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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41367/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23700/25 14-25.

Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla dedotta eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza agli atti dei decreti autorizzativi, avendone rilevata la presenza in conformità a quanto già verificato dal Giudice dell'udienza preliminare, mentre nel ricorso nulla è stato allegato per contestare la rilevata presenza nel fascicolo cartaceo ed in quello telematico dei decreti autorizzativi; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

11. dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23700/25 14-25. Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla dedotta eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza agli atti dei decreti autorizzativi, avendone rilevata la presenza in conformità a quanto già verificato dal Giudice dell'udienza preliminare, mentre nel ricorso nulla è stato allegato per contestare la rilevata presenza nel fascicolo cartaceo ed in quello telematico dei decreti autorizzativi; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11. dicembre
Sentenza Cassazione n. 41367/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris