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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07332/2023

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ORDINANZA sul ricorso 21791/2017 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso; -Ricorrente - -contro- Comune di Dro, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -Controricorrente- -nonché- Comune di Dro, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, Wro'"nA unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -Ricorrente incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso; -Intimata- avverso la sentenza n. 211/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21.2.17 la Corte d'appello di Trento, pronunciando su ricorso ex art. 702bis, c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Dro e della Provincia autonoma di Trento, determinò l'indennità d'esproprio di terreni, per circa complessivi mq 2000, nella somma di euro 608.365,18.

Al riguardo, la Corte territoriale osservò che: il valore venale dell'area oggetto d'esproprio era stato pienamente rivisto dal c.t.u. il quale aveva effettuato un'indagine comparativa dei prezzi derivanti da vendite di beni analoghi a quelli per cui è causa, considerando vari elementi, quali le dimensioni dei lotti, la destinazione urbanistica e prevalente dell'area circostante, la presenza di sottoservizi e il grado di urbanizzazione della zona e i limiti di edificabilità dei lotti in esame; per le aree destinate dallo strumento urbanistico a servizi ed attrezzature di interesse generale, che non hanno un proprio valore di mercato, quest'ultimo deve essere determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni circostanti, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti, ai sensi dell'art. 14, c.3, I.p.n. 6/93.

Il giudice di secondo grado rilevò altresì che: i valori venali delle p.11e comprese nel compendio erano stati individuati in base a quelli "per le aree fabbricabili ai fini dell'accertamento IM.I.S. del Comune di Dro" (criterio non contestato dalle parti); era da escludere una revisione dei valori determinati dal c.t.u. sulla scorta degli atti di compravendita di beni similari in quanto non prodotti dalle parti; era irrilevante il rilievo del c.t.p. secondo il quale le proprietà espropriate avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo del valore medio ponderale, poiché tale tesi contrastava con il dettame della I.p. che si riferiva a terreni distinti da quelli circostanti. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Dro resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, c.3, I.p. n. 6/93,111 Cost., 132 c.p.c., nonché motivazione omessa su punto decisivo, per aver la Corte d'appello aderito alle conclusioni del c.t.u. il quale aveva individuato il comparto urbanistico dal quale desumere il valore di mercato dei fondi espropriati ed accertato che essi avevano una destinazione urbanistica eterogenea, per poi pervenire a determinare un valore medio ponderale dello stesso comparto.

La ricorrente si duole ancora che il c.t.u. avesse incluso nel suddetto calcolo del valore medio ponderale le aree espropriate e quelle di attrezzature pubbliche d'interesse generale .

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, c.3, I.p. n.6/93, 111 Cost., 132, c.4, c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo, per aver la Corte d'appello affermato che le aree espropriate fossero da includere nel calcolo del valore medio ponderale, tenendo conto anche della destinazione urbanistica dei terreni circostanti e delle caratteristiche degli stessi.

Al riguardo, la ricorrente assume che sebbene le caratteristiche dei terreni espropriati siano rilevanti sul piano indennitario, esse non possano però rilevare nel suddetto calcolo del valore medio ponderale delle aree limitrofe incluse nel medesimo comparto urbanistico, atteso che tali caratteristiche possono invece rilevare solo al fine di individuare un concreto valore unitario delle aree espropriate ridotto rispetto al valore medio ponderale delle aree limitrofe.

La ricorrente si duole altresì del fatto che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di motivare, non avendo evidenziato la sussistenza, nei terreni espropriati, di caratteristiche intrinseche idonee a differenziarli sul piano estimativo rispetto al valore medio ponderale del comparto non essendo al riguardo sufficienti a colmare tale lacuna i rilievi del c.t.u., in risposta alle osservazioni del c.t.p., circa il fatto che il predetto art. 14 sia da interpretare nel senso di includere le aree espropriate nel'ambito del suddetto calcolo medio.

L'unico motivo del ricorso incidentale deduce l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte d'appello, recependo i rilievi erronei del c.t.u., nel determinare il valore venale delle varie p.11e ricomprese all'interno del comparto in questione, con riferimento ai valori Imis del 2015 del Comune di Dro, relativi alle aree di edilizia consolidata e satura, accettati anche dalla controparte, abbia stimato la p.11a 1140 400 euro mq, mentre in realtà tale valore al mq delle zone sature ammonta a 1200,00 euro, come desumibile dalla tabella Imis allegata alla stessa c.t.u.

Al riguardo, il Comune evidenzia di aver formulato tale eccezione in comparsa conclusionale, a pag. 6 ss, il cui esame sarebbe stato però omesso dalla Corte d'appello.

I due motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.

Ai sensi della

I. p. n. 6/1993, art. 14, comma 3, per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore di mercato è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

E' evidente che, come correttamente affermato dal giudice di merito, per «terreni» non può che intendersi i terreni espropriati, in quanto distinti da quelli circostanti, per cui i primi vanno inclusi nel computo dell'indennità di espropriazione.

Va pertanto ritenuta la correttezza, come anche eccepito dal Comune contricorrente, della motivazione cella Corte d'appello secondo la quale per il calcolo del valore venale delle aree espropriate vanno considerati cumulativamente i tre seguenti parametri: le caratteristiche dei terreni espropriati, l'inserimento di dette aree nel tessuto urbanistico e la destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

Quanto alla pretesa, totale, mancanza di motivazione, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 19989/2021).

Nella specie, la ricorrente ha riportato un passaggio della relazione del c.t.u. nel quale il medesimo aveva - in maniera del tutto logica e coerente - risposto alle critiche del c.t.p. del Comune, ma non ha riportato tali critiche, alle quali comunque l'ausiliario ha risposto.

I motivi si traducono, pertanto, in una evidente richiesta di rivisitazione del merito, del tutto inammissibile.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).

Il ricorso incidentale è inefficace ex art. 334 c.p.c. poiché tardivo in quanto: la sentenza di appello fu depositata il 21 febbraio 2017, mentre il ricorso incidentale fu notificato il 13 ottobre 2017; il termine ex art. 327 c.p.c. è semestrale, essendo stato depositata l'opposizione alla stima nel 2015.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., cioè quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (Cass. 17707/2021; Cass. 6077/2015).

In ogni caso, l'incidentale sarebbe inammissibile, per difetto di autosufficienza, perché non riproduce l'atto nel quale sarebbe stata posta la questione oggetto del ricorso.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21791/2017 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso; -Ricorrente - -contro- Comune di Dro, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -Controricorrente- -nonché- Comune di Dro, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappres. e difende, Wro'"nA unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -Ricorrente incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso; -Intimata- avverso la sentenza n. 211/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21.2.17 la Corte d'appello di Trento, pronunciando su ricorso ex art. 702bis, c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Dro e della Provincia autonoma di Trento, determinò l'indennità d'esproprio di terreni, per circa complessivi mq 2000, nella somma di euro 608.365,18. Al riguardo, la Corte territoriale osservò che: il valore venale dell'area oggetto d'esproprio era stato pienamente rivisto dal c.t.u. il quale aveva effettuato un'indagine comparativa dei prezzi derivanti da vendite di beni analoghi a quelli per cui è causa, considerando vari elementi, quali le dimensioni dei lotti, la destinazione urbanistica e prevalente dell'area circostante, la presenza di sottoservizi e il grado di urbanizzazione della zona e i limiti di edificabilità dei lotti in esame; per le aree destinate dallo strumento urbanistico a servizi ed attrezzature di interesse generale, che non hanno un proprio valore di mercato, quest'ultimo deve essere determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni circostanti, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti, ai sensi dell'art. 14, c.3, I.p.n. 6/93. Il giudice di secondo grado rilevò altresì che: i valori venali delle p.11e comprese nel compendio erano stati individuati in base a quelli "per le aree fabbricabili ai fini dell'accertamento IM.I.S. del Comune di Dro" (criterio non contestato dalle parti); era da escludere una revisione dei valori determinati dal c.t.u. sulla scorta degli atti di compravendita di beni similari in quanto non prodotti dalle parti; era irrilevante il rilievo del c.t.p. secondo il quale le proprietà espropriate avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo del valore medio ponderale, poiché tale tesi contrastava con il dettame della I.p. che si riferiva a terreni distinti da quelli circostanti. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Dro resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, c.3, I.p. n. 6/93,111 Cost., 132 c.p.c., nonché motivazione omessa su punto decisivo, per aver la Corte d'appello aderito alle conclusioni del c.t.u. il quale aveva individuato il comparto urbanistico dal quale desumere il valore di mercato dei fondi espropriati ed accertato che essi avevano una destinazione urbanistica eterogenea, per poi pervenire a determinare un valore medio ponderale dello stesso comparto. La ricorrente si duole ancora che il c.t.u. avesse incluso nel suddetto calcolo del valore medio ponderale le aree espropriate e quelle di attrezzature pubbliche d'interesse generale . Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, c.3, I.p. n.6/93, 111 Cost., 132, c.4, c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo, per aver la Corte d'appello affermato che le aree espropriate fossero da includere nel calcolo del valore medio ponderale, tenendo conto anche della destinazione urbanistica dei terreni circostanti e delle caratteristiche degli stessi. Al riguardo, la ricorrente assume che sebbene le caratteristiche dei terreni espropriati siano rilevanti sul piano indennitario, esse non possano però rilevare nel suddetto calcolo del valore medio ponderale delle aree limitrofe incluse nel medesimo comparto urbanistico, atteso che tali caratteristiche possono invece rilevare solo al fine di individuare un concreto valore unitario delle aree espropriate ridotto rispetto al valore medio ponderale delle aree limitrofe. La ricorrente si duole altresì del fatto che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di motivare, non avendo evidenziato la sussistenza, nei terreni espropriati, di caratteristiche intrinseche idonee a differenziarli sul piano estimativo rispetto al valore medio ponderale del comparto non essendo al riguardo sufficienti a colmare tale lacuna i rilievi del c.t.u., in risposta alle osservazioni del c.t.p., circa il fatto che il predetto art. 14 sia da interpretare nel senso di includere le aree espropriate nel'ambito del suddetto calcolo medio. L'unico motivo del ricorso incidentale deduce l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte d'appello, recependo i rilievi erronei del c.t.u., nel determinare il valore venale delle varie p.11e ricomprese all'interno del comparto in questione, con riferimento ai valori Imis del 2015 del Comune di Dro, relativi alle aree di edilizia consolidata e satura, accettati anche dalla controparte, abbia stimato la p.11a 1140 400 euro mq, mentre in realtà tale valore al mq delle zone sature ammonta a 1200,00 euro, come desumibile dalla tabella Imis allegata alla stessa c.t.u. Al riguardo, il Comune evidenzia di aver formulato tale eccezione in comparsa conclusionale, a pag. 6 ss, il cui esame sarebbe stato però omesso dalla Corte d'appello. I due motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Ai sensi della I. p. n. 6/1993, art. 14, comma 3, per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore di mercato è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti. E' evidente che, come correttamente affermato dal giudice di merito, per «terreni» non può che intendersi i terreni espropriati, in quanto distinti da quelli circostanti, per cui i primi vanno inclusi nel computo dell'indennità di espropriazione. Va pertanto ritenuta la correttezza, come anche eccepito dal Comune contricorrente, della motivazione cella Corte d'appello secondo la quale per il calcolo del valore venale delle aree espropriate vanno considerati cumulativamente i tre seguenti parametri: le caratteristiche dei terreni espropriati, l'inserimento di dette aree nel tessuto urbanistico e la destinazione urbanistica dei terreni circostanti. Quanto alla pretesa, totale, mancanza di motivazione, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 19989/2021). Nella specie, la ricorrente ha riportato un passaggio della relazione del c.t.u. nel quale il medesimo aveva - in maniera del tutto logica e coerente - risposto alle critiche del c.t.p. del Comune, ma non ha riportato tali critiche, alle quali comunque l'ausiliario ha risposto. I motivi si traducono, pertanto, in una evidente richiesta di rivisitazione del merito, del tutto inammissibile. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). Il ricorso incidentale è inefficace ex art. 334 c.p.c. poiché tardivo in quanto: la sentenza di appello fu depositata il 21 febbraio 2017, mentre il ricorso incidentale fu notificato il 13 ottobre 2017; il termine ex art. 327 c.p.c. è semestrale, essendo stato depositata l'opposizione alla stima nel 2015. Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., cioè quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (Cass. 17707/2021; Cass. 6077/2015). In ogni caso, l'incidentale sarebbe inammissibile, per difetto di autosufficienza, perché non riproduce l'atto nel quale sarebbe stata posta la questione oggetto del ricorso. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a n
Sentenza Cassazione n. 07332/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris