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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2020

Cassazione n. 40735/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 189, co. 7 C.d.s. (che invece ha assolto per il reato di cui all'art. 189, co. 6 C.d.s.), condannandola alla pena ritenuta equa, é inammissibile.

Invero, la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, rappresentando che ella si fermò, interloquì con la persona che era rimasta coinvolta nel sinistro, si sincerò delle sue condizioni e che si allontanò solo per essere stata sicura che quella non aveva bisogno di soccorso, peraltro già richiesti da altri tra i presenti.

Orbene, si tratta della medesima prospettazione fatta alla Corte di appello, che questa ha respinto con motivazione non manifestamente illogica, in alcun modo considerata dalla ricorrente.

Pertanto, il motivo è aspecifico, poiché è tale quello che non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato e si limita a reiterare i rilievi già esaminati dal giudice di secondo grado.

Quanto alla pretesa violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 131-bis cod. pen., e 609 comma 2 cod. proc. pen., per non aver la corte distrettuale applicato il citato articolo 131-bis, mette conto osservare che lo stesso esponente evidenzia di aver sollecitato la corte distrettuale a ritenere la particolare tenuità del fatto solo con note difensive depositate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il prevalente insegnamento della Corte di cassazione è nel senso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1 - , Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 - 01).

Con specifico riferimento al tema che qui occupa, è stato ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Nella fattispecie si trattava di una richiesta di applicazione della causa di non punibilità avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello (Sez. 6 - , Sentenza n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707 - 01).

La conclusione che ne ha tratto la Sesta sezione, in un caso del tutto simile a quello che qui occupa, è che la mancata attivazione del potere officioso non determina l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto la doglianza relativa al mancato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava esercitato di ufficio, comporta che sia questa Corte a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alle prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità.

Orbene, ciò premesso, va rilevato come il ricorso proposto nell'interesse della Scarpitta si presenti del tutto generico, avendo la difesa affrontato nell'atto di impugnazione esclusivamente il tema della 'particolare tenuità dell'offesa' senza nulla indicare o allegare in ordine alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputata.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile in quanto aspecifico.

Ciò preclude la possibilità di rilevare d'ufficio qualsivoglia causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 189, co. 7 C.d.s. (che invece ha assolto per il reato di cui all'art. 189, co. 6 C.d.s.), condannandola alla pena ritenuta equa, é inammissibile. Invero, la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, rappresentando che ella si fermò, interloquì con la persona che era rimasta coinvolta nel sinistro, si sincerò delle sue condizioni e che si allontanò solo per essere stata sicura che quella non aveva bisogno di soccorso, peraltro già richiesti da altri tra i presenti. Orbene, si tratta della medesima prospettazione fatta alla Corte di appello, che questa ha respinto con motivazione non manifestamente illogica, in alcun modo considerata dalla ricorrente. Pertanto, il motivo è aspecifico, poiché è tale quello che non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato e si limita a reiterare i rilievi già esaminati dal giudice di secondo grado. Quanto alla pretesa violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 131-bis cod. pen., e 609 comma 2 cod. proc. pen., per non aver la corte distrettuale applicato il citato articolo 131-bis, mette conto osservare che lo stesso esponente evidenzia di aver sollecitato la corte distrettuale a ritenere la particolare tenuità del fatto solo con note difensive depositate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il prevalente insegnamento della Corte di cassazione è nel senso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1 - , Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 - 01). Con specifico riferimento al tema che qui occupa, è stato ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nella fattispecie si trattava di una richiesta di applicazione della causa di non punibilità avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello (Sez. 6 - , Sentenza n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707 - 01). La conclusione che ne ha tratto la Sesta sezione, in un caso del tutto simile a quello che qui occupa, è che la mancata attivazione del potere officioso non determina l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto la doglianza relativa al mancato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava esercitato di ufficio, comporta che sia questa Corte a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alle prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità. Orbene, ciò premesso, va rilevato come il ricorso proposto nell'interesse della Scarpitta si presenti del tutto generico, avendo la difesa affrontato nell'atto di impugnazione esclusivamente il tema della 'particolare tenuità dell'offesa' senza nulla indicare o allegare in ordine alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputata. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile in quanto aspecifico. Ciò preclude la possibilità di rilevare d'ufficio qualsivoglia causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d