CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 34723/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5396-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2021 in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio 2679 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 709/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 305/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 5396/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] che si era doluto della mancata applicazione della ritenuta IRPEF agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 4 bis del d.P.R. n. 917 del 1986 sulla somma corrisposta dalla datrice di lavoro nel 2004 a titolo di incentivo all'esodo ed aveva chiesto pertanto la condanna al pagamento della somma di € 2.446,57 a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale conseguente all'errata trattenuta operata. 2. La Corte territoriale confermata la giurisdizione del giudice ordinario ha accertato la natura retributiva del credito azionato dal lavoratore, trattandosi di minor somma erogata dalla parte datoriale per effetto dell'erroneo calcolo della trattenuta IRPEF e, conseguentemente, ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale del credito che, alla data del 9.11.2011 quando era stata inviata dal Valentino la lettera raccomandata , era già maturata. 3. Per la cassazione ricorre [OSCURATO:PERSONA] che articola un unico motivo al quale resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che propone ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa in vista della decisione della controversia poi nuovamente fissata per l'odierna Adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia ravvisato nella natura retributiva del diritto azionato. Inoltre, deduce— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice di procedura civile— la violazione e falsa applicazione degli articoli 2946 e 2948 codice civile. 4.1. Espone il ricorrente che con il ricorso introduttivo non si era doluto del pagamento dell'incentivo all'esodo in misura inferiore al dovuto. La somma concordata era stata erogata nella quantità lorda e secondo i tempi stabiliti. Piuttosto si era dedotto che per effetto r.g. n. 5396/2018 dell'assoggettamento a tassazione IRPEF, in misura maggiore rispetto a quella dovuta ed in violazione dell'articolo 19, comma quattro bis d.p.r. 917/196, ratione temporis applicabile, si era riportato un danno. Osserva che la trattenuta IRPEF non era una voce in aumento della retribuzione ma un prelievo forzoso sulla stessa e che erroneamente la Corte di merito aveva equiparato le ritenute effettuate per il debito di imposta alle ritenute per contributi, attribuendo anche alle prime natura retributiva. Sottolinea il ricorrente, a conferma di quanto esposto, che nei cinque anni successivi alla tassazione l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato un conguaglio di imposta sull'aliquota versata dal datore di lavoro a titolo di ritenuta di acconto, adeguandola alla giusta tassazione. Evidenzia poi che l'azione del lavoratore per la ripetizione di quanto trattenuto indebitamente era inquadrabile nella previsione dell'articolo 2033 ed era perciò soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. 5. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato così dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 28/05/2019, n.14502 e più recentemente 27/11/2019 n. 31035 e 04/12/2019 n.31699) che ha già chiarito che il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme trattenute indebitamente sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva, facendo discendere da tale principio il diritto del lavoratore al computo degli interessi e della rivalutazione in sede di ripetizione delle medesime somme, indipendentemente dall' accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex articolo 429 cod.proc.civ. 5.1. Nella richiamata sentenza si è ritenuto, per quanto rileva in questa sede, che i principi già affermati in relazione alle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro a titolo di contribuzione previdenziale (cfr.Cass. n. 8026 del 2003 e nn.12269 e 12270 del 2005 ) siano riferibili anche alla eventualità di trattenute fiscali effettuate dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta: l'eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta l'obbligo del datore di lavoro al pagamento della quota di retribuzione trattenuta . 5.2. Il principio qui ribadito è del resto coerente con gli arresti della Sezioni Unite in punto di giurisdizione, essendosi ritenuto ( Cass. SU 08.04.2010 nr. 8312) che le controversie tra sostituto di imposta e 4 (4 r.g. n. 5396/2018 sostituito relative al corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate dal sostituto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto viene un rilievo un diritto del sostituito verso il sostituto nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio della potestà impositiva propria del rapporto tributario. 5.3. Non vi è dunque ragione per predicare— contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, anche in memoria— una qualificazione del diritto del lavoratore sostituito verso il datore di lavoro diversa rispetto a quella prospettata nei casi in cui la controversia verta sulla legittimità delle trattenute previdenziali operate dal medesimo datore di lavoro. 5.4. In entrambe le fattispecie ciò che il lavoratore fa valere è il diritto alla integrità della retribuzione, in quanto erosa da trattenute non dovute. 5.5. La sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto qui ribaditi ed è dunque immune dalle censure che le sono state mosse. 6. Il rigetto del ricorso principale esonera il collegio dall'esaminare quello incidentale, proposto in via condizionata, il quale rimane assorbito. 7. Quanto alle spese di causa queste devono essere interamente compensate tra le parti, avendo questa Corte enunciato il principio qui ribadito in materia di ritenute di imposta in epoca successiva al deposito del ricorso. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 228 del 2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 5 n r.g. n. 5396/2018 pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell' Adunanza camerale del 22 settembre 2021 Il Presidente (Lucia T