CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 25806/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1637/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5852/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Perugia nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Lecce con ordinanza del 07/02/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Lecce; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25806/2025 Roma, lì, 14/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia – ritenendosi incompetente, per territorio e funzione, a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, già in precedenza dichiaratasi incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. Nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo all’epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma, si procede per il delitto di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti magistrato in servizio nel circondario di Fermo, successivamente trasferito presso la Procura generale della Corte di cassazione. 2. Aveva premesso in fatto il G.i.p. del Tribunale di Lecce, nel provvedimento declinatorio della competenza, che le prime dichiarazioni calunniose, ascritte a D’[OSCURATO:PERSONA], erano quelle rese ai Carabinieri di Trani in data 8 ottobre 2018, mentre le prime dichiarazioni calunniose, ascritte a [OSCURATO:PERSONA], erano quelle rese durante un interrogatorio reso all’Autorità giudiziaria all’interno del carcere di Lecce in data 29 gennaio 2019. Ciò posto, secondo il G.i.p. del Tribunale di Lecce la competenza si sarebbe dovuta radicare nella sede giudiziaria di Trani; senonché, per la qualità soggettiva dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] e della persona offesa Seccia, in rapporto alle loro sedi di servizio, passate o attuali, andava fatta applicazione dell’art. 11 cod. proc. pen., con la conseguenza che gli atti del procedimento penale andavano trasferiti presso la sede giudiziaria di Perugia, competente a conoscere dei reati commessi dai magistrati del distretto di Corte di appello di Roma, o in loro danno. 3. Tale esito è contrastato dal giudice rimettente, il quale rileva; - che mancherebbero, in radice, i presupposti della propria investitura, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., perché pacificamente le due calunnie non si erano consumate nel distretto della Corte di appello di Roma; - che la competenza spetterebbe, invece, proprio all’Autorità giudiziaria di Lecce, autrice o destinataria dei verbali contenenti le dichiarazioni in tesi calunniose, idonee all’instaurazione del procedimento penale a carico del soggetto loro tramite incolpato. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto al rifiuto dei due giudici di provvedere sulla richiesta di archiviazione consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del g.i.p. del Tribunale di Trani (essendo noto che, in tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto, né ad essa sono precluse l’individuazione e la determinazione della competenza di un “terzo giudice”, il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza: da ultimo, Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, G.i.p. Tribunale Pisa, Rv. 282724-01). 3. Tale soluzione si impone, avuto anzitutto presente che: - la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (art. 8, comma 1, cod. proc. pen.); - per i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato (art. 16, comma 1, cod. proc. pen.); - i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme ordinarie sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello individuato dalla tabella A annessa alle disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 11 stesso codice e 1 disp. att.); tale disciplina non trova, peraltro, applicazione con riguardo ai magistrati della Corte di cassazione e della relativa Procura generale, trattandosi di uffici giudiziari aventi competenza nazionale (Sez. 6, n. 30760 del 13/05/2009, Neretti, Rv. 244641- 01). 4. Tanto precisato, occorre rilevare che il reato di calunnia si consuma nel tempo e nel luogo in cui la falsa incolpazione giunge, per la prima volta, a conoscenza dell’Autorità, mentre la reiterazione di eventuali, successive, dichiarazioni di conferma della falsa accusa, da parte dello stesso soggetto, non concreta ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice (ex multis, Sez. 6, n. 2933 del 12/11/2009, dep. 2010, Venturi, Rv. 245773-01), sicché detta reiterazione non incide sulla consumazione in funzione della determinazione della competenza territoriale. Ciò che rileva dunque, a proposito della consumazione della calunnia, non è il luogo in cui la dichiarazione è stata resa, ma quello in cui essa è stata portata a conoscenza dell’Autorità giudiziaria, o di altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire (tra cui, anzitutto, la polizia giudiziaria), perché già in tale momento sorge la possibilità di incriminazione a carico del soggetto falsamente incolpato (Sez. 6, n. 593 del 10/03/1970, Pinciarelli, Rv. 115120-01); la ricezione della denuncia calunniosa ad opera della polizia giudiziaria è idonea, così, ad integrare la consumazione e a radicare la competenza. Ove si proceda congiuntamente per il reato di calunnia, ascritto a più persone, e i luoghi di consumazione divergano, la competenza si intesta, in base ai criteri già esposti, in capo al giudice del luogo del reato anteriormente consumato. 5. La declinazione di questi principi al caso di specie dà ragione della decisione che si viene ad adottare. E’ anzitutto fuori discussione che le calunnie ascritte non sono state commesse nel distretto della Corte di appello di Roma. Solo se fossero state commesse in quel distretto, avrebbe avuto luogo – per la posizione dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] – la dislocazione presso la sede giudiziaria di Perugia. La prima delle due calunnie in rubrica risulta, invece, commessa nel circondario di Trani, ove, come risulta dagli atti, D’[OSCURATO:PERSONA] rese ai locali Carabinieri, l’8 ottobre 2018, le dichiarazioni che, in tesi accusatoria, racchiudono la falsa incolpazione. Non rileva neppure, secondo quanto già osservato, che quelle dichiarazioni concernessero un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e che il relativo verbale sia stato a detta Procura successivamente trasmesso. Il reato si è consumato anteriormente, al momento della ricezione della dichiarazioni ad opera della polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] il luogo di prima consumazione, rilevante per dirimere il conflitto, ad esso resta ancorata l’individuazione del giudice competente. In relazione alla fase del procedimento penale, gli atti debbono essere rimessi al Procuratore della Repubblica presso il medesimo giudice. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani. Così deciso il 13/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni