CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 1963
Cassazione n. 18576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1963avverso l’ordinanza del 09/03/2026 del G.u.p. del Tribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09/03/2026, il G.u.p. del Tribunale di Agrigento rigettaval’eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile della persona offesa AlfredoConsiglio che era stata proposta dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che «il proposto attodi costituzione in violazione della riforma “Cartabia” non conteneva né indicava la esattaquantificazione dei danni» (così il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso l’indicata ordinanza del 09/03/2026 del G.u.p. del Tribunale di Agrigento, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, con i quali denuncia l’abnormità del provvedimentoimpugnato, per «esse[rsi] il GIP pronunciato su un atto che avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile in limine».In particolare:1) con il primo motivo, che è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 78, 79 e 80 dello stesso codice, perl’«abnormità, sia funzionale che strutturale» del provvedimento impugnato, atteso che la«formula generica» che sarebbe stata utilizzata dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento lorenderebbe «affetto da nullità» e che le «ragioni della domanda, in relazione alla riformaintervenuta, devono essere illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processocivile, ovvero, secondo quanto prescritto dall’art. 163 c.p.p.», con la conseguenza, appunto,dell’abnormità dell’ordinanza impugnata, «non essendo sanabile nei gradi successivil’erronea inclusione di una parte civile»;2) con il secondo motivo, che è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata «per omessa o apparentemotivazione», atteso che «nella fattispecie che ci occupa l’atto di costituzione si incentrasulla sola condotta criminosa senza specificare i profili di ristoro», il che «avrebbe dovutodeterminare la esclusione della parte civile», analogamente a quanto era avvenuto in unaltro caso all’esame dello stesso Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare di Agrigento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto contro un’ordinanza che, a normadell’art. 586, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, è impugnabile soltantounitamente all’impugnazione contro la sentenza.Con la sentenza “Pediconi”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno infatti datempo specificamente chiarito che, mentre l’ordinanza dibattimentale di esclusione dellaparte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigettodella richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamenteall’impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858-01, inparticolare, punto 4.4. della motivazione).Tale principio è stato successivamente ribadito, negli stessi termini, dalle Sezionisemplici della Corte di cassazione (tra le pronunce massimate: Sez. 6, n. 2329 del07/01/2015, C., Rv. 261860-01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv.239188-01).Inoltre, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata non èabnorme né sotto il profilo strutturale, giacché è espressione di un potere riconosciutodall’ordinamento, né sotto il profilo funzionale, giacché non determina alcuna stasi delprocesso.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.Ai sensi del combinato disposto degli artt. 610, comma 5-bis, e 591, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., tale inammissibilità deve essere dichiarata de plano. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]