CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 21370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, pacifico che la normativa emergenziale ha riservato al solo difensore, e non anche l'imputato, la facoltà di chiedere la trattazione orale dell'impugnazione, l'assunto secondo cui Battigaglia sarebbe stato impossibilitato, per la ristrettezza delle scadenze e la difficoltà di comunicazione, ad invitare tempestivamente il legale a determinarsi in tal senso si rivela sfornito di qualsivoglia supporto probatorio; che, allo stesso modo, appare esente da censure la decisione della Corte di appello di applicare, per la circostanza attenuante della provocazione, una diminuzione di pena di gran lunga inferiore rispetto a quella massima, motivata dall'estrema gravità dei fatti, caratterizzati da elevata intensità del dolo, attestata anche dalla esplosione, da parte dell'imputato, di tre colpi di arma da fuoco all'indirizzo della vittima, dall'inseguimento dello stessa all'interno del locale che è stato teatro del tentato omicidio e dalle minacce di morte indirizzate al vigilante che, presente sul posto, cercava di indurlo a più miti consigli; che il ricorrente oppone, al riguardo, considerazioni di portata meramente confutativa, in quanto tali non idonee ad individuare vizi rilevabili in sede di legittimità; che, in ordine al terzo ed ultimo motivo, va premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerai:i preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), ed attestato che i giudici di merito hanno ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si imponga n ragione, da un canto, delle efferate modalità del fatto in contestazione e, dall'altro, della totale assenza di resipiscenza palesata da Battigaglia, dimostrata dal tentativo di ricondurre a terzi la provenienza dell'arma utilizzata per il compimento del tentato omicidio; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita, nel porre l'accento sull'atteggiamento asseritannente collaborativo da lui serbato, un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali;che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente pi~ ichel=g i