CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 1979
Cassazione n. 03738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il 20/07/1979 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE di APPELLO di VENEZIA. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha accolto la sua richiesta di concordato con parziale rinuncia ai motivi di appello, deducendo violazione dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione dei reati ascrittigli (capi C ed E, rispettivamente truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione di mediatore creditizio, in continuazione, con la recidiva specifica) per prescrizione, ed in subordine questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'adesione ad astensione forense quale legittimo impedimento a comparire del difensore, e conseguentemente la legittimità della sospensione del corso della prescrizione soltanto per un massimo di giorni sessanta, oltre la durata dell'impedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi manifestamente infondati, oltre che non consentiti, è inammissibile. 1. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926; Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo, Rv. 263022; Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346; più recentemente, nel medesimo senso, Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015, dep. 2016, Colli, Rv. 265928), è ormai ferma nel ritenere che l'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria. 1.1. La giurisprudenza più risalente aveva assimilato il fenomeno dell'astensione forense dalle udienze all'istituto del legittimo impedimento a comparire, ma questa ricostruzione era stata superata dalla giurisprudenza successiva, per la quale, essendo del tutto libera la scelta del difensore di aderire o meno alla protesta di categoria, il predetto fenomeno non poteva essere ricondotto all'ambito del legittimo impedimento; tale assunto comporta la conseguenza che, nel caso di rinvio per astensione forense, la sospensione della prescrizione non deve essere limitata a sessanta giorni (oltre la durata .6..._ dell'impedimento) ma opera per l'intero periodo di rinvio. Questo orientamento si pone nel solco della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenze n. 114 del 1994 e n. 171 del 1996), a sua volta da lungo tempo ferma nell'inquadrare l'adesione dei difensori degli imputati alle astensioni forensi nell'ambito della libertà di associazione, e quindi quale esercizio di un vero e proprio diritto costituzionale, non di una mera libertà. 1.2. L'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria costituisce, pertanto, esercizio di un vero e proprio diritto avente un sicuro fondamento costituzionale, e non già un mero legittimo impedimento partecipativo (Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013 cit.). 2. A prescindere dai rilievi che precedono, deve, inoltre, rilevarsi, che la contestata sospensione del corso della prescrizione, dall'udienza nella quale il difensore aveva aderito ad una astensione forense all'udienza di rinvio (e quindi non soltanto per giorni sessanta oltre la durata dell'impedimento), era stata formalmente disposta dal Tribunale (lo ammette lo stesso ricorente) con ordinanza non impugnata. Per tale ragione, le odierne doglianze non sono consentite, poiché, in particolare, la sollevata questione di legittimità costituzionale risulta priva di rilievo ai fini della decisione. 2.1. Per completezza, osserva il collegio che il ricorrente, in appello, ha comunque dichiarato di rinunciare a tutti i motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sa nzionatorio. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della notevole entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro quattromila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 30/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere es