CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osuè Furnari, come in atti domiciliato,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9831/21 della Commissione TributariaRegionale della Sicilia, pubblicata in data 5 novembre 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 9831/21, pubblicata in data 5 novembre2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia haaccolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. -già Engineering TributiNumero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026s.p.a.- avverso la sentenza n. 12831/16 della CommissioneTributaria Provinciale di Catania, con la quale era stato accoltoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresaindividuale Euromobili di A. Pappalardo, avverso l’avviso diaccertamento TIA, anno 2004, relativo ad un immobile,destinato a negozio, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] di Licodia (CT).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a sei motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si è costituita in giudizio,rimanendo intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso - che, nei singoli motivi di cui si compone, evocain maniera cumulativa, impropriamente e, talvolta,ingiustificatamente, diverse tipologie di vizi, quali contemplatedall’art. 360, primo comma, num. 3 , 4 e 5, c.p.c.- non è inogni caso fondato.2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione degli artt. 153 e 154 c.p.c., per avere lacorte regionale siciliana reputato che i termini per lacostituzione della società resistente fossero ordinatori e nonperentori, con la conseguenza di avere valutato le difese exadverso tardivamente veicolate nel processo, in particolare,mediante controdeduzioni che contenevano eccezioni econtestazioni che non potevano essere prese in considerazione,come, del resto, avevano opinato correttamente i giudici diprimo grado.3. Il motivo è infondato.Numero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/20263.1. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia hariformato la sentenza di primo grado - con la quale era statoaccolto il ricorso del contribuente in virtù del principio di noncontestazione, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., applicabile per leirrituali modalità di costituzione in giudizio della societàresistente, poste in essere intempestivamente - evidenziandocome le norme del processo tributario che disciplinavano lacostituzione della parte convenuta non prevedessero, in caso diinosservanza, l’inammissibilità della costituzione in giudizio, macomportassero meramente decadenze dall’esercizio di alcunefacoltà defensionali (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 2 e3), analogamente, peraltro, a quanto sostenuto, in punto didiritto, dai giudici di prime cure (cfr. la sentenza n. 12831/16della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, alle pagg.2 e 3).E tale convincimento si pone nell’alveo del consolidatoinsegnamento di questa Corte, a mente del quale, nel processotributario, la tardiva costituzione in giudizio della parteresistente non comporta alcuna nullità, stante il principio ditassatività delle relative cause, determinando soltanto ladecadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attivitàprocessuali eventualmente precluse (Cass. n. 30388/24),poiché la violazione del termine previsto dall’art. 23 d.lgs. n.546 del 1992 comporta esclusivamente la decadenza dallafacoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che nonsiano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata diterzi, permanendo intatto il diritto della parte convenuta dinegare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestarel’applicabilità di norme di diritto e di produrre documenti (cfr.Cass. n. 2585/19).Numero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026Non è prevista, del resto, alcuna espressa sanzioneprocessuale in caso di inosservanza del termine per lacostituzione in giudizio della parte resistente, implicandosolamente - come si è detto - la decadenza da alcune facoltà,dovendo accettare il processo - la parte resistentetardivamente costituitasi in giudizio - nello stato in cui si trova(cfr. Cass. n. 12672/25), giacché, a parte le preclusioni allequali si è fatto cenno, nessuna conseguenza sfavorevoleulteriore può derivare ad essa, in quanto, in caso contrario,sarebbe negato il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia didifendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa coltivatadalla controparte o contestando l’applicabilità delle norme didiritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti, aisensi degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546 del 1992, facoltàesercitabile anche in appello (cfr. Cass. n. 18962/2005, Cass.n. 6734/2015 e la già citata Cass. n. 2585/19).3.2. Inoltre - e ciò induce ad intravedere anche profili diinammissibilità nel motivo in esame - il ricorrente, lungi dallimitarsi genericamente a perorare l’impossibilità di vagliare leeccezioni e contestazioni articolate dalla società resistente,avrebbe dovuto, in ossequio ai principi di specificità edautosufficienza, dire quali - tra le suddette eccezioni econtestazioni - avessero avuto incidenza sulla decisione,precisando in virtù di quali argomentazioni contenute nellasentenza impugnata si potesse intravedere tale incidenza, amaggior ragione tenendo a mente che la corte di merito haaccolto l’appello reputando infondata l’eccezione di decadenzaformulata dal contribuente, analogamente a quella di difetto dilegittimazione della società resistente, considerata generica emeramente esplorativa.Numero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/20264. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., ha prospettato la violazioneo falsa applicazione dell’art. 2984, primo comma, num. 4, c.c.,per essere maturata la prescrizione del diritto della societàintimata alla riscossione, in quanto la consegna dell’attoimpugnato per la notifica era avvenuta in data 29 novembre2010, ma era a lui pervenuto in data 10 gennaio 2011, nonessendo condivisibile quanto sostenuto nella sentenzaimpugnata riguardo alla scissione soggettiva degli effetti dellanotificazione, riferibili alla decadenza, che pure era maturata,ma non alla prescrizione.5. Il motivo è infondato.5.1. E’ opportuno rammentare che, in ambito tributario,deve distinguersi tra decadenza dall’attività di accertamento eprescrizione dei termini per riscuotere i tributi, giacché ladecadenza individua il periodo di tempo entro il qualel’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento,alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione a ruolo, mentrela prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale siestingue il diritto di credito già acquisito dall’amministrazionefinanziaria a seguito dell’attività di accertamento. Ladecadenza, quindi, si riferisce all’esercizio del potereimpositivo, mentre la prescrizione può operare in sede direcupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio dellapretesa tributaria (nell’arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo (cfr. Cass. n. 16229/22, Cass. n. 21810/22 e Cass. n.1781/26).Nel caso di specie, in cui si dibatte circa la tempestivanotificazione di un avviso di accertamento, non si pone unNumero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026problema di prescrizione, ma solo di decadenza, perchésolamente quando sia stata impedita la decadenza in ragionedella tempestiva notifica dell’atto di accertamento, inizia adecorrere il termine di prescrizione per l’attività di riscossionesecondo le regole civilistiche, da individuarsi in cinque anni, aisensi dell’art. 2948, primo comma, num. 4, c.p.c. (cfr. Cass.4283/10), che si applica a tutti quei tributi, come, appunto, laTIA, che si strutturano come prestazioni periodiche conconnotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipocontinuativo, in quanto il contribuente è tenuto al pagamentoin relazione al prolungarsi sul piano temporale dellaprestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da essoconcesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodocontributivo, un riesame dell’esistenza dei presuppostiimpositivi (Cass. 37551/22 ed, in senso sostanzialmenteconforme, Cass. n. 1575/26).5.2. A proposito della decadenza, l’art. 1, comma 161, leggen. 296 del 2006 prevede che gli enti locali, relativamenteai tributi di propria competenza, procedano alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardativersamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omessedichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alcontribuente, anche a mezzo posta con raccomandata conavviso di ricevimento, un apposito avviso motivato: gli avvisidi accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati,a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sonostati o sarebbero dovuti essere effettuati.Con questa disposizione il legislatore ha sostituito i terministabiliti dagli artt. 10 ed 11 d.lgs. n. 504 del 1992 e, più inNumero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali eprovinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento,dettando disposizioni comuni sulla notifica degli attidi accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e sull’esercizio delle relative funzioni, sui requisitiessenziali degli atti di accertamento e, per quello che quiinteressa, individuando i termini, a pena di decadenza, per lanotificazione degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione.La norma summenzionata, quindi, ha subordinato allanotifica di un atto di accertamento sia l’attività di rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli, o, ancora, dei parziali oritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti, con la conseguenzache tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto, come si è detto, apena di decadenza, e, cioè, entro il 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamentosono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.5.3. Trattandosi di un termine di decadenza rispettoall’attività impositiva, viene in rilievo, ai fini della verifica dellatempestività della notifica del relativo avviso di accertamento,il principio secondo il quale gli effetti della notificazione siproducono per il notificante al momento della consegna delpiego all’ufficiale giudiziario o al personale del servizio postalee per il destinatario al momento della ricezione dell’atto (cfr.Cass. n. 33277/19), trovando applicazione -il suddettoprincipio, avente carattere generale- non soltanto conriferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli attidi imposizione tributaria, sicché quando l’atto sia stato speditoNumero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026prima dello spirare del termine decadenziale a tal fine fissatodalla legge, è irrilevante che la consegna al destinatario siaavvenuta successivamente (cfr. Cass. n. 1575/26).5.4. Nella vicenda in esame, avente ad oggetto un’ipotesi diomessa dichiarazione, la corte territoriale ha implicitamenteritenuto, in virtù di un convincimento non oggetto di censura,che la dichiarazione dovesse essere effettuata nel corsodell’anno 2005, tanto è vero che ha calcolato la decorrenza deltermine decadenziale a partire dall’anno 2006 (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 3), per cui, essendo stato l’avviso diaccertamento “affidato per la spedizione al suo destinatario indata 29 novembre 2010” e tenuto conto del principio dellascissione degli effetti della notificazione tra notificante enotificato, non possono essere reputate fondate le ragioni didoglianza articolate dal ricorrente.6. Con il terzo motivo quest’ultimo, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., ha dedotto l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggettodi discussione tra le parti, costituito dalla mancata attestazionedi conformità, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, dellacopia dell’appello spedita a quella depositata, non avendo laCommissione Tributaria Regionale della Sicilia delibatol’eccezione all’uopo articolata.7. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.7.1. L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. prevede unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esitoNumero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026diverso della controversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14). Ilricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, num. 6, e 369, comma secondo, num. 4, c.p.c., ètenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio delgenere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il comeed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. n.19049/22).La norma, infatti, si riferisce al mancato esame di un fattodecisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, daintendersi come un vero e proprio accadimento naturalistico,giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, num. 5, c.p.c., non una questione o un puntocontroverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale,un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anchedi un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perchésuscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando,invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singolerisultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia statopreso in considerazione dal giudicante (cfr. Cass. n. 6979/25).Numero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/20267.2. Nel caso di specie, la questione, non riconducibile,invero, ad un mero fatto, nell’accezione poc’anzi illustrata,tanto è vero che, non a caso, il ricorrente si è dolutodell’omesso esame di una “eccezione”, era stata sottopostaall’attenzione della corte regionale siciliana, la quale ha deltutto omesso di scrutinarla, sulla scorta di un comportamentodenunciabile per omessa pronuncia -con i correlati oneri diallegazione, da osservare anche in vista del rispetto dei principidi specificità ed autosufficienza- e non certo per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio.Peraltro, l’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato, per ilgiudizio d’appello, dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, deveessere interpretato -a riprova anche dell’infondatezza delmotivo de quo- nel senso che costituisce causad’inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza diquello notificato, ma solo la loro effettiva difformità (nellavicenda qui riguardata neppure allegata), qualeconcretamente accertata dal giudice (cfr. Cass. n. 17180/04,Cass. n. 21676/06, Cass. n. 4615/08, Cass. n. 6780/09, Cass.n. 11760/10, Cass. n. 6677/17 e Cass. n. 28376/25).8. Con il quarto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., si è doluto dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggettodi discussione tra le parti, inerente al difetto di legittimazionedella società intimata, la quale non aveva specificato nell’attoimpugnato il titolo in forza del quale aveva agito, avendolofatto -comunque in maniera insoddisfacente- solo nel corso delgiudizio.9. Il motivo è infondato.Numero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/20269.1. La questione inerente al difetto di legittimazione dellasocietà intimata ad emettere l’atto impugnato -che non integraun mero fatto, nell’accezione più volte ricordata nelle pagineche precedono- è stata oggetto di pronuncia da parte dellaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4), per cui, se pure si volesse attribuire adessa natura di “fatto”, non sarebbe possibile nemmenoastrattamente ipotizzarne un omesso esame.9.2. E ciò senza tralasciare di considerare che la censura èassolutamente vaga e generica, vieppiù quando fa riferimento -senza trascriverlo o, quanto meno, riportarne il contenutoessenziale- all’atto impugnato, nonché alle deduzioni dellasocietà intimata, la quale avrebbe “giustificato”, ma solamentenel corso del giudizio e, quindi, tardivamente, la sualegittimazione, in relazione ad una -non meglio specificata-“presunta iscrizione”, senza dare conto, in maniera compiutaed esauriente, del precipuo contenuto delle suddette deduzioni.10. Con il quinto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., ha lamentato l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggettodi discussione tra le parti, costituito dalla mancanza dimotivazione dell’atto impugnato, che conteneva solamente idati catastali, “senza indicare istruttoria, modalità diaccertamento, ecc.”.11. Il motivo è inammissibile.11.1. La questione, infatti, non è stata in alcun modo presain considerazione dai giudici di secondo grado, con laconseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto denunciare, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., un’omessaNumero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026pronuncia -con i correlati oneri di allegazione- e non certo unomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.11.2. Peraltro, a fronte di un’omessa dichiarazione, cheaveva indotto la società intimata a notificare l’avviso diaccertamento, deve ritenersi -a dimostrazione anchedell’assoluta infondatezza del motivo de quo- che fossesufficiente, ai fini della contestazione mossa al contribuente,l’indicazione dei dati catastali dell’immobile, non occorrendoaltro per rappresentare, in concreto, la pretesa tributariaall’uopo esercitata (cfr. l’atto impugnato, in cui, alle pagg. 1 e2, sono indicati tutti i dati presi in considerazione ai finidell’emissione dell’avviso di accertamento, tra cui quellicatastali dell’immobile, ma anche, invero, la categoria e ladescrizione del bene, la sua superficie e la “tariffa dovuta”).Non è superfluo rimarcare, a tal proposito, che l’obbligomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria, la solaindicazione dei fatti costitutivi della pretesa, restando affidateal giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardantil’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa. In questa prospettiva, l’amministrazionenon ha nemmeno l’obbligo di asseverare, in sede di redazionedell’avviso di accertamento, gli elementi sui quali la verifica èfondata (cfr. Cass. n. 34906/24), tanto è vero che, ai fini dellavalidità dell’atto, non rilevano neppure l’omessa allegazione diun documento o la mancata ostensione di esso sela motivazione, anche nell’ipotesi in cui avvenga perrelationem, sia comunque sufficiente a fornire le informazionitesté mentovate, dovendosi distinguere -non di meno- il pianodella motivazione dell’avviso di accertamento da quello dellaNumero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026dimostrazione della fondatezza della pretesa impositiva (cfr.Cass. n. 8016/24).12. Con il sesto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., ha rappresentato laviolazione o falsa applicazione dell’art. 37 del reg. TIA delComune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia, per omessa comunicazioneal contribuente dell’avvio del procedimento, non essendoequivalente ad essa la notificazione dell’avviso diaccertamento.13. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.13.1. Esso, infatti, è ancorato ad un’asserita violazione ofalsa applicazione di legge, nonostante non sia rinvenibile alcunaccenno alla questione nella sentenza impugnata, per cui ilcontribuente -il quale aveva posto la suddetta questione sia inprimo, che in secondo grado- avrebbe dovuto allegare il vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4, c.p.c., da non confondere, peraltro, con quello di omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, censurabile ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c..13.2. Inoltre, l’effetto della denunciata violazione o falsaapplicazione dell’art. 37 del reg. TIA del Comune di SantaMaria di Licodia sarebbe consistito -secondo quanto sostenutoexpressis verbis dal ricorrente- nella mera necessità di “agireimmediatamente”, facendo “ricorso al giudice”, a differenza diquanto sarebbe accaduto se fosse stato “coinvolto … nellavicenda amministrativa”, e, quindi, non sarebbe sfociata -taledenunciata violazione o falsa applicazione- in un vizio formaledell’atto impugnato o nella carenza, sul piano sostanziale, deipresupposti della pretesa tributaria.Numero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026La comunicazione avrebbe dovuto avere ad oggetto, delresto, l’esito delle verifiche effettuate, avendo la funzione diinvitare il contribuente a dare riscontro della sussistenza dielementi di discordanza o a fornire delucidazioni (cfr. l’art. 37del reg. TIA del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia, acquisitoagli atti), per cui non è possibile sostenere che la suaomissione abbia inciso addirittura sull’avviso di accertamento,invalidandolo, avendo natura sostanzialmente informativa,volta a sollecitare la collaborazione del contribuente, nonessendo quest’ultimo in alcun modo pregiudicato, giacchélegittimato a far valere le sue doglianze in sede giudiziaria,ancor più tenendo a mente che, quale principio generale,tranne che in materia di tributi armonizzati, non è prevista lanecessità di instaurare, con esso, alcun contraddittoriopreventivo.14. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.15. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, stante la mancata costituzione in giudizio della parteintimata.16. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di unNumero registro generale 1411/2022Numero sezionale 3201/2026Numero di raccolta generale 14306/2026Data pubblicazione 14/05/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellodovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.Il PresidenteUgo Candia