Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 dicembre 2022

Cassazione n. 04202/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5191/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SPA, domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1345/2022 depositata il28/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. in liquidazione ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1345 del 2022 della Corte di appello di Torino esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - si era opposto all’ingiunzione ottenuta nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento delle somme dovute in ragione di una campagna pubblicitaria svolta nel 2015; - aveva controdedotto l’esistenza di un contratto di “bartering” in forza del quale la deducente avrebbe consegnato merce a un soggetto, il “barter”, nel caso Opera Italia s.r.l., che avrebbe poi acquistato e pagato altra pubblicità alla s.p.a.

Rai, sicché l’odierna ricorrente avrebbe direttamente commissionato all’azienda radiotelevisiva solo una parte della pubblicità stessa, avendo il diritto di ottenerne ulteriore parte all’esito dell’intervenuta consegna dei beni al suddetto barter per conto del primo; - in questa ricostruzione del collegamento tra i contratti intercorsi tra i tre soggetti, la sospensione della campagna da parte di Rai, in ragione della pretesa sospensione dei pagamenti da parte di Spar, che invece aveva chiesto il rendiconto del dovuto all’esito della consegna della merce a Opera Italia, era stata illecita al pari della conseguente risoluzione negoziale unilaterale; - la società Rai aveva resistito opponendo la propria estraneità ai rapporti tra Spar e barter, avendo dato séguito solo alla campagna effettivamente ordinata dall’opponente ovvero dal barter; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte territoriale secondo cui: lo scambio di “email” prodotto in allegato n. 2 alla citazione per l’opposizione al monito da parte di Spar, comunque interpretato, ovvero se un compiuto contratto o uno schema di accordo da finalizzare con i singoli ordini di acquisito pubblicitario, non poteva essere ritenuto “autoesecutivo” perché presupponeva ulteriori accordi sulle singole campagne pubblicitarie pertanto necessari, e in ogni caso non poteva ritenersi aver vincolato un soggetto terzo rispetto ai rapporti tra Spar e Opera Italia, sicché Rai non era stata inadempiente rispetto a campagne pubblicitarie non commissionategli da nessuna delle altre due compagni sociali; i prezzi praticati e richiesti nelle fatture emesse dalla società Rai erano rimasti incontestati e infatti erano risultati conformi ai listini allegati alle “email”; ne derivava la legittimità della sospensione delle campagne pubblicitarie da parte di Rai in uno alla richiesta di saldo di quelle effettuate, non essendole opponibili le consegne di merce da Spar a Opera Italia quale forma di pagamento di ulteriori forniture di servizi pubblicitari; parte appellante non aveva specificatamente e propriamente confutato tali condivise ragioni decisorie, limitandosi inammissibilmente a reiterare la propria ricostruzione dei fatti; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell’obliterare il letterale e funzionale contenuto dei documenti di scambio delle richiamate “email”, soprattutto di alcune comunicazioni provenienti da funzionari Rai che – in specie in una del 29 gennaio 2015 – si erano espressi nei termini di un “accordo” coinvolgente pertanto anche la suddetta società radiotelevisiva, in coerenza con la correlata accettazione formalizzata dalla deducente e comunque posta in essere con comportamento concludente attuativo, sicché non avrebbe potuto superarsi l’evidenza di un collegamento negoziale a fronte del quale l’azienda Rai non poteva dirsi estranea, essendo invece venuta meno ai propri obblighi di correttezza e buona fede sia nell’omettere ogni rendicontazione comprensiva anche delle obbligazioni sorte all’esito della consegna della merce da parte di Spar al barter, sia nel risolvere unilateralmente gli accordi interrompendo immotivatamente, quindi, le prestazioni pubblicitarie e risultando complessivamente inadempiente; Considerato che il ricorso è inammissibile; secondo la costante nomofilachia, quando s’intenda censurare l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, non potendo però le censure risolversi, in sede di legittimità, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.); pertanto, quando l’interpretazione del patto data dal giudice di merito è una di quelle plausibili, la contrapposizione a questa di altra parimenti tale si risolve in una specifica richiesta di un diverso sindacato di merito, estraneo, infine, in questa misura, al giudizio di legittimità; ciò posto, è del tutto evidente che la già riferita ermeneutica negoziale della Corte territoriale è più che plausibile, mentre il riferimento alla intestazione di alcune “email” ovvero dei suoi allegati ovvero ancora alle locuzioni utilizzate da non meglio specificati funzionari Rai in non meglio compiutamente precisati contesti, non hanno alcuna idoneità a incidere univocamente e necessariamente su quella interpretazione dei rapporti contrattuali, così come l’evocata condotta attuativa non confligge con quell’accertamento fattuale, come visto tale da ritenere, posto che il Collegio di merito ha ritenuto assunte le obbligazioni conseguenti alle commissioni di servizi pubblicitari effettivamente poste in essere, dunque non utilizzabili per essere riferite all’alternativa lettura della vicenda negoziale privilegiata dalla parte nella sua propria prospettiva; ne discende quanto anticipato; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 6.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5191/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SPA, domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1345/2022 depositata il28/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. in liquidazione ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1345 del 2022 della Corte di appello di Torino esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - si era opposto all’ingiunzione ottenuta nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento delle somme dovute in ragione di una campagna pubblicitaria svolta nel 2015; - aveva controdedotto l’esistenza di un contratto di “bartering” in forza del quale la deducente avrebbe consegnato merce a un soggetto, il “barter”, nel caso Opera Italia s.r.l., che avrebbe poi acquistato e pagato altra pubblicità alla s.p.a. Rai, sicché l’odierna ricorrente avrebbe direttamente commissionato all’azienda radiotelevisiva solo una parte della pubblicità stessa, avendo il diritto di ottenerne ulteriore parte all’esito dell’intervenuta consegna dei beni al suddetto barter per conto del primo; - in questa ricostruzione del collegamento tra i contratti intercorsi tra i tre soggetti, la sospensione della campagna da parte di Rai, in ragione della pretesa sospensione dei pagamenti da parte di Spar, che invece aveva chiesto il rendiconto del dovuto all’esito della consegna della merce a Opera Italia, era stata illecita al pari della conseguente risoluzione negoziale unilaterale; - la società Rai aveva resistito opponendo la propria estraneità ai rapporti tra Spar e barter, avendo dato séguito solo alla campagna effettivamente ordinata dall’opponente ovvero dal barter; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte territoriale secondo cui: lo scambio di “email” prodotto in allegato n. 2 alla citazione per l’opposizione al monito da parte di Spar, comunque interpretato, ovvero se un compiuto contratto o uno schema di accordo da finalizzare con i singoli ordini di acquisito pubblicitario, non poteva essere ritenuto “autoesecutivo” perché presupponeva ulteriori accordi sulle singole campagne pubblicitarie pertanto necessari, e in ogni caso non poteva ritenersi aver vincolato un soggetto terzo rispetto ai rapporti tra Spar e Opera Italia, sicché Rai non era stata inadempiente rispetto a campagne pubblicitarie non commissionategli da nessuna delle altre due compagni sociali; i prezzi praticati e richiesti nelle fatture emesse dalla società Rai erano rimasti incontestati e infatti erano risultati conformi ai listini allegati alle “email”; ne derivava la legittimità della sospensione delle campagne pubblicitarie da parte di Rai in uno alla richiesta di saldo di quelle effettuate, non essendole opponibili le consegne di merce da Spar a Opera Italia quale forma di pagamento di ulteriori forniture di servizi pubblicitari; parte appellante non aveva specificatamente e propriamente confutato tali condivise ragioni decisorie, limitandosi inammissibilmente a reiterare la propria ricostruzione dei fatti; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell’obliterare il letterale e funzionale contenuto dei documenti di scambio delle richiamate “email”, soprattutto di alcune comunicazioni provenienti da funzionari Rai che – in specie in una del 29 gennaio 2015 – si erano espressi nei termini di un “accordo” coinvolgente pertanto anche la suddetta società radiotelevisiva, in coerenza con la correlata accettazione formalizzata dalla deducente e comunque posta in essere con comportamento concludente attuativo, sicché non avrebbe potuto superarsi l’evidenza di un collegamento negoziale a fronte del quale l’azienda Rai non poteva dirsi estranea, essendo invece venuta meno ai propri obblighi di correttezza e buona fede sia nell’omettere ogni rendicontazione comprensiva anche delle obbligazioni sorte all’esito della consegna della merce da parte di Spar al barter, sia nel risolvere unilateralmente gli accordi interrompendo immotivatamente, quindi, le prestazioni pubblicitarie e risultando complessivamente inadempiente; Considerato che il ricorso è inammissibile; secondo la costante nomofilachia, quando s’intenda censurare l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, non potendo però le censure risolversi, in sede di legittimità, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.); pertanto, quando l’interpretazione del patto data dal giudice di merito è una di quelle plausibili, la contrapposizione a questa di altra parimenti tale si risolve in una specifica richiesta di un diverso sindacato di merito, estraneo, infine, in questa misura, al giudizio di legittimità; ciò posto, è del tutto evidente che la già riferita ermeneutica negoziale della Corte territoriale è più che plausibile, mentre il riferimento alla intestazione di alcune “email” ovvero dei suoi allegati ovvero ancora alle locuzioni utilizzate da non meglio specificati funzionari Rai in non meglio compiutamente precisati contesti, non hanno alcuna idoneità a incidere univocamente e necessariamente su quella interpretazione dei rapporti contrattuali, così come l’evocata condotta attuativa non confligge con quell’accertamento fattuale, come visto tale da ritenere, posto che il Collegio di merito ha ritenuto assunte le obbligazioni conseguenti alle commissioni di servizi pubblicitari effettivamente poste in essere, dunque non utilizzabili per essere riferite all’alternativa lettura della vicenda negoziale privilegiata dalla parte nella sua propria prospettiva; ne discende quanto anticipato; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 6.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricor