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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27796/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato parzialmente l'istanza di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati giudicati con sei sentenze irrevocabili, applicando la disciplina del reato continuato soltanto in relazione a due pronunce del Tribunale di Forlì, rigettando nel resto la richiesta.

2. Ritenuto che il motivo dedotto devolve censura (vizio di motivazione) inammissibile in sede di legittimità in quanto genericamente formulatct, senza confrontarsi con il contenuto del provvedimento censurato che, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica (cfr. pagg. 2 e 3 dell'ordinanza), ha considerato l'ampio lasso temporale in cui si collocano le condotte (dal 2008 al 2015)g la diversità delle modalità operative ritenendo, piuttosto le condotte espressione di una generale condotta di vita orientata alla commissione di illeciti. 2.1.Ritenuto che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'omogeneità dei titoli di reato (nella specie frodi attuate secondo la difesa, con artifici e raggiri omogenei, nei confronti delle persone offese), in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

2.2. Rilevato che, comunque, si prospetta, per una parte delle osservazioni svolte, una censura in fatto diretta ad ottenere la rivisitazione del giudizio di merito del giudice dell'esecuzione, valorizzando alcuni elementi indicatori da valutare diversamente, non consentita a questa Corte in sede di legittimità, a fronte di motivazione non manifestamente illogica e immune da censure.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato parzialmente l'istanza di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati giudicati con sei sentenze irrevocabili, applicando la disciplina del reato continuato soltanto in relazione a due pronunce del Tribunale di Forlì, rigettando nel resto la richiesta. 2. Ritenuto che il motivo dedotto devolve censura (vizio di motivazione) inammissibile in sede di legittimità in quanto genericamente formulatct, senza confrontarsi con il contenuto del provvedimento censurato che, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica (cfr. pagg. 2 e 3 dell'ordinanza), ha considerato l'ampio lasso temporale in cui si collocano le condotte (dal 2008 al 2015)g la diversità delle modalità operative ritenendo, piuttosto le condotte espressione di una generale condotta di vita orientata alla commissione di illeciti. 2.1.Ritenuto che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'omogeneità dei titoli di reato (nella specie frodi attuate secondo la difesa, con artifici e raggiri omogenei, nei confronti delle persone offese), in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 2.2. Rilevato che, comunque, si prospetta, per una parte delle osservazioni svolte, una censura in fatto diretta ad ottenere la rivisitazione del giudizio di merito del giudice dell'esecuzione, valorizzando alcuni elementi indicatori da valutare diversamente, non consentita a questa Corte in sede di legittimità, a fronte di motivazione non manifestamente illogica e immune da censure. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere esten
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