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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10217/2025

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r notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Pietrasanta (LU), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2021, n. 349, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pietrasanta (LU) (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in calce al controricorso di cos tituzione n el presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Toscana il 23 aprile 2021, n. 465/04/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 23 aprile 2021, n. 465/04/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvis i di accertamenton. 152/2018 e n. 155/2018 del 3 aprile 2018 per parziale versamento dell’IMU r elativa a gli anni 2012 e 2013, con riguardo ad immobile sito in Pietrasanta (LU) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 109 e censito in catasto con la particella 439 del folio 30, in comproprietà tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], disconoscendo l’esenzione per l’abitazione principale (con la motivazione che: «dai controlli effettuati i coniugi risultano avere la residenza in unità immobiliari diverse concretizzando, così, una situazione in contrasto con la disposizione normativa che definisce i presupposti della fattispecie relativa all’abitazione principale, chenon consente di riconoscere le agevolazioni previste per l’abitazione principale stessa»), haaccolto rigettato l’appello proposto da l Comune di Pietrasanta (LU) ne i confronti d el medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca il 16 aprile 2019 , n. 179 / 01 /20 19 , con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originaridel contribuente – sul rilievo che, nel caso di diversa residenza rispetto al nucleo familiare, «come nel caso di specie, chi invoca l’agevolazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza di un motivo (per esempio di lavoro)che giustifichi la permanente abitazione della c.d. seconda casa». 3.Il Comune di Pietrasanta (LU) ha resistito con controricorso .

4. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 13del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,nonché degli artt. 143, 144 e 147 cod civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello, «dopo aver rilevato che “I dati di fatto utili alla decisione non sono in contestazione: Nardi ha sostenuto di aver diritto all’esenzione sulla abitazione asseritamente principale occupata in Pietrasanta, nonostante il coniuge non separato, [OSCURATO:PERSONA], avesse la residenza in altra abitazione sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MN).

È pure pacifico che [OSCURATO:PERSONA] svolta l’attività di Avvocato in luogo diverso da Pietrasanta e che il coniuge svolga una attività imprenditoriale con sede in [OSCURATO:PERSONA]Oglio (BS)”», che, «nel caso di diversa residenza rispetto al nucleo familiare, “come nel caso di specie, chi invoca l’agevolazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza di un motivo (per esempio di lavoro)”». 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Secondo il ricorrente, la sentenza non può che essere censurata, perché il giudice di appello omette di considerare che, nel caso di specie , né il contribuente né il coniuge possedevano altra abitazione, perché quest’ultima risiedeva in un immobile appartenente a terzi in [OSCURATO:PERSONA] di Mantova (MN), ove la stessa esercitava la professione di avvocato, in ordine al quale, quindi, i coniugi non potevano usufruire di alcuna agevolazione.

Nella fattispecie in disamina, dunque, non esisteva altro immobile in ordine al quale era stata chiesta l’agevolazione per l’IMU, perché i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano comproprietari (per quote eterogenee) solo dell’immobile sito in Pietrasanta(LU) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 109 .

Q uindi , ben poteva [OSCURATO:PERSONA], come ha fatto, usufruire di tale agevolazione con riferimento alla sua quota di com proprietà dell’immobile, avendo,invece, la moglie sempre pagato l’IMU per la quota di immobile di sua spettanzain difetto di residenza anagrafica. 1.3 In tema di esenzione da IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e laresidenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se ilconiuge abbia laresidenza anagrafica in diverso C omune (Cass., 6^ - 5, 3 novembre 2022, n. 32339).

Prendendo atto ditale intervento manipolativo del giudice delle leggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045;Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d.

“seconda casa”, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata. 1.4 Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire laloro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi. 1.5 Nella specie, pertanto, la sentenza impugnata n on si è uniformata al principio enunciato, ritenendo –in base al diritto vigente ratione temporis- che la residenza del coniuge in altro Comune precludesse al contribuente il riconoscimento dell’esenzione pro quota per l’abitazione principale in difetto della convivenza del nucleo familiare nel medesimo immobile.

2. Alla s tr e gua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi la fondatezza del motiv o dedott o , il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Pietrasanta (LU), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2021, n. 349, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pietrasanta (LU) (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in calce al controricorso di cos tituzione n el presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Toscana il 23 aprile 2021, n. 465/04/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 23 aprile 2021, n. 465/04/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvis i di accertamenton. 152/2018 e n. 155/2018 del 3 aprile 2018 per parziale versamento dell’IMU r elativa a gli anni 2012 e 2013, con riguardo ad immobile sito in Pietrasanta (LU) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 109 e censito in catasto con la particella 439 del folio 30, in comproprietà tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], disconoscendo l’esenzione per l’abitazione principale (con la motivazione che: «dai controlli effettuati i coniugi risultano avere la residenza in unità immobiliari diverse concretizzando, così, una situazione in contrasto con la disposizione normativa che definisce i presupposti della fattispecie relativa all’abitazione principale, chenon consente di riconoscere le agevolazioni previste per l’abitazione principale stessa»), haaccolto rigettato l’appello proposto da l Comune di Pietrasanta (LU) ne i confronti d el medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca il 16 aprile 2019 , n. 179 / 01 /20 19 , con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originaridel contribuente – sul rilievo che, nel caso di diversa residenza rispetto al nucleo familiare, «come nel caso di specie, chi invoca l’agevolazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza di un motivo (per esempio di lavoro)che giustifichi la permanente abitazione della c.d. seconda casa». 3.Il Comune di Pietrasanta (LU) ha resistito con controricorso . 4. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 13del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,nonché degli artt. 143, 144 e 147 cod civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello, «dopo aver rilevato che “I dati di fatto utili alla decisione non sono in contestazione: Nardi ha sostenuto di aver diritto all’esenzione sulla abitazione asseritamente principale occupata in Pietrasanta, nonostante il coniuge non separato, [OSCURATO:PERSONA], avesse la residenza in altra abitazione sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MN). È pure pacifico che [OSCURATO:PERSONA] svolta l’attività di Avvocato in luogo diverso da Pietrasanta e che il coniuge svolga una attività imprenditoriale con sede in [OSCURATO:PERSONA]Oglio (BS)”», che, «nel caso di diversa residenza rispetto al nucleo familiare, “come nel caso di specie, chi invoca l’agevolazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza di un motivo (per esempio di lavoro)”». 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Secondo il ricorrente, la sentenza non può che essere censurata, perché il giudice di appello omette di considerare che, nel caso di specie , né il contribuente né il coniuge possedevano altra abitazione, perché quest’ultima risiedeva in un immobile appartenente a terzi in [OSCURATO:PERSONA] di Mantova (MN), ove la stessa esercitava la professione di avvocato, in ordine al quale, quindi, i coniugi non potevano usufruire di alcuna agevolazione. Nella fattispecie in disamina, dunque, non esisteva altro immobile in ordine al quale era stata chiesta l’agevolazione per l’IMU, perché i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano comproprietari (per quote eterogenee) solo dell’immobile sito in Pietrasanta(LU) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 109 . Q uindi , ben poteva [OSCURATO:PERSONA], come ha fatto, usufruire di tale agevolazione con riferimento alla sua quota di com proprietà dell’immobile, avendo,invece, la moglie sempre pagato l’IMU per la quota di immobile di sua spettanzain difetto di residenza anagrafica. 1.3 In tema di esenzione da IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e laresidenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se ilconiuge abbia laresidenza anagrafica in diverso C omune (Cass., 6^ - 5, 3 novembre 2022, n. 32339). Prendendo atto ditale intervento manipolativo del giudice delle leggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045;Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. “seconda casa”, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata. 1.4 Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire laloro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi. 1.5 Nella specie, pertanto, la sentenza impugnata n on si è uniformata al principio enunciato, ritenendo –in base al diritto vigente ratione temporis- che la residenza del coniuge in altro Comune precludesse al contribuente il riconoscimento dell’esenzione pro quota per l’abitazione principale in difetto della convivenza del nucleo familiare nel medesimo immobile. 2. Alla s tr e gua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi la fondatezza del motiv o dedott o , il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10217/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris