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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28334/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso; Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, riportandosi alla memoria depositata, per il rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili Ivana e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso depositando conclusioni e nota spese Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in subordine per la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata in data 29 aprile 2019 dal Tribunale cittadino con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore delle costituite parti civili per una serie di reati allo stesso ascritti.

1.1. Le imputazioni hanno ad oggetto: - la formazione ad opera del ricorrente di un falso testamento olografo a firma di [OSCURATO:PERSONA], nonno materno, datato 5 maggio 1946 e pubblicato per [OSCURATO:PERSONA] in data 14 luglio 2014 con cui il ricorrente era nominato erede universale e l'utilizzo dello stesso, traendo in inganno i funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Lecce per ottenere la intestazione in suo favore presso l'ufficio del Catasto una serie di immobili di proprietà delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] ed Ivana (capo B: art. 491 in relazione agli artt. 476, 482 cod. pen; capo D: artt.81,48,476,479,640 cod. pen.); -la sostituzione delle serrature di alcuni immobili di proprietà delle sorelle impedendo loro di avere accesso alla proprietà, con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili (Capo A: artt.81, 610, 61 n.1. cod. pen); -la accusa nei confronti dei fratelli e delle sorelle, pur consapevole della loro innocenza, del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose consistito nell'avere sostituito le serrature ad immobili che erano di sua proprietà (capo C: art. 368 cod. pen.).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi qui di seguito esposti.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ordinanza di rigetto della richiesta di una perizia volta ad accertare l'autenticità del testamento olografo.

In particolare, il Tribunale all'udienza del 14 gennaio 2019 aveva respinto siffatta richiesta ritenendo la non assoluta indispensabilità dell'accertamento ai fini del decidere.

La perizia richiesta aveva ad oggetto la datazione della carta e dell'inchiostro con cui il testamento era stata redatto nonché la attribuibilità della scrittura all'imputato; se infatti la carta e l'inchiostro utilizzati fossero risultati risalenti ad un periodo di poco posteriore alla morte del testatore, seppure il testamento fosse stato falso, non sarebbe stato attribuibile al ricorrente che a quell'epoca era poco più di un bambino.

A fronte del rigetto della richiesta, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione illogica e apparente concentrandosi unicamente sulla falsità dell'atto, considerandolo elemento già fortemente sintomatico della responsabilità dell'imputato. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento di una prova decisiva.

La Corte territoriale avrebbe omesso, non procedendo alla perizia, di disporre un accertamento decisivo in ragione delle diverse conclusioni cui erano giunti da un lato il consulente del Pubblico ministero, della parte civile e del perito di ufficio del procedimento civile (consulenze Frontini, Schirinzi e Zecca) e dall'altro quello della difesa dell'imputato (consulenza Borsellino).

La Corte ha omesso di motivare sulle specifiche censure contenute nell'atto di appello con le quali la difesa aveva lamentato che il consulente del PM aveva utilizzato poche scritture di comparazione, così come del resto le altre due consulenti Zecca e Schirinzi.

Inoltre, il consulente del Pubblico Ministero avrebbe utilizzato nella comparazione scritti che non erano attribuibili al defunto Elia, quanto piuttosto ad impiegati comunali che scrivevano di proprio pugno gli atti amministrativi che erano poi sottoscritti dal pubblico funzionario, nel caso di specie l'Elia.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione avuto riguardo ai reati di truffa e induzione in errore del pubblico funzionario mediante utilizzo di atto falso di cui al capo D).

Secondo la Corte territoriale il reato si sarebbe consumato attraverso la presentazione del falso testamento ai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate.

Tuttavia, se come afferma la stessa sentenza impugnata, l'Agenzia delle Entrate ha solo poteri certificativi e non è tenuta al controllo della veridicità dei dati forniti dal privato che richiede l'intestazione catastale, nella creazione della scheda il funzionario attesta unicamente di avere ricevuto un atto conforme al tipo per cui è ammessa la trascrizione, circostanza che si è correttamente verificata.

Conseguentemente la formazione della scheda catastale non ha comportato la falsa attestazione della veridicità del contenuto dell'atto con la conseguenza della mancata sussistenza della ipotesi di cui all'art. 48, 479 cod. pen.

Egualmente può dirsi insussistente il reato di truffa atteso che il soggetto raggirato e cioè il funzionario del catasto è un soggetto diverso dal soggetto danneggiato (le odierne parti civili). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo e il secondo motivo di ricorso - trattati unitamente in ragione della stretta connessione tra le due doglianze - sono manifestamente infondati, non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto e sui poteri/doveri del giudice di primo grado e di appello, qualora sollecitati dalla parte ad esercitare i propri poteri anche officiosi, di integrazione e rinnovazione dell'istruttoria.

1.1. Con riferimento all'art. 507 cod. proc. pen., questa Corte, con orientamento successivo e prevalente rispetto a quello richiamato in ricorso, ha chiarito che: "In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria. (ex multis Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020 (2021) Rv. 280301; Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, (2014), Rv. 259272).

In motivazione la sentenza ha ulteriormente evidenziato il carattere eccezionale dell'integrazione istruttoria del dibattimento, potendo essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili.

Conseguentemente mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto della richiesta la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità.

1.2. La richiesta avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. legittimamente respinta dal Tribunale di primo grado per le motivazioni suindicate, è stata riproposta dinanzi alla Corte di appello, quale richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Al riguardo: "Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230)"

1.3. Nel caso in esame la sentenza impugnata ha logicamente ed esaustivamente motivato le ragioni del rigetto della richiesta di perizia per: -la non decisività dell'accertamento, esistendo due relazioni tecniche e una perizia disposta in procedimento civile che hanno concordemente ravvisato la falsità del testamento olografo.

Si tratta di accertamenti diversi effettuati da consulenti che hanno operato autonomamente pervenendo al medesimo risultato.

Uno dei tre è il perito nominato nel processo civile avente ad oggetto la controversia ereditaria tra i fratelli Giangrande, del tutto indifferente agli esiti del processo; - la natura esplorativa e generica delle istanze difensive quanto alla idoneità dei possibili risultati da raggiungere con un nuovo accertamento peritale di natura grafica.

Le argomentazioni sin qui esposte risultano poi confortate, con specifico riferimento alla richiesta di perizia, dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (S.U., n. 39746 del 23/03/2017, A ed altro, Rv. 270936).

1.4. Infine, non coglie nel segno la doglianza relativa al travisamento delle consulenze tecniche utilizzate a fondamento della decisione.

Il travisamento di un accertamento tecnico peritale può ravvisarsi nell'assunzione di una prova inesistente o allorquando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità". (Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Rv. 274478).

Nel caso in esame le censure mosse attengono a rivalutare gli elementi analizzati nelle sentenze di merito con riferimento alle consulenze tecniche e si traducono in generiche censure di fatto non consentite in questa sede e peraltro non confortate da alcuna prova contraria.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le sentenze di merito con motivazione logica e non contraddittoria ai fini dell'accertamento della falsità dell'atto hanno evidenziato: -l'errore di aver preso a modello per la falsificazione la grafia del notaio che aveva redatto il testamento pubblico del 1946; - i nomi dei testimoni nelle firme apposte che appartengono alla stessa mano; - l'errore nella interpretazione della grafia delle firme apposte sul testamento Autentico e la indicazione nel falso testamento olografo il nome "allessandro" con la a minuscola e la doppia "I" perché nella grafia dell'originale la A in corsivo può essere confusa con "al";- la presenza di "varie cancellature, manomissioni, ritocchi e addirittura una correzione fatta con penna ad inchiostro grasso tipo bic" (consulenza Schirinzi) non disponibile alla data di apparente redazione del testamento; - la scarsa naturalezza del tratto nel tentativo di imitazione; - la presenza di righe tracciate a matita e poi cancellate. 2.11 terzo motivo risulta infondato.

2.1. La difesa ha contestato che la condotta di cui al capo C), ricondotta alla ipotesi di cui agli artt. 48, 476, 479 cod. pen. del falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato mediante induzione in errore del pubblico funzionario, possa ritenersi sussistente nel caso di specie.

Osserva al riguardo: se, come afferma la stessa sentenza impugnata, l'Agenzia delle Entrate ha solo poteri certificativi e non è tenuta al controllo della veridicità dei dati forniti dal privato che richiede l'intestazione catastale, ciò significa che nella creazione della scheda il funzionario attesta unicamente di avere ricevuto un atto conforme al tipo per cui è ammessa la trascrizione, circostanza che si è correttamente verificata; conseguentemente la formazione della scheda catastale non ha comportato la falsa attestazione della veridicità del contenuto dell'atto, né tantomeno la configurabilità della ipotesi di cui all'art. 48, 479 cod. pen. • Il motivo non si confronta, tuttavia, con le indicazioni di questa Corte che si è più volte pronunziata sulla qualificazione giuridica degli atti posti falsamente in essere da pubblici funzionari in prima persona o attraverso l'induzione in errore ad opera del privato, individuando una ricca casistica.

Con riferimento al caso di specie e alla specifica attività svolta dall'Ufficio catastale, questa Corte ha affermato che: "La nota di voltura catastale costituisce atto pubblico, caratterizzato non solo dal suo particolare contenuto di derivazione da altri atti, ma anche e soprattutto dall'esercizio di una tipica funzione dell'ufficio catastale, concernente sia la fonte da cui pronnana, sia l'opera dell'ufficio, sia i fatti caduti sotto la diretta percezione ed il diretto controllo del pubblico ufficiale, sia la costituzione di un titolo di credito di natura fiscale in favore dello Stato nei confronti del nuovo titolare della proprietà o del possesso dell'immobile, quale risulta individuato dall'eseguita voltura. (fattispecie in tema di falsità in nota di voltura catastale- Conf. in fattispecie di falso ideologico, 101318, anno 1966). (Sez. 5, n. 889 del 05/06/1967, (22/08/1967) Rv. 105244).

Il precedente richiamato, risalente ma in relazione al quale non sussistono sentenze successive in senso contrario, risulta quanto mai chiaro dal momento che evidenzia che la natura pubblicistica dell'atto posto in essere dal funzionario pubblico concerne:la fonte da cui promana; l'opera dell'ufficio; i fatti caduti sotto la diretta percezione e il diretto controllo del pubblico ufficiale; - la costituzione di un titolo di credito di natura fiscale in favore dello Stato nei confronti del nuovo proprietario che risulta individuato a seguito della voltura realizzata in tal caso attraverso la presentazione del falso testamento olografo pubblicato.

Le pronunzie successive di questa Corte chiamata a pronunziarsi sugli atti falsamente posti in essere dai pubblici funzionari dell'Ufficio del Catasto, sia pure con riferimento ad attività parzialmente diverse, appaiono del tutto conformi all'orientamento richiamato (Sez.5, n. 35006 del 17/06/2015 Rv. 265019 che ha qualificato ex artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta di un privato professionista il quale aveva indotto il funzionario del catasto a formare una falsa scheda di frazionamento di una particella dichiarando mendacemente di aver ricevuto l'incarico da tutti i proprietari dell'immobile interessato; Sez. 5, n. 40785 del 11/07/2013, Rv. 257202 che ha qualificato ex artt. 48 e 479 cod. pen., la condotta di colui che presenti all'Agenzia del territorio dichiarazioni e planimetrie dalle quali risulti, contrariamente al vero, che un immobile, già destinato a residenza turistico-alberghiera, sia ripartito, a seguito di interventi di ristrutturazione, in svariate distinte unità a destinazione residenziale, pur in assenza del mancato completamento delle strutture indispensabili per la fruibilità residenziale dell'immobile, inducendo così i funzionari della predetta Agenzia a formare una falsa scheda catastale.

Va infine evidenziato come la disciplina di cui agli art. 28 e ss.

D. Igs. 346/90 (in tema di imposte relative alle donazioni e alle successioni), nell'indicare analiticamente la procedura da seguire nella presentazione all'Agenzia dell'Entrate della documentazione relativa alla successione ereditaria, individua specificamente i controlli che l'Ufficio effettua in relazione ai documenti depositati ai fini della determinazione del credito maturato dallo Stato nei confronti dell'erede.

Ciò conferma, con riferimento al caso in esame, la corretta qualificazione giuridica operata nelle sentenze impugnate.

2.2. La difesa ha ritenuto inoltre la insussistenza del delitto di truffa in ragione della diversità della persona offesa e dei danneggiati dal reato.

Sul punto questa Corte ha chiarito che la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno (nella specie lo Stato) ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. (Fattispecie in cui l'imputato, esibendo documenti falsi, si era presentato presso un ufficio postale per riscuotere un rimborso IVA spettante ad altri). (Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Rv. 273820). 3.11 ricorso risulta dunque va rigettato anche con riferimento alla eccepita estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) (eccezione proposta per la prima volta in sede di discussione nel corso dell'udienza) dal momento che il ricorrente non ha considerato le sospensioni dei termini nel corso del processo i quali, sommati al termine di legge pari ad anni 7 e mesi 6, individuano il maturare della prescrizione alla data dell'8 marzo 2024.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili che si liquidano come da dispositivo.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3.600,00, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso; Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, riportandosi alla memoria depositata, per il rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese. Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili Ivana e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso depositando conclusioni e nota spese Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in subordine per la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata in data 29 aprile 2019 dal Tribunale cittadino con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore delle costituite parti civili per una serie di reati allo stesso ascritti. 1.1. Le imputazioni hanno ad oggetto: - la formazione ad opera del ricorrente di un falso testamento olografo a firma di [OSCURATO:PERSONA], nonno materno, datato 5 maggio 1946 e pubblicato per [OSCURATO:PERSONA] in data 14 luglio 2014 con cui il ricorrente era nominato erede universale e l'utilizzo dello stesso, traendo in inganno i funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Lecce per ottenere la intestazione in suo favore presso l'ufficio del Catasto una serie di immobili di proprietà delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] ed Ivana (capo B: art. 491 in relazione agli artt. 476, 482 cod. pen; capo D: artt.81,48,476,479,640 cod. pen.); -la sostituzione delle serrature di alcuni immobili di proprietà delle sorelle impedendo loro di avere accesso alla proprietà, con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili (Capo A: artt.81, 610, 61 n.1. cod. pen); -la accusa nei confronti dei fratelli e delle sorelle, pur consapevole della loro innocenza, del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose consistito nell'avere sostituito le serrature ad immobili che erano di sua proprietà (capo C: art. 368 cod. pen.). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi qui di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ordinanza di rigetto della richiesta di una perizia volta ad accertare l'autenticità del testamento olografo. In particolare, il Tribunale all'udienza del 14 gennaio 2019 aveva respinto siffatta richiesta ritenendo la non assoluta indispensabilità dell'accertamento ai fini del decidere. La perizia richiesta aveva ad oggetto la datazione della carta e dell'inchiostro con cui il testamento era stata redatto nonché la attribuibilità della scrittura all'imputato; se infatti la carta e l'inchiostro utilizzati fossero risultati risalenti ad un periodo di poco posteriore alla morte del testatore, seppure il testamento fosse stato falso, non sarebbe stato attribuibile al ricorrente che a quell'epoca era poco più di un bambino. A fronte del rigetto della richiesta, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione illogica e apparente concentrandosi unicamente sulla falsità dell'atto, considerandolo elemento già fortemente sintomatico della responsabilità dell'imputato. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento di una prova decisiva. La Corte territoriale avrebbe omesso, non procedendo alla perizia, di disporre un accertamento decisivo in ragione delle diverse conclusioni cui erano giunti da un lato il consulente del Pubblico ministero, della parte civile e del perito di ufficio del procedimento civile (consulenze Frontini, Schirinzi e Zecca) e dall'altro quello della difesa dell'imputato (consulenza Borsellino). La Corte ha omesso di motivare sulle specifiche censure contenute nell'atto di appello con le quali la difesa aveva lamentato che il consulente del PM aveva utilizzato poche scritture di comparazione, così come del resto le altre due consulenti Zecca e Schirinzi. Inoltre, il consulente del Pubblico Ministero avrebbe utilizzato nella comparazione scritti che non erano attribuibili al defunto Elia, quanto piuttosto ad impiegati comunali che scrivevano di proprio pugno gli atti amministrativi che erano poi sottoscritti dal pubblico funzionario, nel caso di specie l'Elia. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione avuto riguardo ai reati di truffa e induzione in errore del pubblico funzionario mediante utilizzo di atto falso di cui al capo D). Secondo la Corte territoriale il reato si sarebbe consumato attraverso la presentazione del falso testamento ai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate. Tuttavia, se come afferma la stessa sentenza impugnata, l'Agenzia delle Entrate ha solo poteri certificativi e non è tenuta al controllo della veridicità dei dati forniti dal privato che richiede l'intestazione catastale, nella creazione della scheda il funzionario attesta unicamente di avere ricevuto un atto conforme al tipo per cui è ammessa la trascrizione, circostanza che si è correttamente verificata. Conseguentemente la formazione della scheda catastale non ha comportato la falsa attestazione della veridicità del contenuto dell'atto con la conseguenza della mancata sussistenza della ipotesi di cui all'art. 48, 479 cod. pen. Egualmente può dirsi insussistente il reato di truffa atteso che il soggetto raggirato e cioè il funzionario del catasto è un soggetto diverso dal soggetto danneggiato (le odierne parti civili). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo e il secondo motivo di ricorso - trattati unitamente in ragione della stretta connessione tra le due doglianze - sono manifestamente infondati, non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto e sui poteri/doveri del giudice di primo grado e di appello, qualora sollecitati dalla parte ad esercitare i propri poteri anche officiosi, di integrazione e rinnovazione dell'istruttoria. 1.1. Con riferimento all'art. 507 cod. proc. pen., questa Corte, con orientamento successivo e prevalente rispetto a quello richiamato in ricorso, ha chiarito che: "In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria. (ex multis Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020 (2021) Rv. 280301; Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, (2014), Rv. 259272). In motivazione la sentenza ha ulteriormente evidenziato il carattere eccezionale dell'integrazione istruttoria del dibattimento, potendo essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili. Conseguentemente mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto della richiesta la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità. 1.2. La richiesta avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. legittimamente respinta dal Tribunale di primo grado per le motivazioni suindicate, è stata riproposta dinanzi alla Corte di appello, quale richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Al riguardo: "Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230)" 1.3. Nel caso in esame la sentenza impugnata ha logicamente ed esaustivamente motivato le ragioni del rigetto della richiesta di perizia per: -la non decisività dell'accertamento, esistendo due relazioni tecniche e una perizia disposta in procedimento civile che hanno concordemente ravvisato la falsità del testamento olografo. Si tratta di accertamenti diversi effettuati da consulenti che hanno operato autonomamente pervenendo al medesimo risultato. Uno dei tre è il perito nominato nel processo civile avente ad oggetto la controversia ereditaria tra i fratelli Giangrande, del tutto indifferente agli esiti del processo; - la natura esplorativa e generica delle istanze difensive quanto alla idoneità dei possibili risultati da raggiungere con un nuovo accertamento peritale di natura grafica. Le argomentazioni sin qui esposte risultano poi confortate, con specifico riferimento alla richiesta di perizia, dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (S.U., n. 39746 del 23/03/2017, A ed altro, Rv. 270936). 1.4. Infine, non coglie nel segno la doglianza relativa al travisamento delle consulenze tecniche utilizzate a fondamento della decisione. Il travisamento di un accertamento tecnico peritale può ravvisarsi nell'assunzione di una prova inesistente o allorquando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità". (Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Rv. 274478). Nel caso in esame le censure mosse attengono a rivalutare gli elementi analizzati nelle sentenze di merito con riferimento alle consulenze tecniche e si traducono in generiche censure di fatto non consentite in questa sede e peraltro non confortate da alcuna prova contraria. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le sentenze di merito con motivazione logica e non contraddittoria ai fini dell'accertamento della falsità dell'atto hanno evidenziato: -l'errore di aver preso a modello per la falsificazione la grafia del notaio che aveva redatto il testamento pubblico del 1946; - i nomi dei testimoni nelle firme apposte che appartengono alla stessa mano; - l'errore nella interpretazione della grafia delle firme apposte sul testamento Autentico e la indicazione nel falso testamento olografo il nome "allessandro" con la a minuscola e la doppia "I" perché nella grafia dell'originale la A in corsivo può essere confusa con "al";- la presenza di "varie cancellature, manomissioni, ritocchi e addirittura una correzione fatta con penna ad inchiostro grasso tipo bic" (consulenza Schirinzi) non disponibile alla data di apparente redazione del testamento; - la scarsa naturalezza del tratto nel tentativo di imitazione; - la presenza di righe tracciate a matita e poi cancellate. 2.11 terzo motivo risulta infondato. 2.1. La difesa ha contestato che la condotta di cui al capo C), ricondotta alla ipotesi di cui agli artt. 48, 476, 479 cod. pen. del falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato mediante induzione in errore del pubblico funzionario, possa ritenersi sussistente nel caso di specie. Osserva al riguardo: se, come afferma la stessa sentenza impugnata, l'Agenzia delle Entrate ha solo poteri certificativi e non è tenuta al controllo della veridicità dei dati forniti dal privato che richiede l'intestazione catastale, ciò significa che nella creazione della scheda il funzionario attesta unicamente di avere ricevuto un atto conforme al tipo per cui è ammessa la trascrizione, circostanza che si è correttamente verificata; conseguentemente la formazione della scheda catastale non ha comportato la falsa attestazione della veridicità del contenuto dell'atto, né tantomeno la configurabilità della ipotesi di cui all'art. 48, 479 cod. pen. • Il motivo non si confronta, tuttavia, con le indicazioni di questa Corte che si è più volte pronunziata sulla qualificazione giuridica degli atti posti falsamente in essere da pubblici funzionari in prima persona o attraverso l'induzione in errore ad opera del privato, individuando una ricca casistica. Con riferimento al caso di specie e alla specifica attività svolta dall'Ufficio catastale, questa Corte ha affermato che: "La nota di voltura catastale costituisce atto pubblico, caratterizzato non solo dal suo particolare contenuto di derivazione da altri atti, ma anche e soprattutto dall'esercizio di una tipica funzione dell'ufficio catastale, concernente sia la fonte da cui pronnana, sia l'opera dell'ufficio, sia i fatti caduti sotto la diretta percezione ed il diretto controllo del pubblico ufficiale, sia la costituzione di un titolo di credito di natura fiscale in favore dello Stato nei confronti del nuovo titolare della proprietà o del possesso dell'immobile, quale risulta individuato dall'eseguita voltura. (fattispecie in tema di falsità in nota di voltura catastale- Conf. in fattispecie di falso ideologico, 101318, anno 1966). (Sez. 5, n. 889 del 05/06/1967, (22/08/1967) Rv. 105244). Il precedente richiamato, risalente ma in relazione al quale non sussistono sentenze successive in senso contrario, risulta quanto mai chiaro dal momento che evidenzia che la natura pubblicistica dell'atto posto in essere dal funzionario pubblico concerne:la fonte da cui promana; l'opera dell'ufficio; i fatti caduti sotto la diretta percezione e il diretto controllo del pubblico ufficiale; - la costituzione di un titolo di credito di natura fiscale in favore dello Stato nei confronti del nuovo proprietario che risulta individuato a seguito della voltura realizzata in tal caso attraverso la presentazione del falso testamento olografo pubblicato. Le pronunzie successive di questa Corte chiamata a pronunziarsi sugli atti falsamente posti in essere dai pubblici funzionari dell'Ufficio del Catasto, sia pure con riferimento ad attività parzialmente diverse, appaiono del tutto conformi all'orientamento richiamato (Sez.5, n. 35006 del 17/06/2015 Rv. 265019 che ha qualificato ex artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta di un privato professionista il quale aveva indotto il funzionario del catasto a formare una falsa scheda di frazionamento di una particella dichiarando mendacemente di aver ricevuto l'incarico da tutti i proprietari dell'immobile interessato; Sez. 5, n. 40785 del 11/07/2013, Rv. 257202 che ha qualificato ex artt. 48 e 479 cod. pen., la condotta di colui che presenti all'Agenzia del territorio dichiarazioni e planimetrie dalle quali risulti, contrariamente al vero, che un immobile, già destinato a residenza turistico-alberghiera, sia ripartito, a seguito di interventi di ristrutturazione, in svariate distinte unità a destinazione residenziale, pur in assenza del mancato completamento delle strutture indispensabili per la fruibilità residenziale dell'immobile, inducendo così i funzionari della predetta Agenzia a formare una falsa scheda catastale. Va infine evidenziato come la disciplina di cui agli art. 28 e ss. D. Igs. 346/90 (in tema di imposte relative alle donazioni e alle successioni), nell'indicare analiticamente la procedura da seguire nella presentazione all'Agenzia dell'Entrate della documentazione relativa alla successione ereditaria, individua specificamente i controlli che l'Ufficio effettua in relazione ai documenti depositati ai fini della determinazione del credito maturato dallo Stato nei confronti dell'erede. Ciò conferma, con riferimento al caso in esame, la corretta qualificazione giuridica operata nelle sentenze impugnate. 2.2. La difesa ha ritenuto inoltre la insussistenza del delitto di truffa in ragione della diversità della persona offesa e dei danneggiati dal reato. Sul punto questa Corte ha chiarito che la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno (nella specie lo Stato) ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. (Fattispecie in cui l'imputato, esibendo documenti falsi, si era presentato presso un ufficio postale per riscuotere un rimborso IVA spettante ad altri). (Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Rv. 273820). 3.11 ricorso risulta dunque va rigettato anche con riferimento alla eccepita estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) (eccezione proposta per la prima volta in sede di discussione nel corso dell'udienza) dal momento che il ricorrente non ha considerato le sospensioni dei termini nel corso del processo i quali, sommati al termine di legge pari ad anni 7 e mesi 6, individuano il maturare della prescrizione alla data dell'8 marzo 2024. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili che si liquidano come da dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3.600,00, oltre
Sentenza Cassazione n. 28334/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris