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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36042/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.316/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] a socio unico, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro S.I.A.E.- SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma V.[OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenzadella COMM.TRIB.RE G. del LAZIO n. 3239/2016 depositata il 24/05/2016 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale che si esprime per il parziale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La società Sony ha chiesto, in data 14 maggio 2012, il rimborso delle somme corrisposte per l'acquisto dei contrassegni SIAE dal 2002 al 2009, richiesta che la SIAE ha respinto, ritenendo tardiva l'istanza ai sensi dell'art.19 comma primo lettera G) e 21 del D.lgs. 546/1992; secondo la SIAE è irrilevante, ai fini della decorrenza del termine, l'annullamento dell'art. 6 comma 8 del DPCM n. 31/2009 disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 584 del 2012.[OSCURATO:PERSONA] invece ritiene che il termine di due anni entro i quali deve presentarsi l'istanza di rimborsonon decorra dal pagamento, ma dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e cioè il 2 febbraio 2012, data di deposito della citata sentenza del Consiglio di Stato.

Il ricorso è stato respinto in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto irrilevante ai fini della determinazione del dies a quo la sentenza del Consiglio di Stato , argomentando che la restituzione delle somme pagate avrebbe potuto essere comunque richiesta dalla contribuente e, in caso di diniego, poteva proporsi ricorso alla Commissione tributaria con istanza di disapplicazione della disposizione regolamentare ritenuta illegittima.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Sony, affidandosi ad un motivo .

Si è costituita con controricorso la SIAE; il Procuratore generale ha concluso per il parziale accoglimento,limita ta mente ai pagamenti effettuati nel 2009 a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 23/02/2009, n. 31.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 3 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- C on il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. l’errata interpretazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in materia di rimborso di tributi riconosciuti in conflitto con il diritto dell’Unione europea, alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE dell’ 8 novem bre 2007(Schwibbert)e del legittimo affidamento dei contribuenti, avuto riguardo all’annullamento dell’art. 6, comma 8, DPCM n. 31/2009.

La società deduce che i contrassegni SIAE si configurano come “regole tecniche” secondo il disposto della Direttiva n. 98/34/CE, opponibili ai privati in quanto lo Stato abbia provveduto a darne comunicazione alla Commissione europea.

Lo Stato italiano,fino alla revisione della materia attuata con il DPCM n. 31 del 2009, non aveva provveduto a detta comunicazione; pertanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto l’inopponibilità ai privati di tale regola tecnica (CGUE, 8 novembre 2007, causa C-20/05, Schwibbert).

Di seguito, è stato adottato il citato DPCM n. 31/2009, notificato alla Commissione europea, che ha tuttavia espressamente fatto salvi i versamenti effettuati dai privati in favore della SIAE precedentemente alla sua entrata in vigore (art 6) .

Infine, il Consiglio di Stato con sentenza n. 584/2012, depositata il 2 febbraio 2012, ha annullato l’art. 6, comma 8 del citato DPCM. del 2009, e pertanto-deduce la società- è soltanto con la pubblicazione di tale sentenza che è maturato il presupposto per ottenere la restituzione delle somme versate alla SIAE tra il 2002 e il 2009;il dies a quo del termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 non può che coincidere con la pubblicazione della decisione anzidetta, con conseguente tempestività dell’istanza di rimborso della società, presentata in data 9 maggio 2012.

Ciò in quanto, attraverso la rimozione della norma preclusiva data dall’art. 6, comma 8, la citata sentenza del Consiglio di Stato ha legittimato i privati a domandare il rimborso delle somme versate, delle quali fino ad allora era normativamente preclusa ogni restituzione.

Inoltre, la ricorrente argoment a sulla incompatibilità con il diritto comunitario di una di norma o prassi interna che non sospenda il termine di prescrizione o decadenza fin quando esiste nell'ordinamento nazionale una norma che precluda il rimborso, in quanto ciò renderebbe praticamente impossibile o quantomeno eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione; nonché di norma o prassi interna che precluda il rimborso dei contributi SIAE qualora sia a questi ultimi attribuibile natura di “aiuti di Stato” illegittimi ex articolo 107 TFUE, a seguito della sopravvenuta liberalizzazione del mercato delle collecting societiesai sensi del D.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della direttiva 2014/26/ UE (Barnier), tale per cui l'attività di intermediazione dei diritti d'autore non spetta più al monopolio legale di SIAE ma a tutte le società aventi requisiti di “organismo di gestione collettiva”, operanti in regime di libera concorrenza.

La ricorrente conclude, nella memoria depositata ex art 380 bis c.p.c., chiedendo che -qualora codesta Corte dovesse ritenere dubbia la natura di aiuto di stato illegittimo del prelievo fiscale connesso all’applicazione del contrassegno SIAE- venga sottopo sta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “ Se sia qualificabile come aiuto di stato illegittimo ai sensi dell’art. 107 TFUE la tassa imposta dallo Stato italiano a fronte dell’apposizione da parte di S.I.A.E. del contrassegno previsto come obbligatorio dall’art. 181 bis l. 633/1941”. 2.- Il motivo è infondato e la questione di compatibilità con il diritto eurounitario, sotto tutti profili evidenziati dalla parte, è priva di rilevanza nel presente processo.

Si osserva, preliminarmente, che l’art. 267 del TFUE stabilisce un meccanismo di rinvio obbligatorio allorché una questione di interpretazione o di validità del diritto dell’Unione sorga di fronte ad un giudice nazionale di ultima istanza.

Tale obbligo, tuttavia, è stato oggetto di una profonda riflessione giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, posto che esso ha una funzione sua propria, che è quella di evitare interpretazioni giurisprudenziali contrastanti all'interno della Unione Europea, ma non quella di spogliare il giudice nazionale dalla funzione giurisdizionale che gli appartiene, vale a dire quella di individuare la norma giuridica applicabile alla fattispecie e di interpretare il diritto interno; tantomeno la sua funzione è quella di ottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale (Cass. civile, sez.

III, 21/06/2011, n. 13603). 2.1-L’obbligo di sollevare la questione pregiudiziale è stato pertanto specificato e ricostruito quale dovere giuridico temperato da una valutazione di carattere tecnico-processuale.

In particolare, con la sentenza della Grande Sezione della CGUE del 6 ottobre 2021, in causa C-561/2019, ribadendoi criteri posti nella nota sentenza Cilfit, si afferma che “nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale.

Spetta parimenti al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte”(si vedano anche Corte Giust. 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, punto 21; Corte Giust.26 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] en Milieu, da C-165/09 a C-167/09, punto 47; Corte Gust. del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C-72/14 e C-197/14, punto 57).

La CGUE ritiene pertanto che l’obbligo di rinvio non sussista quando la questione è considerata non pertinente o non rilevante dal giudice nazionale; in base all’art.267 cit., in tanto il giudice nazionale può (o deve) sollevare questione pregiudiziale avanti alla CG, in quanto “reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto (…)”.Negli stessi termini si esprime la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale ribadisce che l'attivazione del rinvio pregiudiziale su questione interpretativa e, specularmente, la mancata attivazione, non presuppongono mai la cessione di potere giurisdizionale o comunque il travalicamento della giurisdizione della Corte di Giustizia.

La funzione interpretativa (del diritto UE) riservata dall'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia e la vincolatività che deriva dalla pronunzia adottata dalla stessa Corte, non può dunque confondersi con la funzione giurisdizionale riservata al giudice nazionale (Cass., civ., sez. un., 30/10/2020, n. 24107). 2.2.-Pertanto la rilevanza della questione pregiudiziale è una verifica che si impone, non essendovi obbligo di sollevare la questione pregiudiziale qualora nessuna influenza sul giudizio potrebbe avere la decisione interpretativa della Corte di Giustizia, che rimarrebbe risposta solo ipotetica, ma senza effetti concreti sulla controversia e, dunque, priva della necessaria incidenza sul thema decidendum (Cass., sez. un., 03/11/2021, n. 31311).

In questi stessi termini, si è ritenuto che la declaratoria di inammissibilità osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (Cass.civ, sez. un., 16/04/2021, n. 10107; v. anche Cass. sez. lav., 23/12/2020, n. 29455) 3.-Ora, nel caso di specie la (eventuale) configurazione del tributo in esame come un aiuto di Stato determinerebbe il recupero da parte dello Stato e non da parte delle imprese, e pertanto, la questione è priva di rilevanza ed incidenza pratica nel caso di specie , perché resterebberofermi nei confronti della società contribue nte i princi pi già affermati in materia da questa Corte, di cui appresso si dirà, che riguardano anche il termine di decadenza previsto dalla legge per la richiesta di rimborso e il preteso impedimento all’esercizio del diritto, dato dalla esistenza di una norma regolamentare (art. 6 del DPCM n. 31/2009) che escludeva il diritto al rimborso per le somme versate anteriormente.

Deve infatti chiarirsi che l’interesse giuridico che connota la domanda della società è quello di vedersi rimborsate le somme versate quale conseguenza della emanazione di una regola tecnica non comunicata alla Commissione europea, come invece è obbligo degli Stati membri, e in quanto tale , dichiarata non opponibile ai privati (CGUE 8 novembre 2007 causa C-20/05).

Non vengono in rilievo invece altri interessi,quali la tutela della libera concorrenza , né i rapporti tra lo Statoe gli enti che abbiano fruito - in ipotesi - di un aiuto di Stato. 3.1.- N on si intende qui nega re che la Sony, così come altre società che hanno versato i contributi per i c.d. bollini SIAE fino all’anno 2009, in assenza di una norma (validamente) impositiva, abbiano diritto al rimborso; ma si afferma che detto diritto doveva essere esercitato entro il termine di decadenza previsto alla legge, decorrente dalla data dei versamenti, poiché né la sentenza della Corte di Giustizia del 2007 né la sentenza del Consiglio di Stato del 2012 integranoil “presuppostodella restituzione” nei termini previsti dall’art.21 comma secondo del D.lgs. 546/ 1992.

Nell'ordinamento tributario, in tema di ripetizione del pagamento indebito, vige un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, apena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o,comunque, in difetto , dalle norme sul contenzioso tributario;l’ art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992 dispone che: “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”.

La specifica fattispecie non è regolata dal diritto europeo e al riguardo va richiamata la posizione assunta dalla Corte di giustizia europea secondo la quale “in mancanza di disciplina comunitaria di domande di rimborso delleimposte indebitamente prelevate, spetta all'ordinamento giuridico interno diciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività”(CGUE 15 marzo 2007, causa C - 35/05 , [OSCURATO:PERSONA]) Sulla compatibilità della disciplina vigente nell’ordinamento nazionale con i principi di equivalenza ed effettività, d ev e qui richiamarsi il co nsolidat o orientamento ermeneutico di questa Corte, secondo i quali i n tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di "overruling", configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale; (Cass. 15645 del 16/05/2022; Cass . n. 5956 del 28/02/2019 ; Cass., n. 4150 del 21/02/2018); che la sussistenza di un termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia, non è contrario ai principi di equivalenza e di effettività, in quanto consente ad un soggetto normalmente diligente di far valere i propri diritti e che, pur nella vigenza del caducato art 6 del DPCM n. 31/2009 non era impedito al contribuente di instaurare, immediatamente, un giudizio volto ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso delle somme versate ex art. 181 bis della l. n. 633 del 1941, rientrando nella cognizione incidentale del giudice tributario anche la questione concernente la legittimità di disposizioni regolamentari non in linea con il diritto unionale(Cass.n. 16115 del 19/05/2022).

Ed infatti, l a scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapporto tributario (Cass. n. 9223/2011)anche in correlazione con l’esigenza di certezza, stabilità e prevedibilità delle pubbliche entrate; di conseguenza anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 13676/2014; Cass.n. 17009/2012).

E’ pur vero che i termini di decadenza prendono avvio dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, applicandosi anche alla decadenza il principio posto dall’art. 2935 c.c., ma a tal fine non rilevano gli impedimenti di mero fatto, ma solo quelli giuridici (Cass.n. 14193/2021, n.21026/2014); nel caso di specie deve escludersi la natura giuridica dell’impedimento, derivante dalla soggettiva, ma infondata, convinzione di non poter contrastare la norma regolamentare che escludeva il rimborso. 3.-1 Contrariamente a quanto ritiene il contribuente , infatti, il sistema nazionale è strutturato in modo tale che non è preclusa, neppure dalla esistenza di una norma in ipotesi illegittima, la richiesta di rimborso di un tributo indebitamente corrisposto: ciòin quanto qualsivoglia norma “preclusiva” (o asseritamente tale) è sottoposta al controllo di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto unionale, e , per quanto attiene alle norme regolamentari, anche al rimedio della disapplicazione ex art . 7 comma 5 del D.lgs. 546/1992, sicché nessuna questione di compatibilità con i principi di effettività ed equivalenza si pone per la mancata postergazione del dies a quo del termine di decadenza; la norma che faceva salvi i versamenti già effettuati non impediva al contribuenteil tempestivo esercizio del diritto poiché pur essendo prevedibile il diniego di rimborso da parte dell'autorità amministrativa, l'ordinamento accorda va (ed accorda) tuttavia rimedi giurisdizionaliefficaci avverso di esso.

Quanto poi alla argomentazione , proposta dalla difesa della ricorrente, che la natura tributaria del contributo per il c.d. bollino, sia stata acclarata dalla giurisprudenza solo nel 2011, con la conseguente applicabilità del termine di d ecadenza di cui all’ art 21 cit. anziché di quello ben più ampio previsto dall’art 2033 c.c. per l’indebito di natura civilistica, nel quale il contribuente avrebbe confidato, si deve osservare che le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 1780/2011 non hanno attribuito ex novo alla prestazione la natura di tributo, ma semplicemente riconosciuto la sussistenza di caratteristiche -quali la doverosità della prestazione e il collegamento alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante- che lo configurano come tale a prescinderedal nomen iuris scelto dal legislatore .

Anche sotto questo profilo, non siè in presenza di un overruling in senso tecnico, né di un impedimento legale - nei termini sopra precisati-alla presentazione della domanda di rimborso (cfr. Cass.n. 32827 del 09/11/2021; Cass. n. 552 del 14/01/2021) .

Peraltro la sentenza delle sezioni unite citata dalla parte non dirime un contrasto tra le sezioni semplici,ma si pronuncia su un regolamento preventivo di giurisdizione; e non si individua in ricorso in quale consolidato approdo interpretativo della Suprema Corte il ricorrente avrebbe in ipotesi confidato. 4.- [OSCURATO:PERSONA] intende quindi dare continuità a ll’orientamento già espresso da questa Corte secondo il quale “ In tema di contrassegno SIAE, la decadenza dal diritto al rimborso del tributo, seppure non legittimamente esigibile a causa della mancata notifica alla Commissione Europea della previsione relativa all'obbligo di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), della l. n. 633 del 1941, deve essere affermata anche a seguito dell'annullamento (con sentenza del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio 2012) del regolamento di attuazione della l. n. 248 del 2000 che faceva salvi i rapporti pregressi, da cui va escluso che sia derivata la rimozione di un impedimento di diritto in quanto al contribuente non era impedito di instaurare, immediatamente, un giudizio volto ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso delle somme versate ex art. 181 bis della l. n. 633 del 1941, rientrando nella cognizione incidentale del giudice tributario anche la questione concernente la legittimità di disposizioni regolamentari non in linea con il diritto unionale.(Cass.n. 16115/2022 e n. 15645 /2022 cit, si vedano anche Cass.16692/2022; Cass. 16521/2022) Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 12.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.316/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] a socio unico, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro S.I.A.E.- SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma V.[OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenzadella COMM.TRIB.RE G. del LAZIO n. 3239/2016 depositata il 24/05/2016 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale che si esprime per il parziale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La società Sony ha chiesto, in data 14 maggio 2012, il rimborso delle somme corrisposte per l'acquisto dei contrassegni SIAE dal 2002 al 2009, richiesta che la SIAE ha respinto, ritenendo tardiva l'istanza ai sensi dell'art.19 comma primo lettera G) e 21 del D.lgs. 546/1992; secondo la SIAE è irrilevante, ai fini della decorrenza del termine, l'annullamento dell'art. 6 comma 8 del DPCM n. 31/2009 disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 584 del 2012.[OSCURATO:PERSONA] invece ritiene che il termine di due anni entro i quali deve presentarsi l'istanza di rimborsonon decorra dal pagamento, ma dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e cioè il 2 febbraio 2012, data di deposito della citata sentenza del Consiglio di Stato. Il ricorso è stato respinto in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto irrilevante ai fini della determinazione del dies a quo la sentenza del Consiglio di Stato , argomentando che la restituzione delle somme pagate avrebbe potuto essere comunque richiesta dalla contribuente e, in caso di diniego, poteva proporsi ricorso alla Commissione tributaria con istanza di disapplicazione della disposizione regolamentare ritenuta illegittima. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Sony, affidandosi ad un motivo . Si è costituita con controricorso la SIAE; il Procuratore generale ha concluso per il parziale accoglimento,limita ta mente ai pagamenti effettuati nel 2009 a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 23/02/2009, n. 31. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 3 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- C on il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. l’errata interpretazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in materia di rimborso di tributi riconosciuti in conflitto con il diritto dell’Unione europea, alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE dell’ 8 novem bre 2007(Schwibbert)e del legittimo affidamento dei contribuenti, avuto riguardo all’annullamento dell’art. 6, comma 8, DPCM n. 31/2009. La società deduce che i contrassegni SIAE si configurano come “regole tecniche” secondo il disposto della Direttiva n. 98/34/CE, opponibili ai privati in quanto lo Stato abbia provveduto a darne comunicazione alla Commissione europea. Lo Stato italiano,fino alla revisione della materia attuata con il DPCM n. 31 del 2009, non aveva provveduto a detta comunicazione; pertanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto l’inopponibilità ai privati di tale regola tecnica (CGUE, 8 novembre 2007, causa C-20/05, Schwibbert). Di seguito, è stato adottato il citato DPCM n. 31/2009, notificato alla Commissione europea, che ha tuttavia espressamente fatto salvi i versamenti effettuati dai privati in favore della SIAE precedentemente alla sua entrata in vigore (art 6) . Infine, il Consiglio di Stato con sentenza n. 584/2012, depositata il 2 febbraio 2012, ha annullato l’art. 6, comma 8 del citato DPCM. del 2009, e pertanto-deduce la società- è soltanto con la pubblicazione di tale sentenza che è maturato il presupposto per ottenere la restituzione delle somme versate alla SIAE tra il 2002 e il 2009;il dies a quo del termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 non può che coincidere con la pubblicazione della decisione anzidetta, con conseguente tempestività dell’istanza di rimborso della società, presentata in data 9 maggio 2012. Ciò in quanto, attraverso la rimozione della norma preclusiva data dall’art. 6, comma 8, la citata sentenza del Consiglio di Stato ha legittimato i privati a domandare il rimborso delle somme versate, delle quali fino ad allora era normativamente preclusa ogni restituzione. Inoltre, la ricorrente argoment a sulla incompatibilità con il diritto comunitario di una di norma o prassi interna che non sospenda il termine di prescrizione o decadenza fin quando esiste nell'ordinamento nazionale una norma che precluda il rimborso, in quanto ciò renderebbe praticamente impossibile o quantomeno eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione; nonché di norma o prassi interna che precluda il rimborso dei contributi SIAE qualora sia a questi ultimi attribuibile natura di “aiuti di Stato” illegittimi ex articolo 107 TFUE, a seguito della sopravvenuta liberalizzazione del mercato delle collecting societiesai sensi del D.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della direttiva 2014/26/ UE (Barnier), tale per cui l'attività di intermediazione dei diritti d'autore non spetta più al monopolio legale di SIAE ma a tutte le società aventi requisiti di “organismo di gestione collettiva”, operanti in regime di libera concorrenza. La ricorrente conclude, nella memoria depositata ex art 380 bis c.p.c., chiedendo che -qualora codesta Corte dovesse ritenere dubbia la natura di aiuto di stato illegittimo del prelievo fiscale connesso all’applicazione del contrassegno SIAE- venga sottopo sta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “ Se sia qualificabile come aiuto di stato illegittimo ai sensi dell’art. 107 TFUE la tassa imposta dallo Stato italiano a fronte dell’apposizione da parte di S.I.A.E. del contrassegno previsto come obbligatorio dall’art. 181 bis l. 633/1941”. 2.- Il motivo è infondato e la questione di compatibilità con il diritto eurounitario, sotto tutti profili evidenziati dalla parte, è priva di rilevanza nel presente processo. Si osserva, preliminarmente, che l’art. 267 del TFUE stabilisce un meccanismo di rinvio obbligatorio allorché una questione di interpretazione o di validità del diritto dell’Unione sorga di fronte ad un giudice nazionale di ultima istanza. Tale obbligo, tuttavia, è stato oggetto di una profonda riflessione giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, posto che esso ha una funzione sua propria, che è quella di evitare interpretazioni giurisprudenziali contrastanti all'interno della Unione Europea, ma non quella di spogliare il giudice nazionale dalla funzione giurisdizionale che gli appartiene, vale a dire quella di individuare la norma giuridica applicabile alla fattispecie e di interpretare il diritto interno; tantomeno la sua funzione è quella di ottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale (Cass. civile, sez. III, 21/06/2011, n. 13603). 2.1-L’obbligo di sollevare la questione pregiudiziale è stato pertanto specificato e ricostruito quale dovere giuridico temperato da una valutazione di carattere tecnico-processuale. In particolare, con la sentenza della Grande Sezione della CGUE del 6 ottobre 2021, in causa C-561/2019, ribadendoi criteri posti nella nota sentenza Cilfit, si afferma che “nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Spetta parimenti al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte”(si vedano anche Corte Giust. 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, punto 21; Corte Giust.26 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] en Milieu, da C-165/09 a C-167/09, punto 47; Corte Gust. del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C-72/14 e C-197/14, punto 57). La CGUE ritiene pertanto che l’obbligo di rinvio non sussista quando la questione è considerata non pertinente o non rilevante dal giudice nazionale; in base all’art.267 cit., in tanto il giudice nazionale può (o deve) sollevare questione pregiudiziale avanti alla CG, in quanto “reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto (…)”.Negli stessi termini si esprime la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale ribadisce che l'attivazione del rinvio pregiudiziale su questione interpretativa e, specularmente, la mancata attivazione, non presuppongono mai la cessione di potere giurisdizionale o comunque il travalicamento della giurisdizione della Corte di Giustizia. La funzione interpretativa (del diritto UE) riservata dall'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia e la vincolatività che deriva dalla pronunzia adottata dalla stessa Corte, non può dunque confondersi con la funzione giurisdizionale riservata al giudice nazionale (Cass., civ., sez. un., 30/10/2020, n. 24107). 2.2.-Pertanto la rilevanza della questione pregiudiziale è una verifica che si impone, non essendovi obbligo di sollevare la questione pregiudiziale qualora nessuna influenza sul giudizio potrebbe avere la decisione interpretativa della Corte di Giustizia, che rimarrebbe risposta solo ipotetica, ma senza effetti concreti sulla controversia e, dunque, priva della necessaria incidenza sul thema decidendum (Cass., sez. un., 03/11/2021, n. 31311). In questi stessi termini, si è ritenuto che la declaratoria di inammissibilità osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (Cass.civ, sez. un., 16/04/2021, n. 10107; v. anche Cass. sez. lav., 23/12/2020, n. 29455) 3.-Ora, nel caso di specie la (eventuale) configurazione del tributo in esame come un aiuto di Stato determinerebbe il recupero da parte dello Stato e non da parte delle imprese, e pertanto, la questione è priva di rilevanza ed incidenza pratica nel caso di specie , perché resterebberofermi nei confronti della società contribue nte i princi pi già affermati in materia da questa Corte, di cui appresso si dirà, che riguardano anche il termine di decadenza previsto dalla legge per la richiesta di rimborso e il preteso impedimento all’esercizio del diritto, dato dalla esistenza di una norma regolamentare (art. 6 del DPCM n. 31/2009) che escludeva il diritto al rimborso per le somme versate anteriormente. Deve infatti chiarirsi che l’interesse giuridico che connota la domanda della società è quello di vedersi rimborsate le somme versate quale conseguenza della emanazione di una regola tecnica non comunicata alla Commissione europea, come invece è obbligo degli Stati membri, e in quanto tale , dichiarata non opponibile ai privati (CGUE 8 novembre 2007 causa C-20/05). Non vengono in rilievo invece altri interessi,quali la tutela della libera concorrenza , né i rapporti tra lo Statoe gli enti che abbiano fruito - in ipotesi - di un aiuto di Stato. 3.1.- N on si intende qui nega re che la Sony, così come altre società che hanno versato i contributi per i c.d. bollini SIAE fino all’anno 2009, in assenza di una norma (validamente) impositiva, abbiano diritto al rimborso; ma si afferma che detto diritto doveva essere esercitato entro il termine di decadenza previsto alla legge, decorrente dalla data dei versamenti, poiché né la sentenza della Corte di Giustizia del 2007 né la sentenza del Consiglio di Stato del 2012 integranoil “presuppostodella restituzione” nei termini previsti dall’art.21 comma secondo del D.lgs. 546/ 1992. Nell'ordinamento tributario, in tema di ripetizione del pagamento indebito, vige un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, apena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o,comunque, in difetto , dalle norme sul contenzioso tributario;l’ art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992 dispone che: “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”. La specifica fattispecie non è regolata dal diritto europeo e al riguardo va richiamata la posizione assunta dalla Corte di giustizia europea secondo la quale “in mancanza di disciplina comunitaria di domande di rimborso delleimposte indebitamente prelevate, spetta all'ordinamento giuridico interno diciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività”(CGUE 15 marzo 2007, causa C - 35/05 , [OSCURATO:PERSONA]) Sulla compatibilità della disciplina vigente nell’ordinamento nazionale con i principi di equivalenza ed effettività, d ev e qui richiamarsi il co nsolidat o orientamento ermeneutico di questa Corte, secondo i quali i n tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di "overruling", configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale; (Cass. 15645 del 16/05/2022; Cass . n. 5956 del 28/02/2019 ; Cass., n. 4150 del 21/02/2018); che la sussistenza di un termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia, non è contrario ai principi di equivalenza e di effettività, in quanto consente ad un soggetto normalmente diligente di far valere i propri diritti e che, pur nella vigenza del caducato art 6 del DPCM n. 31/2009 non era impedito al contribuente di instaurare, immediatamente, un giudizio volto ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso delle somme versate ex art. 181 bis della l. n. 633 del 1941, rientrando nella cognizione incidentale del giudice tributario anche la questione concernente la legittimità di disposizioni regolamentari non in linea con il diritto unionale(Cass.n. 16115 del 19/05/2022). Ed infatti, l a scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapporto tributario (Cass. n. 9223/2011)anche in correlazione con l’esigenza di certezza, stabilità e prevedibilità delle pubbliche entrate; di conseguenza anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13676/2014; Cass.n. 17009/2012). E’ pur vero che i termini di decadenza prendono avvio dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, applicandosi anche alla decadenza il principio posto dall’art. 2935 c.c., ma a tal fine non rilevano gli impedimenti di mero fatto, ma solo quelli giuridici (Cass.n. 14193/2021, n.21026/2014); nel caso di specie deve escludersi la natura giuridica dell’impedimento, derivante dalla soggettiva, ma infondata, convinzione di non poter contrastare la norma regolamentare che escludeva il rimborso. 3.-1 Contrariamente a quanto ritiene il contribuente , infatti, il sistema nazionale è strutturato in modo tale che non è preclusa, neppure dalla esistenza di una norma in ipotesi illegittima, la richiesta di rimborso di un tributo indebitamente corrisposto: ciòin quanto qualsivoglia norma “preclusiva” (o asseritamente tale) è sottoposta al controllo di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto unionale, e , per quanto attiene alle norme regolamentari, anche al rimedio della disapplicazione ex art . 7 comma 5 del D.lgs. 546/1992, sicché nessuna questione di compatibilità con i principi di effettività ed equivalenza si pone per la mancata postergazione del dies a quo del termine di decadenza; la norma che faceva salvi i versamenti già effettuati non impediva al contribuenteil tempestivo esercizio del diritto poiché pur essendo prevedibile il diniego di rimborso da parte dell'autorità amministrativa, l'ordinamento accorda va (ed accorda) tuttavia rimedi giurisdizionaliefficaci avverso di esso. Quanto poi alla argomentazione , proposta dalla difesa della ricorrente, che la natura tributaria del contributo per il c.d. bollino, sia stata acclarata dalla giurisprudenza solo nel 2011, con la conseguente applicabilità del termine di d ecadenza di cui all’ art 21 cit. anziché di quello ben più ampio previsto dall’art 2033 c.c. per l’indebito di natura civilistica, nel quale il contribuente avrebbe confidato, si deve osservare che le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 1780/2011 non hanno attribuito ex novo alla prestazione la natura di tributo, ma semplicemente riconosciuto la sussistenza di caratteristiche -quali la doverosità della prestazione e il collegamento alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante- che lo configurano come tale a prescinderedal nomen iuris scelto dal legislatore . Anche sotto questo profilo, non siè in presenza di un overruling in senso tecnico, né di un impedimento legale - nei termini sopra precisati-alla presentazione della domanda di rimborso (cfr. Cass.n. 32827 del 09/11/2021; Cass. n. 552 del 14/01/2021) . Peraltro la sentenza delle sezioni unite citata dalla parte non dirime un contrasto tra le sezioni semplici,ma si pronuncia su un regolamento preventivo di giurisdizione; e non si individua in ricorso in quale consolidato approdo interpretativo della Suprema Corte il ricorrente avrebbe in ipotesi confidato. 4.- [OSCURATO:PERSONA] intende quindi dare continuità a ll’orientamento già espresso da questa Corte secondo il quale “ In tema di contrassegno SIAE, la decadenza dal diritto al rimborso del tributo, seppure non legittimamente esigibile a causa della mancata notifica alla Commissione Europea della previsione relativa all'obbligo di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), della l. n. 633 del 1941, deve essere affermata anche a seguito dell'annullamento (con sentenza del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio 2012) del regolamento di attuazione della l. n. 248 del 2000 che faceva salvi i rapporti pregressi, da cui va escluso che sia derivata la rimozione di un impedimento di diritto in quanto al contribuente non era impedito di instaurare, immediatamente, un giudizio volto ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso delle somme versate ex art. 181 bis della l. n. 633 del 1941, rientrando nella cognizione incidentale del giudice tributario anche la questione concernente la legittimità di disposizioni regolamentari non in linea con il diritto unionale.(Cass.n. 16115/2022 e n. 15645 /2022 cit, si vedano anche Cass.16692/2022; Cass. 16521/2022) Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 12.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore im
Sentenza Cassazione n. 36042/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris