CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 33762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice d’appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell’impugnazione del Pubblico ministero, ha parzialmente riformato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17 aprile 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, ha ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari con le prescrizioni di cui all’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. e revocato l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura per svolgere attività lavorativa. 2. A ragione della decisione, il Tribunale del riesame – dopo avere richiamato in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica che indicavano il ricorrente quale soggetto gravemente indiziato del reato illecita detenzione di due armi clandestine, pronte all’impiego e di cui una dotata di puntatore laser – ha osservato che difettavano i presupposti di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa. In primo luogo, ha posto in rilievocome – sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che il presupposto della assoluta indigenza non è tuttavia assimilabile a una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita – nel caso di specie tale situazione non fosse ravvisabile nella vicenda in esame: dagli atti non emergevano, infatti, elementi sulla scorta dei quali ritenere che la gestione del bar di cui l’indagato è titolare non potesse essere affidata ad altro soggetto del nucleo familiare, ad esempio la madre, [OSCURATO:PERSONA], che tale attività aveva svolto per tutto il periodo antecedente all’autorizzazione al lavoro. In secondo luogo, ha osservato che la presenza dell’indagato in Salerno, confinante con il locus commissi delicti, per sei giorni settimanali e per un ampio arco temporale (dalle 6.00 alle 15,00), e l’autorizzazione ad avere contatti con collaboratori, fornitori e clienti, costituiva una vanificazione dell’esigenza cautelare special preventiva individuata in relazione al grave delitto di cui all’art. 23 l. n. 110 del 1975. 3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli art. 274, comma 1 let. c), 284, comma 3 e 310 cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione. Lamenta in primo luogo l’estraneità della motivazione posta a fondamento del ripristino della misura rispetto alle censure del pubblico ministero e alle argomentazione da questi svolte a sostegno dell’appello: il Pubblico ministero aveva, infatti, posto in risalto la situazione economica dell’indagato come emergente dall’ISEE prodotta, mentre il Tribunale – una volta preso atto dell’erroneità per eccesso dell’importo del reddito complessivo del nucleo familiare così come documentato dalla difesa – ha “deviato” la motivazione sulla diversa tematica della possibilità di gestione dell’esercizio commerciale da parte di altri familiari. Avversa, poi, l’affermato rischio che l’autorizzazione al lavoro ponga [OSCURATO:PERSONA] a contatto con soggetti legati all’ambito criminale nel cui contesto sono maturate le condotte oggetto d’incolpazione provvisoria. Così facendo il Tribunale giunge ad affermare una sorta di ostatività per tipologia di reato. Da ultimo, evidenzia che non vi è alcuna vanificazione dell’esigenza cautelare, poiché il lavoro autorizzato non è itinerante, bensì fisso e, come tale, agevolmente controllabile dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 27 agosto2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione in data 25 settembre 2025, ha rinunciato al ricorso in ragione dell’intervenuta modifica della posizione cautelare del proprio assistito, sottoposto all’obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 luglio 2025, allegato alla dichiarazione di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. 1. L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace, perché non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore che non risulta provvisto di procura speciale: la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (ex multis Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01). Tuttavia, dall’allegato provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse poiché il ricorrente, successivamente al ricorso (e, segnatamente il 10 luglio 2025), è stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Vi è, dunque, sopravvenuta carenza di interesse poiché al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, richiamandosi in questa sede che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile e, a detta declaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva scarcerazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, conseguentemente, non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286244 – 01; Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv.282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv.