CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene unicamente alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ribadito la piena attendibilità dei soggetti acquirenti dello stupefacente, avendo costoro reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate in relazione alle modalità di fissazione degli incontri, che avvenivano telefonicamente senza alcuna specificazione in ordine al motivo, alle quantità cedute e ai prezzi praticati; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di d'appello, con un percorso argomentativo adeguato e non manifestamente illogico, per un verso, ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, valorizzando la reiterazione delle condotte di cessione per un lasso di tempo significativo nei confronti di una pluralità di soggetti; per altro verso, escluso la sussistenza di elementi valorizzabili ex art. 62-bis cod. pen. - peraltro nemmeno indicati dal ricorrente - in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma