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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 23142/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31100-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia Lima 7 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato “ex lege” in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. cronol. 62/2021, depositatoil 14/10/2021; Ric. 2021 n. 31100 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - con ricorso del 25/5/2021, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di Campobasso l’indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’asserita irragionevole durata della procedura concorsuale del [OSCURATO:SOCIETA]. , al cui passivo il suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’insinuazione di un credito privilegiato per complessivi euro 9.566,47; - confermando il decreto di rigetto reso in composizione monocratica, con decreto n. cronol. 62/2021 del 14/10/2021, la Corte d’appello di Campobasso, in sede collegiale,ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della citata l. n. 89/2001 proposta da lla [OSCURATO:PERSONA], perché ella aveva agito iure haereditatis e dalla data di insinuazione al passivo alla morte del dante causa era intercorso un tempo di soli 4 anni e 5 mesi, di durata inferiore a quella (di sei anni) indicata come ragionevole per le procedure concorsuali (dall’art. 2, comma 2 - bis, della l. n. 89/2001); in ogni caso, ella non aveva preso parte al giudizio di insinuazione a passivo e nei confronti dell’erede del creditore insinuato non opera, in caso di sua morte, la prosecuzione automatica prevista dall’art. 12 della legge fallimentare nei confronti del fallito; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cuiil Ministero ha resistito con controricorso; considerato che: -con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art.2 l.89/01, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per non aver la Corte di appello calcolato (ai fini della valutazione della durata irragionevole della procedura concorsuale) il tempo successivo alla morte del suo dante Ric. 2021 n. 31100 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 - 3 - causa, senza considerare che non c’è interruzione nel procedimento di accertamento del passivo, che all’erede non è consentita la costituzione nella procedura e che, in ogni caso, per l’art. 12 l.f. la procedura prosegue automaticamente; - il motivo è infondato perché , per interpretazione consolidata di questa Corte, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo di cui si deduca la durata irragionevole, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la sua costituzione in giudizio, ha acquisito a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a caricodello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (Cass. n. 23416 del 2009 ; Cass. n. 4003 del 2014 ); non può assumersi, pertanto, come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario provvedere a d una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata (Cass. n. 21646 del 2011); -ad analoghe conclusioni deve giungersi, anche con riferimento alla posizione degli eredi del creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare; da un canto, infatti, non vale a differenziare la posizione dell'erede del creditore insinuato la particol arità della Ric. 2021 n. 31100 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 - 4 - procedura fallimentare, insuscettibile di interruzione per il decesso del fallito o di uno dei creditori, atteso che in assenza di dichiarazione da parte del procuratore costituito, anche il giudizio ordinario di cognizione è destinato a proseguire tra le parti originarie senza alcuna interruzione; d’altro canto, non vale neanche l'osservazione per cui nella procedura fallimentare ciò che rileva è il credito e non anche la posizione del creditore, trattandosi di argomento che potrebbe indurre ad affermare la non operatività della regola di ragionevole durata alle procedure fallimentari (Cass. n. 24771 del 2014); -diversamente non può ritenersi neppure in riferimento all’art. 12 l.f. che disciplina unicamente il rapporto tra il fallito e i suoi eredi e non è applicabile alla fattispecie della ripartizione del passivo e, in ogni caso, per giurisprudenza consolidatadi questa Corte, il diritto al riconoscimento dell’equo indennizzo anche da parte dell’erede dell’imprenditore fallito spetta soltanto quando egli abbia comunque partecipato alla procedurafallimentare e abbia rivol to in essa istanze o sia risulta to destinatario di atti, di richieste o di provvedimenti (Cass. n. 38627 del 2021; Cass. n. 9353 del 2016); nella fattispecie, pur nella libertà delle forme che la caratterizza, non risulta che la ricorrente abbia partecipato alla procedura fallimentare; - pertanto , una volta escluso che la sofferenza derivante dalla irragionevole protrazione del processo presupposto possa trasferirsi in capo all'erede puramente e semplicemente ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., non vi è ragione di ipotizzare che l'erede che non abbia in alcun modo manifestato alla procedura la propria posizione, debba comunque soffrire di un patema d’animo in sostituzione del de cuius, in assenza di ogni prova in ordine alla stessa consapevolezza dell'erede dell’esistenza della posizione creditoria in capo al de cuius (Cass.n. 10986 del 2015 ) ; Ric. 2021 n. 31100 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 - 5 - -con il secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello posto a suo carico le spese invece di compensarle in considerazione della qualità di «soggetto debole» del suo dante causa, creditore del Fallimento in qualità di lavoratore subordinato; - il motivo è inammissibile ; per principio consolidato di questa Corte, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che non è tenuto a dare ragione con un’ espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà (v., ad es., Cass. n. 11329 del 2019); in conseguenza, non è censurabile la mancata compensazione e la statuizione sulle spese è sindacabile unicamente quando sia stata resa in violazione del principio di causalità e soccombenza e quando la compensazione sia stata operata oltre i presupposti di cui al comma II dell’art. 92 cod. proc. civ. , anche con riferimento all’addizione statuita conla sentenza della Corte C ost. n. 77/2018; -il ricorso è, perciò, respinto; i compensi, liquidati in dispositivo in riferimento al valore del credito preteso compreso nello scaglione tra e uro 1.100,00 ed e uro 5.200,00, sono post i a carico del la soccombentericorrente in favore del Ministero della Giustizia ; - nulla va statuito con riguardo al contrib uto unificato, trattandosi di ricorso per equa riparazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento de i compensi del presente giudizio, liquidatiin euro 1.700,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ric. 2021 n. 31100 sez.

S2 -ud. 09-11-2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31100-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia Lima 7 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato “ex lege” in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. cronol. 62/2021, depositatoil 14/10/2021; Ric. 2021 n. 31100 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ricorso del 25/5/2021, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di Campobasso l’indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’asserita irragionevole durata della procedura concorsuale del [OSCURATO:SOCIETA]. , al cui passivo il suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’insinuazione di un credito privilegiato per complessivi euro 9.566,47; - confermando il decreto di rigetto reso in composizione monocratica, con decreto n. cronol. 62/2021 del 14/10/2021, la Corte d’appello di Campobasso, in sede collegiale,ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della citata l. n. 89/2001 proposta da lla [OSCURATO:PERSONA], perché ella aveva agito iure haereditatis e dalla data di insinuazione al passivo alla morte del dante causa era intercorso un tempo di soli 4 anni e 5 mesi, di durata inferiore a quella (di sei anni) indicata come ragionevole per le procedure concorsuali (dall’art. 2, comma 2 - bis, della l. n. 89/2001); in ogni caso, ella non aveva preso parte al giudizio di insinuazione a passivo e nei confronti dell’erede del creditore insinuato non opera, in caso di sua morte, la prosecuzione automatica prevista dall’art. 12 della legge fallimentare nei confronti del fallito; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cuiil Ministero ha resistito con controricorso; considerato che: -con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art.2 l.89/01, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per non aver la Corte di appello calcolato (ai fini della valutazione della durata irragionevole della procedura concorsuale) il tempo successivo alla morte del suo dante Ric. 2021 n. 31100 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 3 - causa, senza considerare che non c’è interruzione nel procedimento di accertamento del passivo, che all’erede non è consentita la costituzione nella procedura e che, in ogni caso, per l’art. 12 l.f. la procedura prosegue automaticamente; - il motivo è infondato perché , per interpretazione consolidata di questa Corte, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo di cui si deduca la durata irragionevole, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la sua costituzione in giudizio, ha acquisito a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a caricodello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (Cass. n. 23416 del 2009 ; Cass. n. 4003 del 2014 ); non può assumersi, pertanto, come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario provvedere a d una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata (Cass. n. 21646 del 2011); -ad analoghe conclusioni deve giungersi, anche con riferimento alla posizione degli eredi del creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare; da un canto, infatti, non vale a differenziare la posizione dell'erede del creditore insinuato la particol arità della Ric. 2021 n. 31100 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 4 - procedura fallimentare, insuscettibile di interruzione per il decesso del fallito o di uno dei creditori, atteso che in assenza di dichiarazione da parte del procuratore costituito, anche il giudizio ordinario di cognizione è destinato a proseguire tra le parti originarie senza alcuna interruzione; d’altro canto, non vale neanche l'osservazione per cui nella procedura fallimentare ciò che rileva è il credito e non anche la posizione del creditore, trattandosi di argomento che potrebbe indurre ad affermare la non operatività della regola di ragionevole durata alle procedure fallimentari (Cass. n. 24771 del 2014); -diversamente non può ritenersi neppure in riferimento all’art. 12 l.f. che disciplina unicamente il rapporto tra il fallito e i suoi eredi e non è applicabile alla fattispecie della ripartizione del passivo e, in ogni caso, per giurisprudenza consolidatadi questa Corte, il diritto al riconoscimento dell’equo indennizzo anche da parte dell’erede dell’imprenditore fallito spetta soltanto quando egli abbia comunque partecipato alla procedurafallimentare e abbia rivol to in essa istanze o sia risulta to destinatario di atti, di richieste o di provvedimenti (Cass. n. 38627 del 2021; Cass. n. 9353 del 2016); nella fattispecie, pur nella libertà delle forme che la caratterizza, non risulta che la ricorrente abbia partecipato alla procedura fallimentare; - pertanto , una volta escluso che la sofferenza derivante dalla irragionevole protrazione del processo presupposto possa trasferirsi in capo all'erede puramente e semplicemente ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., non vi è ragione di ipotizzare che l'erede che non abbia in alcun modo manifestato alla procedura la propria posizione, debba comunque soffrire di un patema d’animo in sostituzione del de cuius, in assenza di ogni prova in ordine alla stessa consapevolezza dell'erede dell’esistenza della posizione creditoria in capo al de cuius (Cass.n. 10986 del 2015 ) ; Ric. 2021 n. 31100 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 5 - -con il secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello posto a suo carico le spese invece di compensarle in considerazione della qualità di «soggetto debole» del suo dante causa, creditore del Fallimento in qualità di lavoratore subordinato; - il motivo è inammissibile ; per principio consolidato di questa Corte, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che non è tenuto a dare ragione con un’ espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà (v., ad es., Cass. n. 11329 del 2019); in conseguenza, non è censurabile la mancata compensazione e la statuizione sulle spese è sindacabile unicamente quando sia stata resa in violazione del principio di causalità e soccombenza e quando la compensazione sia stata operata oltre i presupposti di cui al comma II dell’art. 92 cod. proc. civ. , anche con riferimento all’addizione statuita conla sentenza della Corte C ost. n. 77/2018; -il ricorso è, perciò, respinto; i compensi, liquidati in dispositivo in riferimento al valore del credito preteso compreso nello scaglione tra e uro 1.100,00 ed e uro 5.200,00, sono post i a carico del la soccombentericorrente in favore del Ministero della Giustizia ; - nulla va statuito con riguardo al contrib uto unificato, trattandosi di ricorso per equa riparazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento de i compensi del presente giudizio, liquidatiin euro 1.700,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Ric. 2021 n. 31100 sez. S2 -ud. 09-11-2022
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