CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roe [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catania, viale XX Settembre n. 43. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del direttore e legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cola di Rienzo n. 180. Controricorrente e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del direttore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex legepresso di essa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 . Controricorrente R.G. n. 9772/2022. avverso la sentenza n. 1908/2021 della Corte di appello di Catania, pubblicata il 4. 10. 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30. 1. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 4. 4. 2022, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello diCatania n. 1908 depositata il 4.10. 2021 , che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione a sanzione amministrativa irrogatagli dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la violazione dell’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno notificato distinti controricorsi. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa la richiesta depositata dal ricorrente,in prossimità della camera di consiglio, di sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197 del 2022, al fine di consentirgli di avvalersi del procedimento di definizione agevolata introdotto dalla legge menzionata. L’istanza va disattesa in quanto l’art. 1, comma 186, legge n. 197 del 2022 prevede la possibilità di avvalersi del procedimento di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo da parte dell’agente della riscossione esclusivamente per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, mentre nel caso di specie, avendo il giudizio ad oggetto un’opposizione a sanzione amministrativa, la controversia è devoluta al giudice civile e non ha natura tributaria. Va accolta invece l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha dedotto di avere provveduto a notificare all’odierno ricorrente la sentenza della Corte di appello, tramite pec, in data 8.10. 2021 . L’eccezione è fondata in quanto, risultando provato dalla produzione in giudizio che la sentenza impugnata è stata notificata all’altra parte, a cura della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 8. 10. 2021, il ricorso per cassazione, notificato il 4. 4. 2022, è da considerarsitardivo, essendo stato proposto oltre R.G. n. 9772/2022. il termine breve di impugnazione di 60 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 325 cod. proc. civ.; Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.400,00, oltre euro 200,00 per esborsied accessori di legge e spese generali, in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione, ed in euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito, in favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]