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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01961/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 5) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.

Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche, della conversione delle pene detentive e della esclusione della recidiva è: - manifestamente infondato in presenza (pag. 7) di una motivazione esente da evidenti illogicità per le circostanze attenuanti generiche, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; in presenza di una motivazione che ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio di cui all'art.131 bis cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva e della conversione delle pene detentiva argomentazioni logiche e ineccepibili (l'imputato non è infatti pervenuto ad alcun segnale di resipiscenza e di comprensione del disvalore della propria condotta e il suo atteggiamento pare piuttosto riconducibile all'assunzione di alcol e alla sua indole violenta, quale desumibile dalle condanne penali e da lui già riportate) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; - altresì generico non indicando gli specifici punti della sentenza oggetto di censura.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 5) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della condizione di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche, della conversione delle pene detentive e della esclusione della recidiva è: - manifestamente infondato in presenza (pag. 7) di una motivazione esente da evidenti illogicità per le circostanze attenuanti generiche, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; in presenza di una motivazione che ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio di cui all'art.131 bis cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva e della conversione delle pene detentiva argomentazioni logiche e ineccepibili (l'imputato non è infatti pervenuto ad alcun segnale di resipiscenza e di comprensione del disvalore della propria condotta e il suo atteggiamento pare piuttosto riconducibile all'assunzione di alcol e alla sua indole violenta, quale desumibile dalle condanne penali e da lui già riportate) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; - altresì generico non indicando gli specifici punti della sentenza oggetto di censura.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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