CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 21 maggio 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, quale mandante e beneficiario di una richiesta di pizzo ad un imprenditore ortofrutticolo del casertano, [OSCURATO:PERSONA], veicolata dal correo [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico dei casalesi; fatto avvenuto dal mese di aprile fino al mese di settembre del 2016. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La sentenza sarebbe illogica per avere attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nonostante non contenessero indicazioni specifiche sulla persona del ricorrente e sul suo inserimento nel clan camorristico di riferimento, mentre le altre dichiarazioni accusatorie si sarebbero riferite ad epoca di oltre sei anni pregressa rispetto al fatto contestato. In ogni caso, le dichiarazioni di Orabona sarebbero rimaste prive di riscontro e non sarebbe comunque emersa, al di là della collocazione criminale del ricorrente, la sussistenza di richieste di natura estorsiva connotate da metodo mafioso, non provate dalle intercettazioni utilizzate dalla Corte, che non conterrebbero riferimenti ai termini della richiesta in concreto rivolta alla persona offesa dal coimputato del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e l'uso da parte di questi di espressioni intimidatorie. Non sarebbe stata provata la consegna di danaro da parte della vittima al Verso, né il fatto che questi avesse trasferito somme al ricorrente. A tutto concedere, le emergenze processuali avrebbero documentato una "chiara operazione di recupero crediti effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA]" (fg. 8 del ricorso), così come aveva ritenuto il primo giudice; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, mai esteriorizzato per quanto messo in evidenza nel precedente motivo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto delle gravi condizioni di salute del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non cita neanche una delle numerose conversazioni ampiamente richiamate e commentate dalla Corte di appello, nelle quali si evidenziava la circostanza che la vittima fosse stata sottoposta a pretesa estorsiva da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale consegnava al ricorrente parte della somma ottenuta e si lamentava con l'interlocutore di alcuni dialoghi del fatto che ,ì2 l'imputato non risp.ettasse appieno le regole territoriali fissate dal.clan camorristico dei casalesi nella esecuzione di tale attività illecita estorsiva di "recupero". Inoltre, dalle conversazioni intercettate e citate dalla Corte emergeva la circostanza che la vittima si fosse piegata alle richieste estorsive del Verso - poi successivamente veicolate anche dal ricorrente in prima persona - solo per rispetto nei confronti dei referenti criminali della zona ove egli esercitava la sua attività commerciale (lo stesso Verso ed il suo capo Bidognetti), così eliminandosi ogni dubbio sulla matrice estorsiva della pretesa, non riconducibile ad alcun diritto vantato dal ricorrente verso la vittima, mai provato in giudizio secondo la ricostruzione operata dalla Corte priva di vizi logico-giuridici e ricostruttivi. In questo contesto delineato dalle numerose intercettazioni richiamate dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state valorizzate dalla Corte solo perché convergenti in ordine al ruolo criminale del ricorrente nella compagine camorristica di riferimento, quale affiliato del clan anche in epoca coeva al fatto, secondo quanto dichiarato dal collaborante Orabona. Ciò, solo ad ulteriore dimostrazione del contesto di riferimento, ascrivibile alla tipica attività di riscossione del pizzo ai commercianti messa in atto da compagini criminali storicamente strutturate sul territorio di interesse, ben note alla vittima che, proprio per la caratura delinquenziale dei richiedenti, non oppone nessuna resistenza, al di là dei toni nel concreto utilizzati dagli agenti nel fare le loro richieste illecite, in questo particolare caso all'esame, peraltro, arricchite da minacce di morte esternate dal ricorrente in persona (cfr. fg. 8 della sentenza con il riferimento alla conversazione n. 6732 del 3.9.2016). Tanto assorbe ogni diversa argomentazione difensiva. 2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, generico in quanto, richiamando il primo, non tiene conto di quanto fin qui sintetizzato a proposito del contenuto delle intercettazioni. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche richiamando la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, ritenendo congrua una pena assai inferiore alla media edittale. Dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 27954900 ;Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).Inoltre, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]