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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1986

Cassazione n. 29033/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1986 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, all'esito di giudizio abbreviato, articolando un motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto la Corte d'appello ha correttamente evidenziato non solo la reiterazione delle condotte, ma anche l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1986 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, all'esito di giudizio abbreviato, articolando un motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto la Corte d'appello ha correttamente evidenziato non solo la reiterazione delle condotte, ma anche l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 29033/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris