CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen.,la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzaemessa dalla Corte di Assise di appello di Messina del 13 giugno 2017 (passata ingiudicato il 30.10.2018 a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione), con laquale era stata riconosciuta la penale responsabilità dello stesso per i reati diassociazione per delinquere finalizzata all’immigrazione illegale, favoreggiamentodell’immigrazione all’interno del territorio dello Stato ed omicidio, ed applicata lapena dell’ergastolo con isolamento diurno.La vicenda riguardava il trasporto illegale verso l’Italia, a bordo diun’imbarcazione fatiscente partita dalle coste libiche, di diverse centinaia dicittadini stranieri (dalle seicento alle settecento persone), molti dei quali decedutiper asfissia ed annegamento durante il viaggio, nonché nelle concitate fasi delsalvataggio ad opera di una petroliera battente bandiera danese.[OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto come uno dei soggetti deputati amantenere l’ordine sull’imbarcazione e ad impedire che i migranti, chiusi nellastiva, potessero riversarsi sul ponte.L’istanza di revisione era basata sulla sopravvenienza di due nuove fontitestimoniali, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati come due deisoggetti trasportati illegalmente sull’imbarcazione, le cui dichiarazioni erano stateacquisite tramite investigazioni difensive, ex art. 391-bis e ss. cod. proc. pen. evalutate dalla difesa come idonee a porre in dubbio la ricostruzione effettuata insentenza circa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le prove indicate dalladifesa, del cui carattere di novità dubitava (stante il fatto che i due dichiarantidovevano essere stati già identificati al momento dello sbarco e avrebbero potutodunque essere sentiti nel corso del processo), fossero manifestamente inidonee,in una valutazione congiunta con gli altri elementi di prova posti a fondamentodella condanna, a determinare il proscioglimento del condannato e ciò per unaserie di regioni: la scarsa attendibilità dei dichiaranti, improvvisamente apparsi adistanza di dieci anni dai fatti, senza che in precedenza avessero mai resodichiarazioni; il carattere generico delle dichiarazioni rese, per di più in partecompatibili con la ricostruzione dei fatti effettuata nella pronuncia di condanna; lasoccombenza di tali dichiarazioni rispetto alla pregnanza degli elementi a caricodel condannato, costituiti da una pluralità di prove testimoniali e di dialoghiintercettati tra i diversi coimputati durante la loro detenzione.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tremotivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazionedella sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce l’assenza o l’illogicità della motivazione conriferimento all’asserita genericità delle nuove prove.Si osserva, in particolare, che i dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano resodichiarazioni coerenti, dettagliate e tra loro convergenti sul conto di SaddamAbuhadayed, escludendo che lo stesso fosse tra gli “scafisti” e che avesse postoin essere violenze nei confronti dei cittadini stranieri trasportati illegalmente, mache, al contrario, fosse uno dei soggetti trasportati e avesse anch’egli pagato peressere trasportato verso l’Europa.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazionedell’ordinanza nella parte in cui ritiene dubbia l’attendibilità dei due dichiarantisulla base di mere illazioni, legate al tempo trascorso dai fatti e alla circostanzache i due dichiaranti non fossero stati sentiti in precedenza, senza tener contodella situazione di emergenza e confusione nella quale era avvenuto lo sbarco deicirca seicento sopravvissuti e del fatto che uno dei due dichiaranti avesse ancheprodotto delle fotografie che lo ritraevano a bordo dell’imbarcazione.2.3. Con il terzo motivo si deduce assenza o illogicità della motivazione delprovvedimento impugnato nella parte in cui non coglie l’incompatibilità tra lenuove prove e l’accertamento contenuto in sentenza e la loro idoneità ad ampliareancor più una serie di criticità già emerse nel corso del procedimento, determinateprincipalmente dal fatto che solo un numero ridotto dei diversi sopravvissutiescussi aveva fatto riferimento al ruolo dell’odierno ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. La revisione, come noto, è un mezzo di impugnazione straordinariofinalizzato a porre rimedio ad eventuali errori giudiziari e a dare così attuazione adun fondamentale principio di civiltà giuridica, secondo cui l’assenza diresponsabilità di un soggetto condannato ingiustamente può essere riconosciutaed affermata in qualsiasi tempo, perfino dopo la morte dello stesso (come previstodall’art. 632 cod. proc. pen.), in modo da soddisfare, non solo l’interesse materialealla rimozione della condanna, ma anche il diritto fondamentale del condannato alriconoscimento della propria innocenza, quale diritto inviolabile della personalità.In qualsiasi ordinamento, tuttavia, la revisione è subordinata a precisecondizioni e limiti, per la necessità di contemperare la possibilità di affermazionedi tale principio con le esigenze di funzionalità di un sistema giudiziario che nonpuò continuamente riesaminare e porre in discussione le proprie statuizioni,giacché ciò, oltre a paralizzarne di fatto l’attività, farebbe venir meno la definitivitàdi qualsiasi accertamento e pregiudicherebbe le posizioni di tutti i soggetti coinvoltiin un procedimento penale.E’ inevitabile, pertanto, la ricerca di un equilibrio tra i diritti dell'individuo e lanecessità di garantire l'efficacia della giustizia penale, come posto in evidenzaanche dalla Corte costituzionale e dalla Corte Edu (tra le tante Corte cost. sent. n.28 del 1969; Corte EDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] AstrAsson, c. Islanda,[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Corte Edu, 23/11/2023 Wafqsa c. Polonia; Corte Edu 20/07/2004,Nikitine c. Russia).A tal fine, il codice di rito stabilisce quali soggetti sono legittimati ad avanzarerichiesta di revisione (art. 632), quali condizioni formali debbano essere rispettate(art. 633) e in quali casi la richiesta sia ammissibile (artt. 630, 631 e 634) edunque valutabile in concreto.Tra le ipotesi contemplate dall’art. 630, comma 1, cod. proc. pen. la letterac), invocata dall’odierno ricorrente, prevede che la revisione possa essere richiesta«se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole ounite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto anorma dell’art. 631»; disposizione, quest’ultima, che a sua volta prevede che «glielementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilitàdella domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deveessere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531», mentre l’art. 634 cod. proc.pen., commina la sanzione dell’inammissibilità anche per l’ipotesi in cui la richiestarisulta manifestamente infondata.Per prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ai finidell'ammissibilità dell’istanza di revisione, secondo l’orientamento più recente diquesta Corte, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenzadefinitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quellenon acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neancheimplicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenutesuperflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessaconoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processualenegligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto allariparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002,Pisano, Rv. 220443 – 01; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068– 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 – 01).Le “nuove prove”, come precisato in diverse pronunce, devono tuttavia esseresottoposte ad un duplice vaglio, essendo necessario verificare, anzitutto, la lorointrinseca affidabilità, nonché, all’esito di una valutazione congiunta e comparatacon le prove già acquisite nel procedimento di cognizione, la loro concreta idoneitàad incidere sull’accertamento posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 3,n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869 – 01; Sez. 2, n. 35399 del23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 – 01)Entrambe le valutazioni devono essere effettuate già al momento della verificadell’ammissibilità dell’istanza, senza che sia indispensabile procedereall’assunzione della nuova prova, anche tenuto conto del fatto che, nell’attualedisciplina dell’istituto, non vi è più una distinzione netta tra fase “rescindente” efase “rescissoria” ciascuna affidata ad organi giurisdizionali differenti, comeavveniva sotto la vigenza del codice precedente, poiché l'intero procedimento èaffidato allo stesso giudice, individuato nella Corte di appello nel cui distretto èstata pronunciata la sentenza di primo grado (sul punto si veda Sez. 5, n. 18064del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 01).E’ stato osservato, in particolare, che «in tema di revisione, la valutazionepreliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asseritaesistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anchela persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede dicognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la provanuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. (Fattispecierelativa a dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell'imputato acquisite adistanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idonee a metterein crisi il quadro istruttorio basato sulla confessione dell'imputato e sulla duplicechiamata in correità degli altri imputati del delitto di rapina) (Sez. 2, n. 18765 del13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01; in senso analogo anche Sez. 2, n. 15652del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437 – 01; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, DiPiazza, Rv. 259779 - 01).3. All’esito di tale sintetica e generale premessa, i tre motivi di ricorso possonoessere trattati congiuntamente perché tutti incentrati sull’asserita illogicità ocarenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione di“genericità”, “inattendibilità” e comunque di “inidoneità” a travolgere il giudicatodelle “nuove prove” addotte dalla difesa a sostegno dell’istanza di revisione.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiestadi revisione sulla base di un giudizio unitario e complessivo, in cui, oltre amanifestare dubbi sull’attendibilità soggettiva delle due fonti dichiarative(«improvvisamente apparsi alla ribalta dell’accertamento penale dopo un decenniodi silenzio», inspiegabilmente rintracciati dall’[OSCURATO:PERSONA] in Svezia e in Olanda emai escussi precedentemente, nonostante fossero stati verosimilmente identificatial momento dello sbarco), si è comunque soffermata sul contenuto delledichiarazioni raccolte dal difensore con le indagini difensive ed ha valutato le stesseponendole a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio dicognizione, giungendo alla conclusione che le nuove prove fossero inidonee a porrein dubbio l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna passata ingiudicato.Il giudizio di “genericità” delle nuove dichiarazioni e di parziale “compatibilità”delle stesse con quanto accertato nella sentenza di condanna, sebbene fortementecriticato dal ricorrente, è basato invero sulle seguenti constatazioni:- quanto riferito dai due nuovi “testi”, circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti trasportati ed avesse anch’egli pagato per il viaggio, era giàemerso nel giudizio di cognizione, ove tuttavia si era anche dato conto del fattoche, rispetto a tale possibile posizione iniziale, il suo ruolo era evidentementemutato nel corso del tragitto e si era instaurato un rapporto di cooperazione congli “scafisti”, verosimilmente costretti a reclutare persone tra i passeggeri che licoadiuvassero a tenere il controllo dell’imbarcazione e ad impedire che i migrantiche si trovavano nella stiva (che temevano di morire asfissiati per l’inalazione deifumi di scarico del motore) si riversassero sul ponte e provocassero il ribaltamentodell’imbarcazione;- analogamente, la circostanza che i dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonabbiano ricondotto all’odierno ricorrente atti di violenza nei confronti degli altritrasportati non esclude che ciò sia avvenuto senza che gli stessi se neavvedessero, tenuto conto di quello che era stato invece l’esito del giudizioconclusosi con la condanna irrevocabile, nel corso del quale molti testi avevanoinvece riferito di accoltellamenti e violenze verificatesi durante la traversata, anchead opera dell’odierno ricorrente.Sotto tale profilo, da ricollegare strettamente anche all’inidoneità delle nuoveprove a porre in discussione la condanna irrevocabile, la Corte di appello di ReggioCalabria ricorda che ben sette testi (escussi in dibattimento o in incidenteprobatorio) avevano specificamente ricondotto a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo disoggetto deputato ad impedire che i migranti chiusi nella stiva si riversassero sulponte (cosa che avrebbe compromesso la stabilità della navigazione), riferendoanche che lo stesso aveva accoltellato e gettato in mare diversi migranti cheavevano tentato di sfuggire all’asfissia provando ad uscire all’aperto.Oltre alle fonti testimoniali, la condanna aveva inoltre valorizzato anche ilcontenuto di una serie di conversazioni tra presenti, intercettate tra gli inquirentidurante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri coimputati, dalle qualiera emerso che il ricorrente conosceva gli altri scafisti, era al corrente anche diquanto gli stessi avessero guadagnato in occasione di viaggi precedenti e che lostesso, unitamente ai propri correi ed in particolare con il timonieredell’imbarcazione ([OSCURATO:PERSONA]), aveva tentato di concordare una versione dicomodo al fine di addebitare la responsabilità in capo ad altri soggetti.4. Essendo questa la motivazione del provvedimento impugnato, devepreliminarmente rilevrasi che questa Corte non è legittimata ad operare una nuovavalutazione delle risultanze probatorie o a procedere ad un raffronto tra le “nuoveprove” e quelle precedentemente acquisite, per giungere alla formulazione di ungiudizio di merito, evidentemente riservato al giudice deputato a vagliare larichiesta di revisione, ma deve limitarsi solo a verificare la logicità e la congruitàdella motivazione del provvedimento impugnato.E’ stato osservato in particolare che «In tema di revisione, la declaratoriad'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidoneead inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna sisottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su unamotivazione adeguata ed immune da vizi logici»; Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024,Rigano, Rv. 287210-01).Ebbene, nell’esaminare la motivazione dell’ordinanza impugnata, deveosservarsi che le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di appello di ReggioCalabria non sono affatto illogiche ed incoerenti, anche alla luce dello specificocontenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] eraccolte dal difensore.La circostanza che entrambi abbiano escluso che [OSCURATO:PERSONA] fossetra gli “scafisti” o avesse posto in essere atti di violenza nei confronti di altripasseggeri, non può essere disgiunta dal fatto che gli stessi abbiano tuttaviaconfermato la situazione di enorme confusione e affollamento all’internodell’imbarcazione, sulla quale erano stati collocati tra i seicento e i settecentomigranti, a fronte di una capienza di cinquanta persone (come riferito da [OSCURATO:PERSONA] AlAsaad), con la conseguente estrema difficoltà per ciascuno di percepire e rendersiesattamente conto di cosa avvenisse tra stiva e ponte e di quale fosse la condottaspecificamente tenuta da singoli soggetti durante un viaggio protrattosi per oltre24 ore.Proprio tale condizione di estremo caos, del resto (se non una deliberatavolontà di mendacio), può fornire una spiegazione delle dichiarazioni rese daMohammed [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui esclude che, prima della collisione con lapetroliera danese, si fossero verificati a bordo incidenti o “litigi”, laddove,viceversa, quasi tutti i testi escussi nel processo di cognizione e lo stesso altronuovo dichiarante, [OSCURATO:PERSONA], avevano invece riferito del panico che si eraverificato a bordo quando i migranti chiusi nella stiva avevano tentato di uscireper evitare di morire asfissiati.A fronte delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inogni caso, come ricorda la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ben sette testimoni([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SowThierno e Tynkara), la cui attendibilità non è mai stata seriamente posta indiscussione, hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di soggetto incaricatodel al mantenimento dell’ordine a bordo dell’imbarcazione e quasi tutti (con la solaeccezione di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha comunque riferito che il ricorrente aveva unbastone) anche la diretta responsabilità per aver accoltellato o gettato in mareuno o più migranti che avevano tentato di uscire dalla stiva.A tali fonti testimoniali, come già ricordato, si aggiungono poi gli ulteriorielementi ricavabili dalle conversazioni tra presenti intercettate in carcere eriportate nel provvedimento impugnato, dalle quali emerge, non solo laconoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri scafisti, ma anche una condivisionedella responsabilità connessa alla traversata e dei tentativi di sottrarsi al suoaccertamento.Le nuove prove acquisite, dunque, se valutate unitamente al complesso delleprove acquisite nel procedimento di merito, anche alle dichiarazioni,sinteticamente riportate in ricorso, di testi che, durante il processo, non avevanoriconosciuto o fatto riferimento all’odierno ricorrente, non sono effettivamente ingrado di porre in dubbio l’accertamento consacrato nella sentenza di condanna,così come valutato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale si ècorrettamente soffermata sia sull’affidabilità in sé delle nuove prove sia esoprattutto sulla possibile incidenza delle stesse sulla tenuta complessiva delladecisione, escludendo la loro idoneità a rimettere in discussione la condannairrevocabile, sulla base di una motivazione che si sottrae a censure in sede dilegittimità.Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]