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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04017/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen. (capo 2) (fatti commessi in Napoli tra il marzo e l'aprile 2022), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; n.4 [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e per vizio della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere le ragioni - a parte la rinuncia ai motivi di gravame sulla responsabilità - per le quali l'invocato beneficio si sarebbe dovuto concedere all'imputato; onere di allegazione di specifici elementi positivi, favorevolmente valutabili, cui il ricorrente avrebbe dovuto adempiere con significativo impegno, considerati i plurimi elementi negativi a carico dal [OSCURATO:PERSONA] passati in rassegna nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 6 e 7); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen. (capo 2) (fatti commessi in Napoli tra il marzo e l'aprile 2022), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; n.4 [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e per vizio della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere le ragioni - a parte la rinuncia ai motivi di gravame sulla responsabilità - per le quali l'invocato beneficio si sarebbe dovuto concedere all'imputato; onere di allegazione di specifici elementi positivi, favorevolmente valutabili, cui il ricorrente avrebbe dovuto adempiere con significativo impegno, considerati i plurimi elementi negativi a carico dal [OSCURATO:PERSONA] passati in rassegna nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 6 e 7); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris