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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24879/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy ha concluso chiedendo i udigil difensore i.)102.12. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di diffamazione ha dichiarato non doversi procedere a cari dell'imputata per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

All'imputata è, in particolare, contestato di avere - nel corso del telegiornale denominato "[OSCURATO:PERSONA]", del quale era redattrice ordinaria, diramato sul canale televisivo Italia Uno del 28 maggio 2008, trasmettendo un servizio giornalistico inerente l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 25 persone accusate di delitti connessi al traffico illecito di rifiuti - asserito, contrariamente al vero, che l'ordinanza, pur essendo già pronta da quattro mesi e segnatamente fin dal mese di gennaio 2008, fosse stata volutamente portata ad esecuzione con notevole ritardo ossia dopo quattro mesi, ovvero testualmente:<<...l'inchiesta che fa tremare Napoli ha origini lontane.

Le 25 ordinanze di custodia cautelare che riguardano vari membri della struttura del commissariato per l'emergenza rifiuti, e soprattutto l'ex vice di [OSCURATO:PERSONA], erano già pronte a gennaio ma sono state applicate solo dopo la pubblicazione del decreto legge sui rifiuti emesso la settimana scorsa dal governo Berlusconi e dopo la nomina dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a sottosegretario ai rifiuti.

Molti hanno sottolineato la particolare tempistica di questa indagine, ordini d'arresto che erano pronti quattro mesi fa, resi pubblici solo ieri appena la nuova squadra che dovrebbe superare l'emergenza rifiuti si è messa al lavoro », laddove invece il 23 gennaio 2008 la Procura della Repubblica del capoluogo campano aveva inoltrato al giudice la richiesta di applicazione di misure cautelari e quest'ultimo aveva emesso la relativa ordinanza il 22 maggio 2008, poi trasmessa al PM per l'esecuzione il 26 maggio 2008; in tal modo riportava una notizia non corrispondente al vero, tale da offendere la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], magistrati ordinari in servizio quali pubblici ministeri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, titolari del procedimento nell'ambito del quale era stata inoltrata al giudice di quel tribunale la detta richiesta dì ordinanza di custodia cautelare, in quanto attribuente ai predetti un comportamento del tutto scorretto rispetto ai doveri istituzionali connaturati all'ufficio dai medesimi ricoperto, vale a dire il ritardo di ben quattro mesi nella esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari e tale da intendere che detti provvedimenti erano stati conservati per farne un uso prettamente politico. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.2.1.Col primo motivo deduce il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta falsità del contenuto del servizio televisivo oggetto di doglianza.

La Corte territoriale sostanzialmente sposa le conclusioni della sentenza di primo grado, ascrivendo all'imputata di aver lasciato chiaramente intendere, in maniera neppure troppo velata, che l'autorità giudiziaria competente, nella specie i pubblici ministeri di Napoli titolari dell'inchiesta, sarebbero venuti meno all'adempimento di un dovere di ufficio, vale a dire eseguire tempestivamente le ordinanze cautelari emesse dal giudice.

La Corte territoriale afferma altresì che la giornalista avrebbe infatti chiaramente affermato che le ordinanze di custodia cautelare, sebbene già pronte a gennaio del 2008, sarebbero state seguite solo sei mesi dopo, guarda caso, dopo la pubblicazione del decreto legge sui rifiuti e dopo la nomina di [OSCURATO:PERSONA] a sottosegretario ai rifiuti.

Ebbene, tale impostazione, oltre che non essere in sintonia con quanto risulta dal filmato presente agli atti, la cui visione permette di accertare che mai la Barone ha inteso lanciare accuse né ha mai propalato una tesi di "malevola e partigiana giustizia ad orologeria", nè ha mai voluto rivolgersi ai pubblici ministeri, ma, casomai, al gip, sconta il vizio di evidente illogicità se non di intrinseca contraddittorietà.

L'imputata infatti non ha mai inteso screditare i pubblici ministeri di Napoli attribuendo loro "un comportamento del tutto scorretto rispetto ai doveri istituzionali connaturati all'ufficio dai medesimi ricoperto (...) tale da intendere che detti provvedimenti erano stati conservati per farne un uso prettamente politico".

In particolare, la giornalista non ha parlato, tra l'altro, mai di esecuzione delle misure cautelari bensì di applicazione, avendo fatto riferimento a "ordinanze applicate in ritardo" e non a "ordinanze eseguite in ritardo", differenza non di poco conto visto che a seconda del verbo prescelto cambia radicalmente la riferibilità delle (presunte) accuse (Gìp e non [OSCURATO:PERSONA]).

Sicchè - prima ancora di qualsivoglia valutazione in termini di esercizio del diritto di cronaca giornalistica - viene a mancare l'evidenza di una esplicita offesa di una persona determinata, che deve essere individuabile ex ante e non mediante una considerazione di tipo soggettivo, sicché le accuse rimangono "in incertam personam".

In ogni caso alla stregua dei documenti prodotti dalla difesa, riguardanti altri articoli pubblicati in quel periodo, emerge la preesistenza della porzione di notizia propalata dalla Barone, ovvero le perplessità bipartisan sulla singolare tempistica degli arresti, che viene ricondotta dal giudice di merito a generica critica sulla tempistica degli arresti che in quanto tale non avrebbe influenza rispetto alla ben diversa portata della notizia diffusa dall'imputata. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e relativo vizio di motivazione.

In particolare, si lamenta che è stato trascurato il fatto, pacificamente emerso in sede dibattimentale, che la vicenda oggetto del servizio incriminato aveva avuto una vastissima eco mediatica anche prima dell'intervento dell'imputata e ciò non solo su altre testate giornalistiche bensì anche in sede istituzionale (come testimoniato dall'on.

Mantovano).

Più organi di stampa avevano già dato corale risalto a tale notizia non mancando peraltro di evidenziare come i provvedimenti in parola avrebbero inevitabilmente ostacolato l'attività che il neo commissario [OSCURATO:PERSONA] si stava accingendo ad affrontare.

Quello che in ogni caso preme osservare - afferma la difesa - è che, alla data della messa in onda del servizio della Baroni, la vicenda relativa alla tempistica degli arresti di Napoli collegati al problema dei rifiuti era già di dominio pubblico.

Sia chiaro - si precisa - che la coeva divulgazione di analoghe notizie da parte da altre testate di stampa non viene qui invocata per rivendicare un'efficacia liberatoria a beneficio della Barone bensì al fine di evidenziare che i media, ragionevolmente muovendo da un comune ed attendibile ceppo informativo, avevano fotografato in modo veritiero lo stato della prospettiva investigativa, giungendo ad esiti coincidenti in merito alla singolarità di un'ordinanza di custodia cautelare applicata molti mesi dopo la richiesta formulata dai p.m.

Le caratteristiche del fatto riferito legittimavano quantomeno la formulazione di perplessità in ordine ad arresti richiesti parecchi mesi prima e disposti a ridosso dell'insediamento di [OSCURATO:PERSONA] come commissario ai rifiuti, tenuto conto che effettivamente l'ordinanza fu emessa dal giudice per le indagini preliminari quattro mesi dopo la richiesta ricevuta dai p.m. e che da più parti si sollevarono (legittimamente o meno) perplessità sulla tempistica degli arresti, in ogni caso avvenuti pochi giorni dopo l'insediamento di [OSCURATO:PERSONA] e l' entrata in vigore del decreto legge citato.

Sicché è indubbio che la cronista, lungi da lanciarsi disinvoltamente in azzardati giudizi personali o in autonome e soggettive ricostruzioni parallele partorite dalla propria speculazione, ha proceduto piuttosto di pari passo con la situazione allora esistente restando strettamente ancorata alla fredda cronaca

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione con conferma delle statuizioni civili; il difensore della parte civile, l'avv.

A. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputata, avv.

A. Righi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1.Prennessa la genericità dell'assunto difensivo, secondo cui la ricostruzione accusatoria, recepita nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, non corrisponderebbe esattamente ai contenuti della trasmissione televisiva diffusa attraverso il canale Italia Uno - rimasto affidato a mera annotazione iniziale non supportata da effettive controdeduzioni in tal senso, che si appuntano piuttosto sulla interpretazione delle affermazioni costituenti la struttura portante del servizio ritenuto diffamatorio - , si osserva che entrambi i motivi posti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati, oltre che aspecifici.

Ed invero, deve innanzitutto rilevarsi come la sequenza dei fatti, ricostruita dai giudici di merito in coerenza con le evidenze probatorie disponibili, per altro neppure contestate, attesta che i Pubblici ministeri di Napoli hanno depositato la richiesta di emissione di ordinanza cautelare a gennaio 2008 e che il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Napoli emettendo ordinanza applicativa in data 22 maggio 2008, ordinanza che veniva eseguita il 26 maggio 2008 a seguito della sua trasmissione in Procura, e dunque appena quattro giorni dopo il deposito dell'atto.

A fronte di tale realtà procedurale, secondo quanto correttamente riporta la corte territoriale nella sentenza impugnata, la giornalista ha, invece, chiaramente evidenziato che le ordinanze di custodia cautelare, sebbene già pronte a gennaio del 2008, sarebbero state eseguite solo dopo quattro mesi, guarda caso dopo la pubblicazione del decreto legge sui rifiuti e dopo la nomina del dr. [OSCURATO:PERSONA] a sottosegretario ai rifiuti.

Orbene non può esservi dubbio sulla falsità della notizia diffusa dell'imputata via etere e dunque dotata di massima diffusività, né sulla evidente riferibilità del termine "applicate" a quello "eseguite" risultando palese dal complessivo contenuto della notizia, che rifletteva la sequenza temporale e procedimentale che aveva interessato l'emissione dell'ordinanza cautelare in questione, che per applicazione dovesse ritenersi il momento finale in cui l'ordinanza era stata posta in esecuzione, non potendo, d'altronde, la sua divulgazione che coincidere con tale momento e non con quello meramente applicativo proprio del giudice che la dispone, che rimane un atto interno all'ufficio fino a quando non è portato ad esecuzione da parte del P.M., che è l'organo deputato ad eseguire la misura cautelare nella fase delle indagini preliminari (che è quella in cui di solito vengono disposte le misure cautelari); e ciò è peraltro chiarito nello stesso prosieguo del servizio in cui si precisa altresì che gli ordini di arresto già pronti quattro mesi prima erano stati resi pubblici - ovvero eseguiti - solo allorquando la nuova squadra che dovrebbe superare l'emergenza si è messa al lavoro.

Né l'uso di tale terminologia poteva creare una qualche confusione nell'ascoltatore dal momento che non può ritenersi di patrimonio esclusivo degli addetti al settore giudiziario, la conoscenza dell'iter ordinario di una richiesta di misura cautelare, essendo oramai noti ai più i meccanismi applicativi delle misure cautelari anche grazie proprio alla cronaca giudiziaria che, giustamente, quotidianamente, si occupa di rendere noti i fatti di reato di maggiore allarme sociale e i relativi provvedimenti giudiziari adottati in relazione ad essi; in ogni caso, quanto meno, nell'ambito giudiziario, erano certamente facilmente individuabili i destinatari della notizia offensiva, quali appunto i [OSCURATO:PERSONA] della Procura di Napoli.

A ben vedere però la certezza dell'identificazione - che supera quindi ogni dubbio al riguardo - deriva dal medesimo servizio risultando in esso entrambi i predetti pubblici ministeri - secondo quanto riporta lo stesso ricorso - espressamente menzionati anche proprio con le loro rispettive generalità sicché essi erano esattamente individuabili da parte di chiunque.

Quanto all'offensività e alla lesività della notizia della reputazione delle persone offese si osserva che l'art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di rito prevede che, una volta depositata, l'ordinanza che applica misure cautelari debba essere immediatamente trasmessa all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

Il Pubblico Ministero non può quindi ritardarne l'esecuzione sicchè avere attribuito ai [OSCURATO:PERSONA] di avere consapevolmente ritardato l'esecuzione dell'ordinanza di quattro mesi significa averli accusati, ingiustamente, di violazione di legge (essendo stata, invece, la misura eseguita subito dopo la trasmissione dell'ordinanza in Procura).

Non solo.

Il servizio ha, nella sostanza, attribuito ai P.M. l'intento di avere agito per finalità politiche attribuendo loro una condotta deontologicamente e disciplinarmente illecita, condotta mai esistita in fatto. 1.2.Sotto altro profilo si osserva che non sussiste l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, a cui si appella il secondo motivo di ricorso.

Se di cronaca giornalistica si fosse trattato la giornalista avrebbe dovuto verificare, accuratamente, la fondatezza della notizia, palesemente falsa - nè potrebbe rilevare al riguardo quanto si tende a sottolineare in ricorso circa la entità del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della richiesta e l'adozione/esecuzione della misura non potendosi certamente definire eccessivo - né tanto meno esiguo - tale iato temporale di quattro mesi.

Né potrebbe assumere rilievo il fatto che la notizia dell'esecuzione delle misure cautelari, collegata con il decreto legge e la vicenda dell'emergenza rifiuti, quanto alla particolarità della tennpistica, fosse stata diffusa anche da altri mezzi di comunicazione e commentata in sede istituzionale, trattandosi di circostanza che, da un lato, non esclude la portata diffamatoria e lesiva delli- ennesima - notizia data in maniera distorta e che, per altro verso, non scrimina - neppure sotto il profilo putativo - la condotta diffamatoria, incombendo sul giornalista l'onere di verificare le fonti da cui trae la notizia, non essendo a tal fine sufficiente che essa sia stata riportata da altre fonti di informazione, anche perché, nel caso di specie, è anche proprio il chiaro significato che si è inteso attribuire alla coincidenza storica dei due eventi ad avere assunto nel contesto complessivo del servizio valenza altamente lesiva dell'altrui reputazione.

Peraltro, come ha già avuto modo di osservare questa Corte in tema di diffamazione commessa con il mezzo della televisione, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina nel senso che qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio potrebbe essere escluso, ma ove, viceversa, l'effetto consista — come nel caso di specie - in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l'onere di accertarne la rispondenza al vero (Sez. 5, Sentenza n. 3893 del 16/12/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262729).

Affermare, neppure troppo velatamente, contrariamente al vero, che gli ordini di arresto, già pronti da tempo, sono stati volutamente resi pubblici in concomitanza con l'insediamento della nuova squadra dì politici-amministratori, è, infatti, cosa diversa da mere annotazioni sulla tempistica della misura rispetto agli altri eventi posti in correlazione (ma tale ultima impostazione della notizia non avrebbe, evidentemente, sortito il medesimo effetto nnediatico).

E' solo il caso di aggiungere, infine, che in tema di diffamazione - a mezzo stampa - per configurare l'esimente del diritto di critica giudiziaria ai sensi dell'art. 51 cod. pen., non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purchè il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati (Sez. 1, n. 8801 del 13/11/2018 Ud. (dep. 28/02/2019) Rv. 276167), sicché deve concludersi che il caso di specie non potrebbe essere ricondotto neppure al diritto di critica.

La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è infatti configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili liquidate in complessivi euro 3.420,00 oltre accessori di legge, come richiesto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy ha concluso chiedendo i udigil difensore i.)102.12. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di diffamazione ha dichiarato non doversi procedere a cari dell'imputata per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. All'imputata è, in particolare, contestato di avere - nel corso del telegiornale denominato "[OSCURATO:PERSONA]", del quale era redattrice ordinaria, diramato sul canale televisivo Italia Uno del 28 maggio 2008, trasmettendo un servizio giornalistico inerente l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 25 persone accusate di delitti connessi al traffico illecito di rifiuti - asserito, contrariamente al vero, che l'ordinanza, pur essendo già pronta da quattro mesi e segnatamente fin dal mese di gennaio 2008, fosse stata volutamente portata ad esecuzione con notevole ritardo ossia dopo quattro mesi, ovvero testualmente:<<...l'inchiesta che fa tremare Napoli ha origini lontane. Le 25 ordinanze di custodia cautelare che riguardano vari membri della struttura del commissariato per l'emergenza rifiuti, e soprattutto l'ex vice di [OSCURATO:PERSONA], erano già pronte a gennaio ma sono state applicate solo dopo la pubblicazione del decreto legge sui rifiuti emesso la settimana scorsa dal governo Berlusconi e dopo la nomina dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a sottosegretario ai rifiuti. Molti hanno sottolineato la particolare tempistica di questa indagine, ordini d'arresto che erano pronti quattro mesi fa, resi pubblici solo ieri appena la nuova squadra che dovrebbe superare l'emergenza rifiuti si è messa al lavoro », laddove invece il 23 gennaio 2008 la Procura della Repubblica del capoluogo campano aveva inoltrato al giudice la richiesta di applicazione di misure cautelari e quest'ultimo aveva emesso la relativa ordinanza il 22 maggio 2008, poi trasmessa al PM per l'esecuzione il 26 maggio 2008; in tal modo riportava una notizia non corrispondente al vero, tale da offendere la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], magistrati ordinari in servizio quali pubblici ministeri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, titolari del procedimento nell'ambito del quale era stata inoltrata al giudice di quel tribunale la detta richiesta dì ordinanza di custodia cautelare, in quanto attribuente ai predetti un comportamento del tutto scorretto rispetto ai doveri istituzionali connaturati all'ufficio dai medesimi ricoperto, vale a dire il ritardo di ben quattro mesi nella esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari e tale da intendere che detti provvedimenti erano stati conservati per farne un uso prettamente politico. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.2.1.Col primo motivo deduce il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta falsità del contenuto del servizio televisivo oggetto di doglianza. La Corte territoriale sostanzialmente sposa le conclusioni della sentenza di primo grado, ascrivendo all'imputata di aver lasciato chiaramente intendere, in maniera neppure troppo velata, che l'autorità giudiziaria competente, nella specie i pubblici ministeri di Napoli titolari dell'inchiesta, sarebbero venuti meno all'adempimento di un dovere di ufficio, vale a dire eseguire tempestivamente le ordinanze cautelari emesse dal giudice. La Corte territoriale afferma altresì che la giornalista avrebbe infatti chiaramente affermato che le ordinanze di custodia cautelare, sebbene già pronte a gennaio del 2008, sarebbero state seguite solo sei mesi dopo, guarda caso, dopo la pubblicazione del decreto legge sui rifiuti e dopo la nomina di [OSCURATO:PERSONA] a sottosegretario ai rifiuti. Ebbene, tale impostazione, oltre che non essere in sintonia con quanto risulta dal filmato presente agli atti, la cui visione permette di accertare che mai la Barone ha inteso lanciare accuse né ha mai propalato una tesi di "malevola e partigiana giustizia ad orologeria", nè ha mai voluto rivolgersi ai pubblici ministeri, ma, casomai, al gip, sconta il vizio di evidente illogicità se non di intrinseca contraddittorietà. L'imputata infatti non ha mai inteso screditare i pubblici ministeri di Napoli attribuendo loro "un comportamento del tutto scorretto rispetto ai doveri istituzionali connaturati all'ufficio dai medesimi ricoperto (...) tale da intendere che detti provvedimenti erano stati conservati per farne un uso prettamente politico". In particolare, la giornalista non ha parlato, tra l'altro, mai di esecuzione delle misure cautelari bensì di applicazione, avendo fatto riferimento a "ordinanze applicate in ritardo" e non a "ordinanze eseguite in ritardo", differenza non di poco conto visto che a seconda del verbo prescelto cambia radicalmente la riferibilità delle (presunte) accuse (Gìp e non [OSCURATO:PERSONA]). Sicchè - prima ancora di qualsivoglia valutazione in termini di esercizio del diritto di cronaca giornalistica - viene a mancare l'evidenza di una esplicita offesa di una persona determinata, che deve essere individuabile ex ante e non mediante una considerazione di tipo soggettivo, sicché le accuse rimangono "in incertam personam". In ogni caso alla stregua dei documenti prodotti dalla difesa, riguardanti altri articoli pubblicati in quel periodo, emerge la preesistenza della porzione di notizia propalata dalla Barone, ovvero le perplessità bipartisan sulla singolare tempistica degli arresti, che viene ricondotta dal giudice di merito a generica critica sulla tempistica degli arresti che in quanto tale non avrebbe influenza rispetto alla ben diversa portata della notizia diffusa dall'imputata. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e relativo vizio di motivazione. In particolare, si lamenta che è stato trascurato il fatto, pacificamente emerso in sede dibattimentale, che la vicenda oggetto del servizio incriminato aveva avuto una vastissima eco mediatica anche prima dell'intervento dell'imputata e ciò non solo su altre testate giornalistiche bensì anche in sede istituzionale (come testimoniato dall'on. Mantovano). Più organi di stampa avevano già dato corale risalto a tale notizia non mancando peraltro di evidenziare come i provvedimenti in parola avrebbero inevitabilmente ostacolato l'attività che il neo commissario [OSCURATO:PERSONA] si stava accingendo ad affrontare. Quello che in ogni caso preme osservare - afferma la difesa - è che, alla data della messa in onda del servizio della Baroni, la vicenda relativa alla tempistica degli arresti di Napoli collegati al problema dei rifiuti era già di dominio pubblico. Sia chiaro - si precisa - che la coeva divulgazione di analoghe notizie da parte da altre testate di stampa non viene qui invocata per rivendicare un'efficacia liberatoria a beneficio della Barone bensì al fine di evidenziare che i media, ragionevolmente muovendo da un comune ed attendibile ceppo informativo, avevano fotografato in modo veritiero lo stato della prospettiva investigativa, giungendo ad esiti coincidenti in merito alla singolarità di un'ordinanza di custodia cautelare applicata molti mesi dopo la richiesta formulata dai p.m. Le caratteristiche del fatto riferito legittimavano quantomeno la formulazione di perplessità in ordine ad arresti richiesti parecchi mesi prima e disposti a ridosso dell'insediamento di [OSCURATO:PERSONA] come commissario ai rifiuti, tenuto conto che effettivamente l'ordinanza fu emessa dal giudice per le indagini preliminari quattro mesi dopo la richiesta ricevuta dai p.m. e che da più parti si sollevarono (legittimamente o meno) perplessità sulla tempistica degli arresti, in ogni caso avvenuti pochi giorni dopo l'insediamento di [OSCURATO:PERSONA] e l' entrata in vigore del decreto legge citato. Sicché è indubbio che la cronista, lungi da lanciarsi disinvoltamente in azzardati giudizi personali o in autonome e soggettive ricostruzioni parallele partorite dalla propria speculazione, ha proceduto piuttosto di pari passo con la situazione allora esistente restando strettamente ancorata alla fredda cronaca 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione con conferma delle statuizioni civili; il difensore della parte civile, l'avv. A. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputata, avv. A. Righi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1.Prennessa la genericità dell'assunto difensivo, secondo cui la ricostruzione accusatoria, recepita nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, non corrisponderebbe esattamente ai contenuti della trasmissione televisiva diffusa attraverso il canale Italia Uno - rimasto affidato a mera annotazione iniziale non supportata da effettive controdeduzioni in tal senso, che si appuntano piuttosto sulla interpretazione delle affermazioni costituenti la struttura portante del servizio ritenuto diffamatorio - , si osserva che entrambi i motivi posti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati, oltre che aspecifici. Ed invero, deve innanzitutto rilevarsi come la sequenza dei fatti, ricostruita dai giudici di merito in coerenza con le evidenze probatorie disponibili, per altro neppure contestate, attesta che i Pubblici ministeri di Napoli hanno depositato la richiesta di emissione di ordinanza cautelare a gennaio 2008 e che il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Napoli emettendo ordinanza applicativa in data 22 maggio 2008, ordinanza che veniva eseguita il 26 maggio 2008 a seguito della sua trasmissione in Procura, e dunque appena quattro giorni dopo il deposito dell'atto. A fronte di tale realtà procedurale, secondo quanto correttamente riporta la corte territoriale nella sentenza impugnata, la giornalista ha, invece, chiaramente evidenziato che le ordinanze di custodia cautelare, sebbene già pronte a gennaio del 2008, sarebbero state eseguite solo dopo quattro mesi, guarda caso dopo la pubblicazione del decreto legge sui rifiuti e dopo la nomina del dr. [OSCURATO:PERSONA] a sottosegretario ai rifiuti. Orbene non può esservi dubbio sulla falsità della notizia diffusa dell'imputata via etere e dunque dotata di massima diffusività, né sulla evidente riferibilità del termine "applicate" a quello "eseguite" risultando palese dal complessivo contenuto della notizia, che rifletteva la sequenza temporale e procedimentale che aveva interessato l'emissione dell'ordinanza cautelare in questione, che per applicazione dovesse ritenersi il momento finale in cui l'ordinanza era stata posta in esecuzione, non potendo, d'altronde, la sua divulgazione che coincidere con tale momento e non con quello meramente applicativo proprio del giudice che la dispone, che rimane un atto interno all'ufficio fino a quando non è portato ad esecuzione da parte del P.M., che è l'organo deputato ad eseguire la misura cautelare nella fase delle indagini preliminari (che è quella in cui di solito vengono disposte le misure cautelari); e ciò è peraltro chiarito nello stesso prosieguo del servizio in cui si precisa altresì che gli ordini di arresto già pronti quattro mesi prima erano stati resi pubblici - ovvero eseguiti - solo allorquando la nuova squadra che dovrebbe superare l'emergenza si è messa al lavoro. Né l'uso di tale terminologia poteva creare una qualche confusione nell'ascoltatore dal momento che non può ritenersi di patrimonio esclusivo degli addetti al settore giudiziario, la conoscenza dell'iter ordinario di una richiesta di misura cautelare, essendo oramai noti ai più i meccanismi applicativi delle misure cautelari anche grazie proprio alla cronaca giudiziaria che, giustamente, quotidianamente, si occupa di rendere noti i fatti di reato di maggiore allarme sociale e i relativi provvedimenti giudiziari adottati in relazione ad essi; in ogni caso, quanto meno, nell'ambito giudiziario, erano certamente facilmente individuabili i destinatari della notizia offensiva, quali appunto i [OSCURATO:PERSONA] della Procura di Napoli. A ben vedere però la certezza dell'identificazione - che supera quindi ogni dubbio al riguardo - deriva dal medesimo servizio risultando in esso entrambi i predetti pubblici ministeri - secondo quanto riporta lo stesso ricorso - espressamente menzionati anche proprio con le loro rispettive generalità sicché essi erano esattamente individuabili da parte di chiunque. Quanto all'offensività e alla lesività della notizia della reputazione delle persone offese si osserva che l'art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di rito prevede che, una volta depositata, l'ordinanza che applica misure cautelari debba essere immediatamente trasmessa all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. Il Pubblico Ministero non può quindi ritardarne l'esecuzione sicchè avere attribuito ai [OSCURATO:PERSONA] di avere consapevolmente ritardato l'esecuzione dell'ordinanza di quattro mesi significa averli accusati, ingiustamente, di violazione di legge (essendo stata, invece, la misura eseguita subito dopo la trasmissione dell'ordinanza in Procura). Non solo. Il servizio ha, nella sostanza, attribuito ai P.M. l'intento di avere agito per finalità politiche attribuendo loro una condotta deontologicamente e disciplinarmente illecita, condotta mai esistita in fatto. 1.2.Sotto altro profilo si osserva che non sussiste l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, a cui si appella il secondo motivo di ricorso. Se di cronaca giornalistica si fosse trattato la giornalista avrebbe dovuto verificare, accuratamente, la fondatezza della notizia, palesemente falsa - nè potrebbe rilevare al riguardo quanto si tende a sottolineare in ricorso circa la entità del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della richiesta e l'adozione/esecuzione della misura non potendosi certamente definire eccessivo - né tanto meno esiguo - tale iato temporale di quattro mesi. Né potrebbe assumere rilievo il fatto che la notizia dell'esecuzione delle misure cautelari, collegata con il decreto legge e la vicenda dell'emergenza rifiuti, quanto alla particolarità della tennpistica, fosse stata diffusa anche da altri mezzi di comunicazione e commentata in sede istituzionale, trattandosi di circostanza che, da un lato, non esclude la portata diffamatoria e lesiva delli- ennesima - notizia data in maniera distorta e che, per altro verso, non scrimina - neppure sotto il profilo putativo - la condotta diffamatoria, incombendo sul giornalista l'onere di verificare le fonti da cui trae la notizia, non essendo a tal fine sufficiente che essa sia stata riportata da altre fonti di informazione, anche perché, nel caso di specie, è anche proprio il chiaro significato che si è inteso attribuire alla coincidenza storica dei due eventi ad avere assunto nel contesto complessivo del servizio valenza altamente lesiva dell'altrui reputazione. Peraltro, come ha già avuto modo di osservare questa Corte in tema di diffamazione commessa con il mezzo della televisione, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina nel senso che qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio potrebbe essere escluso, ma ove, viceversa, l'effetto consista — come nel caso di specie - in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l'onere di accertarne la rispondenza al vero (Sez. 5, Sentenza n. 3893 del 16/12/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262729). Affermare, neppure troppo velatamente, contrariamente al vero, che gli ordini di arresto, già pronti da tempo, sono stati volutamente resi pubblici in concomitanza con l'insediamento della nuova squadra dì politici-amministratori, è, infatti, cosa diversa da mere annotazioni sulla tempistica della misura rispetto agli altri eventi posti in correlazione (ma tale ultima impostazione della notizia non avrebbe, evidentemente, sortito il medesimo effetto nnediatico). E' solo il caso di aggiungere, infine, che in tema di diffamazione - a mezzo stampa - per configurare l'esimente del diritto di critica giudiziaria ai sensi dell'art. 51 cod. pen., non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purchè il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati (Sez. 1, n. 8801 del 13/11/2018 Ud. (dep. 28/02/2019) Rv. 276167), sicché deve concludersi che il caso di specie non potrebbe essere ricondotto neppure al diritto di critica. La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è infatti configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili liquidate in complessivi euro 3.420,00 oltre accessori di legge, come richiesto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata al
Sentenza Cassazione n. 24879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris