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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 20300/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 15 dicembre 2023, con cui veniva respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), emesso nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 30 giugno 2021.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro della Giustizia, con cui si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., soffermandosi diffusamente sulla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della cosca 'ndranghetistica Pesce di Rosarno, della quale il ricorrente era un esponente apicale.

Ritenuto che i riferimenti difensivi al ruolo di attuale marginalità assunto da Ferraro rispetto al suo ambiente criminale di provenienza non appaiono decisivi ai fini dell'inquadramento della sua posizione all'interno del sodalizio 'ndranghetistico rosarnese, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01).

Ritenuto, per altro verso, che non è possibile dubitare della persistente operatività della consorteria 'ndranghetistica rosarnese nella quale Ferraro aveva militato nel corso degli anni, divenendone, come detto, uno degli elementi di spicco, che risultava attestata dalle note informative richiamate nel provvedimento impugnato, in cui si dava atto delle numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo e del fatto che diversi sodali del ricorrente, negli ultimi anni, erano stati arrestati.

Ritenuto che, ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 15 dicembre 2023, con cui veniva respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), emesso nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 30 giugno 2021. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro della Giustizia, con cui si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., soffermandosi diffusamente sulla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della cosca 'ndranghetistica Pesce di Rosarno, della quale il ricorrente era un esponente apicale. Ritenuto che i riferimenti difensivi al ruolo di attuale marginalità assunto da Ferraro rispetto al suo ambiente criminale di provenienza non appaiono decisivi ai fini dell'inquadramento della sua posizione all'interno del sodalizio 'ndranghetistico rosarnese, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01). Ritenuto, per altro verso, che non è possibile dubitare della persistente operatività della consorteria 'ndranghetistica rosarnese nella quale Ferraro aveva militato nel corso degli anni, divenendone, come detto, uno degli elementi di spicco, che risultava attestata dalle note informative richiamate nel provvedimento impugnato, in cui si dava atto delle numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo e del fatto che diversi sodali del ricorrente, negli ultimi anni, erano stati arrestati. Ritenuto che, ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveg
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