Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18078/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto con unico atto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, per i seguenti motivi: 1) Vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti in rubrica, con particolare riguardo alla errata valutazione delle risultanze dibattimentali; 2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 3) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/81; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tali censure sono manifestamente infondate perché non risultano sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01);che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza dei reati agli stessi contestati, oltre che della infondatezza delle ulteriori richieste difensive (si vedano le pagine da 8 a 14 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali rIN Cf' 20 MA Fufrzi5,4t3:" Matza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto con unico atto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, per i seguenti motivi: 1) Vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti in rubrica, con particolare riguardo alla errata valutazione delle risultanze dibattimentali; 2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 3) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/81; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tali censure sono manifestamente infondate perché non risultano sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01);che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza dei reati agli stessi contestati, oltre che della infondatezza delle ulteriori richieste difensive (si vedano le pagine da 8 a 14 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali rIN Cf' 20 MA Fufrzi5,4t3:" Matza
Sentenza Cassazione n. 18078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris