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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15018/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a due gruppi di condanne per cui, in sede di cognizione, tale unicità era già stata ritenuta sussistente e che erano relative a diverse violazioni della disciplina contenuta nel T.U. stup., ritenendo tali condanne esser state commesse a notevole distanza temporale tra loro e in un diverso contesto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso.

La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità, ribadendo la fondatezza di tutte le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate.

Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste.

Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni (v. p. 3, 4 cpv. del provvedimento impugnato, ove si evidenzia la diversità delle fattispecie poste in essere) ed espressione di una ampia propensione alla delinquenza; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell'esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano entro un arco temporale davvero esteso (le singole condotte di spaccio di cui alle sentenze nn. da 1 a 5, come indicate nell'ordinanza oggetto di gravame, tra cui veniva riconosciuto il vincolo de quo, erano commesse molto prima, rispetto alla costituzione e all'operatività del sodalizio punito con la sentenza di cui al n. 7, posto in continuazione con i reati dì cui alla condanna n. 6, cosi enumerate nel provvedimento impugnato) così divenendo viepiù impensabile la auspicata preventiva ideazione unitaria.

La motivazione sulla quale si basa l'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a due gruppi di condanne per cui, in sede di cognizione, tale unicità era già stata ritenuta sussistente e che erano relative a diverse violazioni della disciplina contenuta nel T.U. stup., ritenendo tali condanne esser state commesse a notevole distanza temporale tra loro e in un diverso contesto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità, ribadendo la fondatezza di tutte le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione. 3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni (v. p. 3, 4 cpv. del provvedimento impugnato, ove si evidenzia la diversità delle fattispecie poste in essere) ed espressione di una ampia propensione alla delinquenza; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell'esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano entro un arco temporale davvero esteso (le singole condotte di spaccio di cui alle sentenze nn. da 1 a 5, come indicate nell'ordinanza oggetto di gravame, tra cui veniva riconosciuto il vincolo de quo, erano commesse molto prima, rispetto alla costituzione e all'operatività del sodalizio punito con la sentenza di cui al n. 7, posto in continuazione con i reati dì cui alla condanna n. 6, cosi enumerate nel provvedimento impugnato) così divenendo viepiù impensabile la auspicata preventiva ideazione unitaria. La motivazione sulla quale si basa l'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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