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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 34026/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13347/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]° MASSIMILIANO (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], n. 410/2018 depositata il 15/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio di primo grado.

Con atto di citazione del 23/10/2012 [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la Cooperativa 19 luglio a r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente società editrice, direttore responsabile e giornalisti della testata giornalistica "Corriere del Giorno" di Taranto - per vederne accertata la responsabilità in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, per i danni asseritannente derivanti da una campagna giornalistica (più precisamente, il contenuto di due articoli giornalistici) ritenuta lesiva dell'immagine della [OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:PERSONA].

Il primo articolo (in data 29/6/2010), a firma [OSCURATO:PERSONA], recava il titolo "Depuratore: trent'anni di disagi, burocrazia e soldi pubblici".

Il secondo articolo (in data 17/7/2010), a firma [OSCURATO:PERSONA], recava il titolo "Ecco la spiaggia proibita alla quale nessuno rinuncia". [OSCURATO:PERSONA] sostenne che entrambi gli articoli riportavano circostanze non corrispondenti al vero, gravemente diffamatorie, e lesive del suo diritto all'immagine e alla reputazione, cagionando danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, in quanto avevano propalato notizie non corrispondenti a verità, tali da recare grave nocumento ad essa [OSCURATO:PERSONA], la quale esercitava la propria attività di impresa su un tratto di litorale tacciato dai giornalisti in questione di essere altamente inquinato.

Si costituirono in giudizio la casa editrice e la direttrice responsabile Campatelli, chiedendo il rigetto della domanda, e altrettanto chiese la giornalista [OSCURATO:PERSONA], mentre il Saviano rimase contumace.

2. La sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 3862 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata il 15/12/2015, il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannò costoro a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la lesione dell'immagine e della reputazione della struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA] cagionata dagli articoli di cui al punto che precede, l'importo di euro 10.000,00 (con solidarietà della Campatelli limitata all'importo di euro 7.500,00), nonché la Campatelli (nella sua qualità di direttore responsabile del "Corriere del Giorno") a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] l'ulteriore importo di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la medesima causa petendi in relazione all'articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con detta sentenza il Tribunale rigettò, invece, le domande formulate nei confronti della Liuzzi.

3. Il giudizio di secondo grado.

Avverso detta sentenza la Campatelli interpose appello davanti alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, la riduzione della somma liquidata in primo grado.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA] eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. nonché, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.

I motivi di gravame della Campatelli furono i seguenti.(1) Con il primo motivo di appello venne censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la responsabilità della Campatelli senza valutare come scrinninante della stessa il lecito esercizio del diritto di cronaca circa un fatto rilevante nella vita pubblica, sempre che dal cronista sia evidenziato che la verità non si estende al suo contenuto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato della circolazione pubblica della notizia e della sua fonte di propalazione, trascurando di rilevare che i controlli sui due articoli a firma del Saviano e della Liuzzi erano stati effettuati dalla Campatelli sia per osservazione diretta del fenomeno denunciato, sia perché l'inquinamento della contrada Marina del Gabbiano era, nell'estate 2010, notizia di dominio pubblico. (2) Il secondo motivo di appello riguardava la dedotta prova della veridicità dei fatti oggetto degli articoli in questione, per erronea valutazione da parte del Tribunale delle deposizioni dei testi, nonché per aver trascurato di considerare che il vecchio depuratore di Pulsano sbocca nei pressi della Baia del [OSCURATO:PERSONA], la quale non dista molto dalla spiaggia del Gabbiano, e per avere ignorato l'articolo pubblicato nella "Gazzetta del Mezzogiorno" il 6/6/2010, che evidenziava il problema del cattivo funzionamento del depuratore di Pulsano nonché altra documentazione attinente ad iniziative di associazioni locali attivatesi in relazione a detto problema. (3) Con la terza censura in grado di appello la Campatelli denunciò la contraddittorietà della decisione di prime cure nella parte in cui, pur constatando che dalle prove testimoniali fosse emerso che l'ordine di pubblicazione dell'articolo a firma della Liuzzi non venne da essa dato, il Tribunale ritenne la sua responsabilità per la pubblicazione. (4) Altro motivo riguardava l'erronea valutazione delle prove acquisite, relative alle analisi dell'ARPA nel periodo maggio- settembre 2010, effettuate davanti allo stabilimento "Donato", stante l'inesistente prova dell'adiacenza di tale stabilimento alla spiaggia del Gabbiano. (5) Infine, la Campatelli lamentò la non corretta liquidazione dei danni non patrimoniali, deducendo che alla liquidazione dei danni non patrimoniali è possibile fare ricorso solo se sia stata fornita la prova dell'esistenza dei danni, del tutto assente nel caso di specie.

4. La sentenza di secondo grado.

Con sentenza n. 410/2018 depositata in data 15-10-2018, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha affermato che: dalla documentazione acquisita - ed in particolare dal comunicato stampa di [OSCURATO:PERSONA] di Legarnbiente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, risultava che la "Marina di Pulsano", al punto di prelievo rappresentato dalla scarico del depuratore sul litorale a quella data, era "fortemente inquinato per enterococc:hi intestinali (omissis)"; pertanto esisteva indubbiamente un problema di interesse pubblico, la cui trattazione da parte di un giornale andava ritenuta non solo possibile, ma pure dovuta, con la conseguenza che poteva considerarsi verosimile, e pertanto come verità putativa, la circostanza dell'inquinamento genericamente riferito al litorale della Marina di Pulsano, ma localizzato negli articoli in questione sulla spiaggia del Gabbiano in quanto, per l'articolo del Saviano, lo sversamento avveniva "nel tratto di costa tra la Baia del [OSCURATO:PERSONA] e la spiaggia del Gabbiano", mentre lo stesso avrebbe dovuto essere esteso per legge ad una fascia di 500 metri per lato rispetto allo scarico, in quanto la condotta del canale Trigna, che riceveva i liquami, terminava nella spiaggia del Gabbiano; l'individuazione del punto di scarico con la spiaggia del Gabbiano avrebbe però dovuto trovare riscontri adeguati in elementi di prova specifici, rappresentanti le fonti della stessa, con la conseguenza che condivisibilmente il Tribunale aveva ritenuto non sussistere alcuna verità, né oggettiva né putativa; la rettifica effettuata sul medesimo giornale successivamente agli articoli denunciati, per la quale "il mare ha tutti i crismi per offrire il bagno senza rischi; vale per la spiaggia del Gabbiano (e non il contrario come erroneamente aveva riportato nei giorni scorsi il Corriere) e per tutte le altre che devono convivere con la psicosi del depuratore", rappresentava sì il riconoscimento della erroneità di quanto riportato negli articoli, ascrivibile a negligenza, imprudenza e superficialità e pertanto a colpa e responsabilità degli articolisti e del direttore responsabile, ma non si conciliava con le deposizioni testimoniali.

Tanto considerato, la Corte ha ritenuto di accogliere il terzo motivo di appello, escludendo la responsabilità della Campatelli per la stessa ragione per cui il giudice di prime cure aveva escluso quella dell'autrice dell'articolo, e cioè per essere stato provato che la Campatelli e la Liuzzi convennero di non pubblicare l'articolo in attesa di approfondimenti delle notizie oggetto dello stesso, e che non è risultato da chi fu dato l'ordine di procedere alla sua pubblicazione.

Sicché ha riformato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui esso condannò la Campatelli, nella sua qualità di direttore responsabile, al pagamento dell'importo di euro 10.000,00 in relazione all'articolo redatto dalla Liuzzi.

La Corte ha altresì accolto il quinto motivo di appello, relativo al difetto di prova circa l'esistenza dei danni non patrimoniali liquidati dal Tribunale in via equitativa, motivando che non era stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di tali danni, e cioè che la diffusione della notizia oggetto di causa avesse inciso negativamente sull'immagine sulla reputazione di [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato la Campatelli, e ciò in relazione ad entrambi gli articoli, confermando per il resto la sentenza impugnata.

5. Il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello sulla base di 4 motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico articolato motivo, al quale resiste [OSCURATO:PERSONA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.

8. Né la ricorrente né la resistente hanno depositato memorie conclusive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c. c. e agli artt. 2056 e 1226 c.c.".

La ricorrente osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che entrambi gli articoli giornalistici avessero violato il principio di verità oggettiva ed anche putativa.

Riguardo al primo articolo (quello a firma Saviano), ha anche riconosciuto la responsabilità della Campatelli, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano.

Ciononostante, la Corte ha escluso la risarcibilità del danno all'immagine di [OSCURATO:PERSONA] per non aver questa fornito prova neanche presuntiva del danno non patrimoniale subìto a seguito della pubblicazione.

Accertata la risarcibilità della lesione all'immagine - deduce la ricorrente -, il danno non patrimoniale, che certamente va qualificato come danno-conseguenza, ben può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e della innegabile evidenza che si tratta di danno di difficile (se non impossibile) dimostrazione diretta.

Per una tipologia di danno privo delle caratteristiche della patrimonialità la liquidazione equitativa sarebbe da ritenersi insita nella natura stessa di tale danno. [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto tale onere di allegazione provando di svolgere attività in ambito turistico e di essere proprietaria di una struttura turistico-alberghiera votata al turismo estivo e balneare (al riguardo riporta quanto dedotto con l'atto di citazione in primo grado).

Pertanto - sempre a detta della ricorrente -, la prova del danno non patrimoniale era stata ampiamente fornita, come peraltro opinato dal giudice di primo grado, che ha proceduto alla liquidazione dello stesso.

Con riferimento alla portata lesiva delle notizie acclarate inveritiere, la ricorrente riporta integralmente il contenuto degli articoli in questione (pp. 9-11 del ricorso), per concludere che il primo giudice ha correttamente applicato le norme di legge richiamate nel motivo procedendo alla liquidazione in via equitativa proprio sulla scorta della prova presuntiva derivante dagli elementi di fatto acquisiti al processo.

2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Vizio del ragionamento presuntivo ex art. 116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost. in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2792 c.c.".

La ricorrente censura la motivazione con la quale la Corte territoriale ha giustificato il mancato riconoscimento del danno all'immagine di essa [OSCURATO:PERSONA] in quanto non provata tale voce di danno, riportando il relativo passaggio motivazionale: "Tali lesioni non sono ipotizzabili per assenza di elementi indiziari seri, precisi e concordanti, che devono ritenersi esclusi, invero, anche dalla decisione di rigetto della domanda di danni patrimoniali in quanto non dimostrata la riferibilità causale della, in tesi, perdita di clientela ai due articoli oggetto di lite, né l'ammontare del danno economico, la cui esistenza sarebbe stata sintomatica del calo di considerazione e reputazione della struttura alberghiera nel contesto della sua clientela di conterranei.

Pur risultando la notizia della non balneabilità delle acque, antistanti la spiaggia del Gabbiano, un fatto astrattamente idoneo a suscitare un giudizio negativo, non risulta affatto provata la diminuzione della considerazione della società [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei consociati o di categorie degli stessi con cui la stessa si è trovata ad interagire" (pp. 7-8 della sentenza di secondo grado).

La ricorrente denuncia un vizio del ragionamento presuntivo, il quale risulterebbe sia nella premessa, che assimila voci di danni ontologicamente differenti, sia nella conclusione, che, oltre ad essere fondata su una premessa errata, sarebbe totalmente apodittica e contraddittoria nella parte in cui esclude che gli elementi di fatto a disposizione (natura turistica dell'attività di [OSCURATO:PERSONA], riferita a turismo di carattere stagionale; presenza di una spiaggia attrezzata a servizio avente valore preminente e caratterizzante dell'attività) non fossero sufficienti a fornire la prova del danno.

Si sarebbe di conseguenza in presenza di una motivazione totalmente carente e/o apparente.

3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame di fatto primario ex art. 360, n. 5., c.p.c.".

Secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata avrebbe formalmente omesso la valutazione dell'esame di fatti costitutivi riguardanti l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], come specificata al punto 1 che precede, riportando al riguardo, ai fini dell'autosufficienza, diversi passaggi delle proprie difese in primo grado.

Tali elementi - a detta della ricorrente - avrebbero dovuto essere posti a fondamento della decisione riguardante la prova e la liquidazione del danno non patrimoniale richiesto.4.

Il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art.57 c.p. ed artt. 2043, 2050 c.c.".

La ricorrente premette che l'art.57 del codice penale configura un'ipotesi di reato colposo di natura omissiva, per effetto del quale sul direttore responsabile di un periodico grava l'obbligo giuridico di verificare tutto quanto il giornale pubblica, e di esplicare un'attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare al fine di impedire che, a mezzo del giornale, si commettano illeciti o reati.

Quantunque la responsabilità del direttore non abbia natura oggettiva, ma richieda comunque l'elemento soggettivo della colpa, quest'ultima si estrinseca anche nella omessa vigilanza e negligenza.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con riferimento al solo articolo firmato dalla Liuzzi, ha escluso la responsabilità del direttore del giornale (la resistente [OSCURATO:PERSONA]) in quanto la pubblicazione dell'articolo sarebbe avvenuta a sua insaputa.

Con ciò, la Corte sarebbe incorsa in errore, dal momento che il direttore che non abbia controllato la bozza del quotidiano nel quale svolge il ruolo apicale di verifica e controllo avrebbe certamente e negligentemente omesso di vigilare sulla diffusione delle notizie che riporta, e non potrebbe sottrarsi alla propria responsabilità, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, proprio per non aver effettuato un controllo dovuto.

5. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno accolti nella misura in cui prospettano un vizio di sussunzione in relazione all'applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c Invero, dopo aver condiviso la conclusione del primo giudice circa la insussistenza del requisito della verità (oggettiva o putativa) delle notizie e dopo aver evidenziato che il fatto stesso della rettifica rappresentava il «riconoscimento della erroneità di quanto riportato negli articoli, ascrivibile a negligenza, imprudenza e superficialità», la Corte di Appello non avrebbe potuto concludere nel senso della mancanza di prova circa l'esistenza dei danni liquidati dal primo giudice in via equitativa, assumendo che «tali lesioni non sono ipotizzabili neppure in via presuntiva per l'assenza di elementi indiziari seri, precisi e concordanti»; sul punto, la Corte si è limitata a compiere un'attività meramente assertiva (nel senso che non risultava «affatto provata la diminuzione della considerazione della società [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei consociati o di categorie degli stessi con cui la stessa sì è trovata a dover interagire»), senza tuttavia spiegare le ragioni per cui la propalazione della notizia della non balneabilità delle acque di uno stabilimento marino non determini - di per sé e inevitabilmente - un danno alla reputazione commerciale; in tal modo ricusando di sussumere la vicenda entro il paradigma del ragionamento presuntivo e ritenendo privi di gravità, precisione e concordanza, ai fini di inferirne la conseguenza ignota, fatti storici che ne avrebbero invece avuto le caratteristiche (cfr. Cass., S.U. n. 1785/2018 e Cass. n. 1720/2018, entrambe in motivazione).

Tanto rilevato e considerato, altresì', che "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza" (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11446), deve ritenersi che i motivi meritino accoglimento, nei termini sopra indicati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale.

6. Il quarto motivo è anch'esso fondato, atteso che la Corte ha escluso la responsabilità (colposa) della Campatelli per la pubblicazione dell'articolo della Liuzzi sulla base del mero assunto che sia la giornalista che la direttrice responsabile del giornale avevano convenuto di non pubblicare l'articolo e che non era emerso da chi fosse stato dato l'ordine di procedere invece alla sua pubblicazione; tanto non basta, tuttavia, ad escludere la responsabilità del direttore responsabile, il quale è tenuto a vigilare non soltanto sul contenuto degli articoli, ma anche sulla loro pubblicazione; dal che consegue che il fatto stesso di non avere saputo spiegare la ragione dell'avvenuta pubblicazione risulta sintomatico di un difetto di diligenza tale da connotare di colpa la condotta omissiva della Campatelli; anche in relazione a tale motivo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il proprio ricorso incidentale condizionato, la Campatelli deduce "Violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame dei parametri valutativi inerenti all'art. 57 c.p. in contestazione, oggetto di discussione tra le parti".

In realtà, tale ricorso incidentale condizionato affronta una molteplicità di tematiche ulteriori rispetto a quella rubricata, e cioè a dire: (i) le scriminanti rispetto all'illecito commesso a mezzo stampa, identificate con l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere. (li) I limiti della verità della notizia e dell'interesse sociale alla sua divulgazione. (iii) Il limite della continenza, e cioè a dire della forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Solo alla parte conclusiva della diffusa narrativa del ricorso incidentale viene fatto riferimento ai criteri di valutazione della colpa del direttore responsabile per omessa vigilanza, eccependo al riguardo che la Corte territoriale, nella relativa valutazione, avrebbe dovuto tener conto non del criterio di "verità" bensì di quello di "verosimiglianza" degli articoli in questione, nonché del fatto che il "diritto di critica" si giova di maggiore elasticità ed ampiezza rispetto al diritto di pura "cronaca".

Il ricorso incidentale è inammissibile per seguenti ragioni: (i) in quanto, sotto la rubrica dell'art. 360, n. 5, c.p.c., contiene un "mescolanza" di censure che non consente alla Corte di individuare le categorie logiche oggetto di censura.

Va osservato, in termini generali, che, benché astrattamente sia possibile prospettare in un unico motivo più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto costituire un motivo autonomo (Cass., Sez.

Un., 31-3-2009, n. 7770), i motivi devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione al fine di permettere l'enunciazione della regula iuris, dopo aver individuato le categorie logiche oggetto di censura.

Il controllo di legittimità non si configura, infatti, come terzo grado di giudizio, essendo, al contrario, un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso (Cass., 4-3-2010, n. 5207). (ii) In quanto l'ammissibilità del ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste con specifico riguardo ai "parametri valutativi inerenti all'art. 57 c.p." costituente il "cuore" della doglianza incidentale.

Sul punto specifico, infatti, la Corte territoriale ha accolto il terzo motivo di appello della Campatelli, escludendo la responsabilità di quest'ultima, nella sua qualità di direttore responsabile, in riferimento all'articolo a firma della giornalista Liuzzi.

Ne consegue, in relazione a tale profilo, l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato anche per carenza di interesse (Cass., Sez.

III, 18-2-2020, n. 4003; Cass., Sez. Trib., 13-7-2018, n. 18648).

8. La Corte di rinvio provvederà sulle spese del presente giudizio.9.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, per quanto di ragione, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13347/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]° MASSIMILIANO (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], n. 410/2018 depositata il 15/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione del 23/10/2012 [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la Cooperativa 19 luglio a r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente società editrice, direttore responsabile e giornalisti della testata giornalistica "Corriere del Giorno" di Taranto - per vederne accertata la responsabilità in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, per i danni asseritannente derivanti da una campagna giornalistica (più precisamente, il contenuto di due articoli giornalistici) ritenuta lesiva dell'immagine della [OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:PERSONA]. Il primo articolo (in data 29/6/2010), a firma [OSCURATO:PERSONA], recava il titolo "Depuratore: trent'anni di disagi, burocrazia e soldi pubblici". Il secondo articolo (in data 17/7/2010), a firma [OSCURATO:PERSONA], recava il titolo "Ecco la spiaggia proibita alla quale nessuno rinuncia". [OSCURATO:PERSONA] sostenne che entrambi gli articoli riportavano circostanze non corrispondenti al vero, gravemente diffamatorie, e lesive del suo diritto all'immagine e alla reputazione, cagionando danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, in quanto avevano propalato notizie non corrispondenti a verità, tali da recare grave nocumento ad essa [OSCURATO:PERSONA], la quale esercitava la propria attività di impresa su un tratto di litorale tacciato dai giornalisti in questione di essere altamente inquinato. Si costituirono in giudizio la casa editrice e la direttrice responsabile Campatelli, chiedendo il rigetto della domanda, e altrettanto chiese la giornalista [OSCURATO:PERSONA], mentre il Saviano rimase contumace. 2. La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 3862 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata il 15/12/2015, il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannò costoro a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la lesione dell'immagine e della reputazione della struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA] cagionata dagli articoli di cui al punto che precede, l'importo di euro 10.000,00 (con solidarietà della Campatelli limitata all'importo di euro 7.500,00), nonché la Campatelli (nella sua qualità di direttore responsabile del "Corriere del Giorno") a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] l'ulteriore importo di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la medesima causa petendi in relazione all'articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con detta sentenza il Tribunale rigettò, invece, le domande formulate nei confronti della Liuzzi. 3. Il giudizio di secondo grado. Avverso detta sentenza la Campatelli interpose appello davanti alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, la riduzione della somma liquidata in primo grado. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. nonché, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. I motivi di gravame della Campatelli furono i seguenti.(1) Con il primo motivo di appello venne censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la responsabilità della Campatelli senza valutare come scrinninante della stessa il lecito esercizio del diritto di cronaca circa un fatto rilevante nella vita pubblica, sempre che dal cronista sia evidenziato che la verità non si estende al suo contenuto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato della circolazione pubblica della notizia e della sua fonte di propalazione, trascurando di rilevare che i controlli sui due articoli a firma del Saviano e della Liuzzi erano stati effettuati dalla Campatelli sia per osservazione diretta del fenomeno denunciato, sia perché l'inquinamento della contrada Marina del Gabbiano era, nell'estate 2010, notizia di dominio pubblico. (2) Il secondo motivo di appello riguardava la dedotta prova della veridicità dei fatti oggetto degli articoli in questione, per erronea valutazione da parte del Tribunale delle deposizioni dei testi, nonché per aver trascurato di considerare che il vecchio depuratore di Pulsano sbocca nei pressi della Baia del [OSCURATO:PERSONA], la quale non dista molto dalla spiaggia del Gabbiano, e per avere ignorato l'articolo pubblicato nella "Gazzetta del Mezzogiorno" il 6/6/2010, che evidenziava il problema del cattivo funzionamento del depuratore di Pulsano nonché altra documentazione attinente ad iniziative di associazioni locali attivatesi in relazione a detto problema. (3) Con la terza censura in grado di appello la Campatelli denunciò la contraddittorietà della decisione di prime cure nella parte in cui, pur constatando che dalle prove testimoniali fosse emerso che l'ordine di pubblicazione dell'articolo a firma della Liuzzi non venne da essa dato, il Tribunale ritenne la sua responsabilità per la pubblicazione. (4) Altro motivo riguardava l'erronea valutazione delle prove acquisite, relative alle analisi dell'ARPA nel periodo maggio- settembre 2010, effettuate davanti allo stabilimento "Donato", stante l'inesistente prova dell'adiacenza di tale stabilimento alla spiaggia del Gabbiano. (5) Infine, la Campatelli lamentò la non corretta liquidazione dei danni non patrimoniali, deducendo che alla liquidazione dei danni non patrimoniali è possibile fare ricorso solo se sia stata fornita la prova dell'esistenza dei danni, del tutto assente nel caso di specie. 4. La sentenza di secondo grado. Con sentenza n. 410/2018 depositata in data 15-10-2018, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha affermato che: dalla documentazione acquisita - ed in particolare dal comunicato stampa di [OSCURATO:PERSONA] di Legarnbiente del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, risultava che la "Marina di Pulsano", al punto di prelievo rappresentato dalla scarico del depuratore sul litorale a quella data, era "fortemente inquinato per enterococc:hi intestinali (omissis)"; pertanto esisteva indubbiamente un problema di interesse pubblico, la cui trattazione da parte di un giornale andava ritenuta non solo possibile, ma pure dovuta, con la conseguenza che poteva considerarsi verosimile, e pertanto come verità putativa, la circostanza dell'inquinamento genericamente riferito al litorale della Marina di Pulsano, ma localizzato negli articoli in questione sulla spiaggia del Gabbiano in quanto, per l'articolo del Saviano, lo sversamento avveniva "nel tratto di costa tra la Baia del [OSCURATO:PERSONA] e la spiaggia del Gabbiano", mentre lo stesso avrebbe dovuto essere esteso per legge ad una fascia di 500 metri per lato rispetto allo scarico, in quanto la condotta del canale Trigna, che riceveva i liquami, terminava nella spiaggia del Gabbiano; l'individuazione del punto di scarico con la spiaggia del Gabbiano avrebbe però dovuto trovare riscontri adeguati in elementi di prova specifici, rappresentanti le fonti della stessa, con la conseguenza che condivisibilmente il Tribunale aveva ritenuto non sussistere alcuna verità, né oggettiva né putativa; la rettifica effettuata sul medesimo giornale successivamente agli articoli denunciati, per la quale "il mare ha tutti i crismi per offrire il bagno senza rischi; vale per la spiaggia del Gabbiano (e non il contrario come erroneamente aveva riportato nei giorni scorsi il Corriere) e per tutte le altre che devono convivere con la psicosi del depuratore", rappresentava sì il riconoscimento della erroneità di quanto riportato negli articoli, ascrivibile a negligenza, imprudenza e superficialità e pertanto a colpa e responsabilità degli articolisti e del direttore responsabile, ma non si conciliava con le deposizioni testimoniali. Tanto considerato, la Corte ha ritenuto di accogliere il terzo motivo di appello, escludendo la responsabilità della Campatelli per la stessa ragione per cui il giudice di prime cure aveva escluso quella dell'autrice dell'articolo, e cioè per essere stato provato che la Campatelli e la Liuzzi convennero di non pubblicare l'articolo in attesa di approfondimenti delle notizie oggetto dello stesso, e che non è risultato da chi fu dato l'ordine di procedere alla sua pubblicazione. Sicché ha riformato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui esso condannò la Campatelli, nella sua qualità di direttore responsabile, al pagamento dell'importo di euro 10.000,00 in relazione all'articolo redatto dalla Liuzzi. La Corte ha altresì accolto il quinto motivo di appello, relativo al difetto di prova circa l'esistenza dei danni non patrimoniali liquidati dal Tribunale in via equitativa, motivando che non era stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di tali danni, e cioè che la diffusione della notizia oggetto di causa avesse inciso negativamente sull'immagine sulla reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato la Campatelli, e ciò in relazione ad entrambi gli articoli, confermando per il resto la sentenza impugnata. 5. Il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello sulla base di 4 motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico articolato motivo, al quale resiste [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. 7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. 8. Né la ricorrente né la resistente hanno depositato memorie conclusive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c. c. e agli artt. 2056 e 1226 c.c.". La ricorrente osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che entrambi gli articoli giornalistici avessero violato il principio di verità oggettiva ed anche putativa. Riguardo al primo articolo (quello a firma Saviano), ha anche riconosciuto la responsabilità della Campatelli, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano. Ciononostante, la Corte ha escluso la risarcibilità del danno all'immagine di [OSCURATO:PERSONA] per non aver questa fornito prova neanche presuntiva del danno non patrimoniale subìto a seguito della pubblicazione. Accertata la risarcibilità della lesione all'immagine - deduce la ricorrente -, il danno non patrimoniale, che certamente va qualificato come danno-conseguenza, ben può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e della innegabile evidenza che si tratta di danno di difficile (se non impossibile) dimostrazione diretta. Per una tipologia di danno privo delle caratteristiche della patrimonialità la liquidazione equitativa sarebbe da ritenersi insita nella natura stessa di tale danno. [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto tale onere di allegazione provando di svolgere attività in ambito turistico e di essere proprietaria di una struttura turistico-alberghiera votata al turismo estivo e balneare (al riguardo riporta quanto dedotto con l'atto di citazione in primo grado). Pertanto - sempre a detta della ricorrente -, la prova del danno non patrimoniale era stata ampiamente fornita, come peraltro opinato dal giudice di primo grado, che ha proceduto alla liquidazione dello stesso. Con riferimento alla portata lesiva delle notizie acclarate inveritiere, la ricorrente riporta integralmente il contenuto degli articoli in questione (pp. 9-11 del ricorso), per concludere che il primo giudice ha correttamente applicato le norme di legge richiamate nel motivo procedendo alla liquidazione in via equitativa proprio sulla scorta della prova presuntiva derivante dagli elementi di fatto acquisiti al processo. 2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Vizio del ragionamento presuntivo ex art. 116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost. in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2792 c.c.". La ricorrente censura la motivazione con la quale la Corte territoriale ha giustificato il mancato riconoscimento del danno all'immagine di essa [OSCURATO:PERSONA] in quanto non provata tale voce di danno, riportando il relativo passaggio motivazionale: "Tali lesioni non sono ipotizzabili per assenza di elementi indiziari seri, precisi e concordanti, che devono ritenersi esclusi, invero, anche dalla decisione di rigetto della domanda di danni patrimoniali in quanto non dimostrata la riferibilità causale della, in tesi, perdita di clientela ai due articoli oggetto di lite, né l'ammontare del danno economico, la cui esistenza sarebbe stata sintomatica del calo di considerazione e reputazione della struttura alberghiera nel contesto della sua clientela di conterranei. Pur risultando la notizia della non balneabilità delle acque, antistanti la spiaggia del Gabbiano, un fatto astrattamente idoneo a suscitare un giudizio negativo, non risulta affatto provata la diminuzione della considerazione della società [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei consociati o di categorie degli stessi con cui la stessa si è trovata ad interagire" (pp. 7-8 della sentenza di secondo grado). La ricorrente denuncia un vizio del ragionamento presuntivo, il quale risulterebbe sia nella premessa, che assimila voci di danni ontologicamente differenti, sia nella conclusione, che, oltre ad essere fondata su una premessa errata, sarebbe totalmente apodittica e contraddittoria nella parte in cui esclude che gli elementi di fatto a disposizione (natura turistica dell'attività di [OSCURATO:PERSONA], riferita a turismo di carattere stagionale; presenza di una spiaggia attrezzata a servizio avente valore preminente e caratterizzante dell'attività) non fossero sufficienti a fornire la prova del danno. Si sarebbe di conseguenza in presenza di una motivazione totalmente carente e/o apparente. 3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame di fatto primario ex art. 360, n. 5., c.p.c.". Secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata avrebbe formalmente omesso la valutazione dell'esame di fatti costitutivi riguardanti l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], come specificata al punto 1 che precede, riportando al riguardo, ai fini dell'autosufficienza, diversi passaggi delle proprie difese in primo grado. Tali elementi - a detta della ricorrente - avrebbero dovuto essere posti a fondamento della decisione riguardante la prova e la liquidazione del danno non patrimoniale richiesto.4. Il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art.57 c.p. ed artt. 2043, 2050 c.c.". La ricorrente premette che l'art.57 del codice penale configura un'ipotesi di reato colposo di natura omissiva, per effetto del quale sul direttore responsabile di un periodico grava l'obbligo giuridico di verificare tutto quanto il giornale pubblica, e di esplicare un'attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare al fine di impedire che, a mezzo del giornale, si commettano illeciti o reati. Quantunque la responsabilità del direttore non abbia natura oggettiva, ma richieda comunque l'elemento soggettivo della colpa, quest'ultima si estrinseca anche nella omessa vigilanza e negligenza. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con riferimento al solo articolo firmato dalla Liuzzi, ha escluso la responsabilità del direttore del giornale (la resistente [OSCURATO:PERSONA]) in quanto la pubblicazione dell'articolo sarebbe avvenuta a sua insaputa. Con ciò, la Corte sarebbe incorsa in errore, dal momento che il direttore che non abbia controllato la bozza del quotidiano nel quale svolge il ruolo apicale di verifica e controllo avrebbe certamente e negligentemente omesso di vigilare sulla diffusione delle notizie che riporta, e non potrebbe sottrarsi alla propria responsabilità, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, proprio per non aver effettuato un controllo dovuto. 5. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno accolti nella misura in cui prospettano un vizio di sussunzione in relazione all'applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c Invero, dopo aver condiviso la conclusione del primo giudice circa la insussistenza del requisito della verità (oggettiva o putativa) delle notizie e dopo aver evidenziato che il fatto stesso della rettifica rappresentava il «riconoscimento della erroneità di quanto riportato negli articoli, ascrivibile a negligenza, imprudenza e superficialità», la Corte di Appello non avrebbe potuto concludere nel senso della mancanza di prova circa l'esistenza dei danni liquidati dal primo giudice in via equitativa, assumendo che «tali lesioni non sono ipotizzabili neppure in via presuntiva per l'assenza di elementi indiziari seri, precisi e concordanti»; sul punto, la Corte si è limitata a compiere un'attività meramente assertiva (nel senso che non risultava «affatto provata la diminuzione della considerazione della società [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei consociati o di categorie degli stessi con cui la stessa sì è trovata a dover interagire»), senza tuttavia spiegare le ragioni per cui la propalazione della notizia della non balneabilità delle acque di uno stabilimento marino non determini - di per sé e inevitabilmente - un danno alla reputazione commerciale; in tal modo ricusando di sussumere la vicenda entro il paradigma del ragionamento presuntivo e ritenendo privi di gravità, precisione e concordanza, ai fini di inferirne la conseguenza ignota, fatti storici che ne avrebbero invece avuto le caratteristiche (cfr. Cass., S.U. n. 1785/2018 e Cass. n. 1720/2018, entrambe in motivazione). Tanto rilevato e considerato, altresì', che "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza" (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11446), deve ritenersi che i motivi meritino accoglimento, nei termini sopra indicati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale. 6. Il quarto motivo è anch'esso fondato, atteso che la Corte ha escluso la responsabilità (colposa) della Campatelli per la pubblicazione dell'articolo della Liuzzi sulla base del mero assunto che sia la giornalista che la direttrice responsabile del giornale avevano convenuto di non pubblicare l'articolo e che non era emerso da chi fosse stato dato l'ordine di procedere invece alla sua pubblicazione; tanto non basta, tuttavia, ad escludere la responsabilità del direttore responsabile, il quale è tenuto a vigilare non soltanto sul contenuto degli articoli, ma anche sulla loro pubblicazione; dal che consegue che il fatto stesso di non avere saputo spiegare la ragione dell'avvenuta pubblicazione risulta sintomatico di un difetto di diligenza tale da connotare di colpa la condotta omissiva della Campatelli; anche in relazione a tale motivo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il proprio ricorso incidentale condizionato, la Campatelli deduce "Violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame dei parametri valutativi inerenti all'art. 57 c.p. in contestazione, oggetto di discussione tra le parti". In realtà, tale ricorso incidentale condizionato affronta una molteplicità di tematiche ulteriori rispetto a quella rubricata, e cioè a dire: (i) le scriminanti rispetto all'illecito commesso a mezzo stampa, identificate con l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere. (li) I limiti della verità della notizia e dell'interesse sociale alla sua divulgazione. (iii) Il limite della continenza, e cioè a dire della forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione. Solo alla parte conclusiva della diffusa narrativa del ricorso incidentale viene fatto riferimento ai criteri di valutazione della colpa del direttore responsabile per omessa vigilanza, eccependo al riguardo che la Corte territoriale, nella relativa valutazione, avrebbe dovuto tener conto non del criterio di "verità" bensì di quello di "verosimiglianza" degli articoli in questione, nonché del fatto che il "diritto di critica" si giova di maggiore elasticità ed ampiezza rispetto al diritto di pura "cronaca". Il ricorso incidentale è inammissibile per seguenti ragioni: (i) in quanto, sotto la rubrica dell'art. 360, n. 5, c.p.c., contiene un "mescolanza" di censure che non consente alla Corte di individuare le categorie logiche oggetto di censura. Va osservato, in termini generali, che, benché astrattamente sia possibile prospettare in un unico motivo più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto costituire un motivo autonomo (Cass., Sez. Un., 31-3-2009, n. 7770), i motivi devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione al fine di permettere l'enunciazione della regula iuris, dopo aver individuato le categorie logiche oggetto di censura. Il controllo di legittimità non si configura, infatti, come terzo grado di giudizio, essendo, al contrario, un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso (Cass., 4-3-2010, n. 5207). (ii) In quanto l'ammissibilità del ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste con specifico riguardo ai "parametri valutativi inerenti all'art. 57 c.p." costituente il "cuore" della doglianza incidentale. Sul punto specifico, infatti, la Corte territoriale ha accolto il terzo motivo di appello della Campatelli, escludendo la responsabilità di quest'ultima, nella sua qualità di direttore responsabile, in riferimento all'articolo a firma della giornalista Liuzzi. Ne consegue, in relazione a tale profilo, l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato anche per carenza di interesse (Cass., Sez. III, 18-2-2020, n. 4003; Cass., Sez. Trib., 13-7-2018, n. 18648). 8. La Corte di rinvio provvederà sulle spese del presente giudizio.9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, per quanto di ragione, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa
Sentenza Cassazione n. 34026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris