CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 36093/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12569 /2025 — Udienza del 24 settembre 2025 — [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 624 co.1 e 2, e 624 co.1 nn. 2 e 7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'odierno ricorrente, sia quanto alla sussistenza oggettiva della condotta di illecito impossessamento, sia quanto al coinvolgimento dell'imputato, utilizzatore dell'appartamento abusivamente alimentato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore