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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 dicembre 2021

Cassazione n. 41685/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9925/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 106, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] & C.; – intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di depositata il gg mese aaaa.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il curatore del fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare inefficaci, si sensi dell'art. 2901 cod. civ., a) il contratto stipulato il 19 maggio 1991, con cui la società fallita aveva venduto alla SIMA tre fabbricati e due apparta- menti, b) il contratto del 20 luglio 1994, con cui la SIMA aveva venduto quasi tutti i medesimi beni alla FimPaD, e c) il successivo contratto con cui la Fim- PaD aveva venduto parte dei beni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno della domanda, riferì che la prima vendita aveva avuto luogo per il prezzo irrisorio di Lire 210.000.000, quando già pendevano numerose istanze di fallimento nei confronti dell'Immobiliare, aggiungendo che la SIMA era stata costituita l'anno prima ed era amministrata dal figlio dell'ammini- stratore della società fallita; sostenne inoltre che le altre due vendite erano state poste in essere dopo la dichiarazione di fallimento, all'evidente fine di sottrarre il compendio immobiliare all'attivo.

Si costituì la FimPaD, ed eccepì il difetto di legittimazione processuale del curatore e l'insussistenza dei presupposti della revocatoria, nonché l'opponi- bilità della vendita al fallimento, in quanto trascritta in data anteriore alla trascrizione della domanda e della sentenza di fallimento, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni.

Si costituirono inoltre il Russo e il [OSCURATO:PERSONA], i quali furono estromessi dal giudizio, dopo aver concluso una transazione con il curatore.

1.1. Con sentenza dell'11 aprile 2011, il Tribunale di Vallo della Lucania accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dei primi due contratti di com- pravendita e rigettando la domanda riconvenzionale.

2. L'impugnazione proposta dalla SIMA è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Salerno con sentenza del 3 febbraio 2017, che ha rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla FimPaD.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado alla SIMA, rilevando 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 che la stessa era stata eseguita il 14 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con il compimento di tutte le formalità di rito, ivi compreso il de- posito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informa- tiva.

Rilevato inoltre che il curatore aveva agito ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., richiamato dall'art. 66 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha ritenuto sussistente il requisito dell'eventus damni, in ragione dell'oggettiva diminuzione patrimo- niale cagionata dalla prima vendita e facile distraibilità ed occultabilità delle somme di denaro, che comportava un'incertezza o una maggiore difficoltà nella realizzazione dei crediti.

Ha ritenuto pertanto superfluo l'accertamento del valore del complesso immobiliare e della congruità del prezzo di vendita, osservando comunque che incombeva al debitore l'onere di provare che l'atto dispositivo non aveva inciso sul valore e sulle caratteristiche del suo patrimo- nio.

Ha ritenuto invece che la scientia damni ed il consilium fraudis fossero ravvisabili in re ipsa, avuto riguardo all'oggetto della vendita, costituito da una pluralità di beni, ed al rapporto familiare e di convivenza esistente tra i legali rappresentanti delle due imprese, delle numerosissime istanze di falli- mento pendenti nei confronti dell'Immobiliare fin dal 1987 e dell'avvenuta costituzione della SIMA appena un anno prima.

Premesso poi che l'autorizzazione a promuovere il giudizio rilasciata dal Giudice delegato ed integrata nel corso del giudizio risultava pienamente ido- nea a supportare l'azione revocatoria, in quanto legittimante tutte le pretese e le istanze strumentalmente pertinenti all'obiettivo del giudizio, e rilevato che la domanda proposta nei confronti della FimPaD era riconducibile all'art. 2901, quarto comma, cod. civ., ha ritenuto provata la mala fede della subac- quirente, osservando che il legale rappresentante della stessa era stato infor- mato della provenienza dei beni dall'Immobiliare, reputando irragionevole escludere che essa avesse assunto informazioni sull'identità e la solvibilità del costruttore, ed aggiungendo che la FimPaD era stata costituita soltanto cin- que mesi prima della stipulazione del contratto.

Quanto infine all'opponibilità della vendita al fallimento, precisato che il curatore aveva la facoltà di agire nei confronti della subacquirente alternativamente per il risarcimento del danno o per la revoca del contratto pregiudizievole, ha rilevato che l'attore 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Avverso la predetta sentenza la SIMA ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con ordinanza interlocutoria del 30 aprile 2021, questa Corte, rilevato che il primo motivo d'impugnazione rifletteva un error in procedendo, per il cui riscontro risultava necessaria la consultazione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, comprensivo di quelli di parte, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone l'acquisizione da parte della Cancelleria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione, sollevata nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in relazione all'avvenuto deposito di copie della procura alle liti, delle ricevute di accetta- zione e di avvenuta consegna delle notifiche eseguite a mezzo di posta elet- tronica certificata e della sentenza impugnata, non recanti l'attestazione di conformità agli originali.

Le predette attestazioni, non allegate al ricorso per cassazione e ai docu- menti prodotti, sono state infatti depositate dalla difesa della ricorrente uni- tamente alla memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., e quindi prima della scadenza del termine ultimo per la produzione delle stesse, rappresen- tato, come ripetutamente affermato da questa Corte, dalla data dell'adunanza fissata per la decisione della causa (cfr. Cass., Sez.

Un., 24/09/2018, n. 22438; Cass., Sez.

III, 30/10/2018, n. 27480).

2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. e dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, insistendo sulla nullità della notifica- zione dell'atto di citazione in primo grado, in quanto non accompagnata dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale né dall'inoltro dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 applicazione dell'art. 66 della legge fall. e dell'art. 2901 cod. civ., osservando Data pubblicazione 27/12/2021 che il curatore non ha fornito alcuna prova del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, della consapevolezza dello stesso da parte della debitrice e del consilium fraudis di essa ricorrente.

Sostiene che in proposito la sentenza impugnata si è accontentata di semplici presunzioni, non accompagnate da riscontri probatori, travisando le risultanze della c.t.u. espletata, la quale aveva determinato il valore degl'immobili in riferimento all'anno 2000, anzi- ché a quello della compravendita, senza tener conto dell'incremento dei prezzi del mercato immobiliare.

Contesta la rilevanza del rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società, osservando che, in quanto società di ca- pitali, queste ultime erano dotate di autonomia patrimoniale e personalità giuridica distinta.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 66 della legge fall. e degli artt. 2901, quarto comma, e 2697 cod. civ., rilevando che, nel ritenere dimostrata la mala fede della subacqui- rente, la sentenza impugnata non ha considerato che nei confronti di que- st'ultima non poteva trovare applicazione l'art. 67 della legge fall., ma l'art. 2901 cit., con la conseguenza che la relativa prova spettava al curatore, il quale non l'aveva offerta.

5. Il primo motivo è fondato.

Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che la notificazione dell'atto di citazione in primo grado nei confronti della SIMA era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ha affer- mato che la stessa doveva ritenersi ritualmente perfezionata per effetto del deposito dell'atto presso la casa comunale e del mero invio della raccoman- data informativa, reputando quindi implicitamente superflua la prova dell'av- venuto ricevimento della stessa.

Com'è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il desti- natario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ri- cevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedi- zione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, affinché la notifica- 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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II, 4/03/ 2020, n. 6089; Cass., Sez.

III, 24/04/2015, n. 8396; 31/03/2010, n. 7809).

Tale principio, costantemente ribadito, deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la notificazione di cui è stata dedotta la nullità sia stata effettuata il 14 febbraio 1996, e quindi in data anteriore a quella della pronuncia d'incostitu- zionalità dell'art. 140 cit.: la portata retroattiva delle sentenze dichiarative d'illegittimità costituzionale comporta infatti, nel caso in cui esse abbiano ad oggetto una norma processuale, che, fin quando la validità ed efficacia degli atti dalla stessa disciplinati sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi ancora esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione di- chiarata incostituzionale dev'essere valutata avendo riguardo alla modifica- zione introdotta dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, in- dipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto (cfr. Cass., Sez.

V, 18/12/2019, n. 33610; Cass., Sez.

VI, 15/04/2019, n. 10519).

L'esame diretto degli atti, al quale questa Corte può procedere in consi- derazione della natura processuale del vizio lamentato, non ha peraltro con- sentito, nella specie, di accertare l'avvenuto compimento di tutte le formalità necessarie per il perfezionamento della notifica: nel fascicolo d'ufficio del giu- dizio di merito, acquisito dalla Cancelleria in esecuzione dell'ordinanza inter- locutoria, non si rinviene infatti quello di parte del fallimento, verosimilmente contenente l'originale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con la relata di notifica ed i documenti allegati; la mancata produzione degli stessi da parte del curatore, non costituitosi nella presente fase processuale, impe- dendo il riscontro dell'avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, comporta la dichiarazione di nullità della notifica- 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo d'impugnazione, con il conseguente assorbimento degli altri motivi, e la causa va rinviata, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., al Tribunale di Vallo della Lucania, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16/09/2021 Il Presidente 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9925/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 106, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] & C.; – intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di depositata il gg mese aaaa. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il curatore del fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare inefficaci, si sensi dell'art. 2901 cod. civ., a) il contratto stipulato il 19 maggio 1991, con cui la società fallita aveva venduto alla SIMA tre fabbricati e due apparta- menti, b) il contratto del 20 luglio 1994, con cui la SIMA aveva venduto quasi tutti i medesimi beni alla FimPaD, e c) il successivo contratto con cui la Fim- PaD aveva venduto parte dei beni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della domanda, riferì che la prima vendita aveva avuto luogo per il prezzo irrisorio di Lire 210.000.000, quando già pendevano numerose istanze di fallimento nei confronti dell'Immobiliare, aggiungendo che la SIMA era stata costituita l'anno prima ed era amministrata dal figlio dell'ammini- stratore della società fallita; sostenne inoltre che le altre due vendite erano state poste in essere dopo la dichiarazione di fallimento, all'evidente fine di sottrarre il compendio immobiliare all'attivo. Si costituì la FimPaD, ed eccepì il difetto di legittimazione processuale del curatore e l'insussistenza dei presupposti della revocatoria, nonché l'opponi- bilità della vendita al fallimento, in quanto trascritta in data anteriore alla trascrizione della domanda e della sentenza di fallimento, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni. Si costituirono inoltre il Russo e il [OSCURATO:PERSONA], i quali furono estromessi dal giudizio, dopo aver concluso una transazione con il curatore. 1.1. Con sentenza dell'11 aprile 2011, il Tribunale di Vallo della Lucania accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dei primi due contratti di com- pravendita e rigettando la domanda riconvenzionale. 2. L'impugnazione proposta dalla SIMA è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Salerno con sentenza del 3 febbraio 2017, che ha rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla FimPaD. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado alla SIMA, rilevando 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 che la stessa era stata eseguita il 14 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con il compimento di tutte le formalità di rito, ivi compreso il de- posito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informa- tiva. Rilevato inoltre che il curatore aveva agito ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., richiamato dall'art. 66 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha ritenuto sussistente il requisito dell'eventus damni, in ragione dell'oggettiva diminuzione patrimo- niale cagionata dalla prima vendita e facile distraibilità ed occultabilità delle somme di denaro, che comportava un'incertezza o una maggiore difficoltà nella realizzazione dei crediti. Ha ritenuto pertanto superfluo l'accertamento del valore del complesso immobiliare e della congruità del prezzo di vendita, osservando comunque che incombeva al debitore l'onere di provare che l'atto dispositivo non aveva inciso sul valore e sulle caratteristiche del suo patrimo- nio. Ha ritenuto invece che la scientia damni ed il consilium fraudis fossero ravvisabili in re ipsa, avuto riguardo all'oggetto della vendita, costituito da una pluralità di beni, ed al rapporto familiare e di convivenza esistente tra i legali rappresentanti delle due imprese, delle numerosissime istanze di falli- mento pendenti nei confronti dell'Immobiliare fin dal 1987 e dell'avvenuta costituzione della SIMA appena un anno prima. Premesso poi che l'autorizzazione a promuovere il giudizio rilasciata dal Giudice delegato ed integrata nel corso del giudizio risultava pienamente ido- nea a supportare l'azione revocatoria, in quanto legittimante tutte le pretese e le istanze strumentalmente pertinenti all'obiettivo del giudizio, e rilevato che la domanda proposta nei confronti della FimPaD era riconducibile all'art. 2901, quarto comma, cod. civ., ha ritenuto provata la mala fede della subac- quirente, osservando che il legale rappresentante della stessa era stato infor- mato della provenienza dei beni dall'Immobiliare, reputando irragionevole escludere che essa avesse assunto informazioni sull'identità e la solvibilità del costruttore, ed aggiungendo che la FimPaD era stata costituita soltanto cin- que mesi prima della stipulazione del contratto. Quanto infine all'opponibilità della vendita al fallimento, precisato che il curatore aveva la facoltà di agire nei confronti della subacquirente alternativamente per il risarcimento del danno o per la revoca del contratto pregiudizievole, ha rilevato che l'attore 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 aveva optato per la seconda soluzione, osservando comunque che l'art. 2652, primo comma, n. 5 cod. civ. fa salvi gli effetti della trascrizione soltanto a condizione che il terzo sia in buona fede. 3. Avverso la predetta sentenza la SIMA ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Con ordinanza interlocutoria del 30 aprile 2021, questa Corte, rilevato che il primo motivo d'impugnazione rifletteva un error in procedendo, per il cui riscontro risultava necessaria la consultazione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, comprensivo di quelli di parte, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone l'acquisizione da parte della Cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione, sollevata nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in relazione all'avvenuto deposito di copie della procura alle liti, delle ricevute di accetta- zione e di avvenuta consegna delle notifiche eseguite a mezzo di posta elet- tronica certificata e della sentenza impugnata, non recanti l'attestazione di conformità agli originali. Le predette attestazioni, non allegate al ricorso per cassazione e ai docu- menti prodotti, sono state infatti depositate dalla difesa della ricorrente uni- tamente alla memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., e quindi prima della scadenza del termine ultimo per la produzione delle stesse, rappresen- tato, come ripetutamente affermato da questa Corte, dalla data dell'adunanza fissata per la decisione della causa (cfr. Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22438; Cass., Sez. III, 30/10/2018, n. 27480). 2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. e dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, insistendo sulla nullità della notifica- zione dell'atto di citazione in primo grado, in quanto non accompagnata dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale né dall'inoltro dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 applicazione dell'art. 66 della legge fall. e dell'art. 2901 cod. civ., osservando Data pubblicazione 27/12/2021 che il curatore non ha fornito alcuna prova del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, della consapevolezza dello stesso da parte della debitrice e del consilium fraudis di essa ricorrente. Sostiene che in proposito la sentenza impugnata si è accontentata di semplici presunzioni, non accompagnate da riscontri probatori, travisando le risultanze della c.t.u. espletata, la quale aveva determinato il valore degl'immobili in riferimento all'anno 2000, anzi- ché a quello della compravendita, senza tener conto dell'incremento dei prezzi del mercato immobiliare. Contesta la rilevanza del rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società, osservando che, in quanto società di ca- pitali, queste ultime erano dotate di autonomia patrimoniale e personalità giuridica distinta. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 66 della legge fall. e degli artt. 2901, quarto comma, e 2697 cod. civ., rilevando che, nel ritenere dimostrata la mala fede della subacqui- rente, la sentenza impugnata non ha considerato che nei confronti di que- st'ultima non poteva trovare applicazione l'art. 67 della legge fall., ma l'art. 2901 cit., con la conseguenza che la relativa prova spettava al curatore, il quale non l'aveva offerta. 5. Il primo motivo è fondato. Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che la notificazione dell'atto di citazione in primo grado nei confronti della SIMA era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ha affer- mato che la stessa doveva ritenersi ritualmente perfezionata per effetto del deposito dell'atto presso la casa comunale e del mero invio della raccoman- data informativa, reputando quindi implicitamente superflua la prova dell'av- venuto ricevimento della stessa. Com'è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il desti- natario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ri- cevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedi- zione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, affinché la notifica- 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 zione effettuata ai sensi della predetta disposizione possa considerarsi ritual- mente perfezionata, non è sufficiente la prova della spedizione della racco- mandata informativa, ma occorre che il notificante fornisca anche quella dello avvenuto ricevimento della stessa, mediante la produzione del relativo av- viso, la cui mancanza determina la nullità della notificazione, sanabile esclu- sivamente attraverso la costituzione in giudizio dell'intimato o la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 4/03/ 2020, n. 6089; Cass., Sez. III, 24/04/2015, n. 8396; 31/03/2010, n. 7809). Tale principio, costantemente ribadito, deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la notificazione di cui è stata dedotta la nullità sia stata effettuata il 14 febbraio 1996, e quindi in data anteriore a quella della pronuncia d'incostitu- zionalità dell'art. 140 cit.: la portata retroattiva delle sentenze dichiarative d'illegittimità costituzionale comporta infatti, nel caso in cui esse abbiano ad oggetto una norma processuale, che, fin quando la validità ed efficacia degli atti dalla stessa disciplinati sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi ancora esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione di- chiarata incostituzionale dev'essere valutata avendo riguardo alla modifica- zione introdotta dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, in- dipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto (cfr. Cass., Sez. V, 18/12/2019, n. 33610; Cass., Sez. VI, 15/04/2019, n. 10519). L'esame diretto degli atti, al quale questa Corte può procedere in consi- derazione della natura processuale del vizio lamentato, non ha peraltro con- sentito, nella specie, di accertare l'avvenuto compimento di tutte le formalità necessarie per il perfezionamento della notifica: nel fascicolo d'ufficio del giu- dizio di merito, acquisito dalla Cancelleria in esecuzione dell'ordinanza inter- locutoria, non si rinviene infatti quello di parte del fallimento, verosimilmente contenente l'originale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con la relata di notifica ed i documenti allegati; la mancata produzione degli stessi da parte del curatore, non costituitosi nella presente fase processuale, impe- dendo il riscontro dell'avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, comporta la dichiarazione di nullità della notifica- 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9925/2017 Numero sezionale 3583/2021 Numero di raccolta generale 41685/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 zione dell'atto di citazione, cui consegue quella dell'intero giudizio di primo grado. 6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo d'impugnazione, con il conseguente assorbimento degli altri motivi, e la causa va rinviata, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., al Tribunale di Vallo della Lucania, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16/09/2021 Il Presidente 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0