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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15066/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha omesso di versare, nel termine indicato, la prescritta cauzione; che la Caliandro lamenta, con il primo motivo, che, avendo ella dedotto, con l'atto di appello, di non avere provveduto al pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche, i giudici di merito abbiano disatteso le sue allegazioni attraverso un percorso argomentativo manifestamente illogico, così venendo meno all'onere di accertare la sussistenza, in positivo ed in negativo, di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione e, in particolare, della causa di giustificazione dello stato di necessità; che l'obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che la Caliandro, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell'affermazione concernente la precarietà delle proprie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, determinata nella misura, assai modesta, di 1.000,00 euro; ciò, tanto più in ragione dell'accoglimento dell'istanza, formulata dalla stessa Caliandro, di corrispondere la cauzione in dieci rate mensili dell'importo di cento euro ciascuna, impegno a cui la donna è costantemente venuta meno; che ella, invero, si è limitata a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono, secondo quanto statuito dalla Corte di appello attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie, a comprovare l'impossibilità economica di effettuare i periodici versamenti; che, in diritto, va segnalato che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l'elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa; che, invero, se, da un canto, è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, «L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento» (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266); rilevato che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia disatteso le doglianze da lei articolate in punto di particolare tenuità del fatto; ritenuto che ella reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); che, in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, nel caso di specie, la Corte di appello ha dato ampiamente conto delle ragioni che la hanno indotta a ritenere il fatto — commesso al di fuori di ogni necessità, riconducibile ad un contesto di ripetuti comportamenti antigiuridici e connotato da dolo particolarmente intenso, per come attestato dalla costante omissione dei versamenti mensili — non particolarmente tenue, rispetto alle quali la ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, non idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; che parimenti priva di pregio è la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale della Caliandro, le cui precedenti condanne per il reato di associazione mafiosa evidenziano una personalità refrattaria all'osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità elc AM che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha omesso di versare, nel termine indicato, la prescritta cauzione; che la Caliandro lamenta, con il primo motivo, che, avendo ella dedotto, con l'atto di appello, di non avere provveduto al pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche, i giudici di merito abbiano disatteso le sue allegazioni attraverso un percorso argomentativo manifestamente illogico, così venendo meno all'onere di accertare la sussistenza, in positivo ed in negativo, di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione e, in particolare, della causa di giustificazione dello stato di necessità; che l'obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che la Caliandro, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell'affermazione concernente la precarietà delle proprie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, determinata nella misura, assai modesta, di 1.000,00 euro; ciò, tanto più in ragione dell'accoglimento dell'istanza, formulata dalla stessa Caliandro, di corrispondere la cauzione in dieci rate mensili dell'importo di cento euro ciascuna, impegno a cui la donna è costantemente venuta meno; che ella, invero, si è limitata a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono, secondo quanto statuito dalla Corte di appello attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie, a comprovare l'impossibilità economica di effettuare i periodici versamenti; che, in diritto, va segnalato che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l'elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa; che, invero, se, da un canto, è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, «L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento» (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266); rilevato che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia disatteso le doglianze da lei articolate in punto di particolare tenuità del fatto; ritenuto che ella reitera, in sede di legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); che, in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, nel caso di specie, la Corte di appello ha dato ampiamente conto delle ragioni che la hanno indotta a ritenere il fatto — commesso al di fuori di ogni necessità, riconducibile ad un contesto di ripetuti comportamenti antigiuridici e connotato da dolo particolarmente intenso, per come attestato dalla costante omissione dei versamenti mensili — non particolarmente tenue, rispetto alle quali la ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, non idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; che parimenti priva di pregio è la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale della Caliandro, le cui precedenti condanne per il reato di associazione mafiosa evidenziano una personalità refrattaria all'osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità elc AM che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 15066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris