CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44058/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Ramponi era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una bicicletta. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che erroneamente era stato ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione sulla base dell'omessa indicazione della res da parte dell'imputato; sul punto la Corte di appello, pur dando atto della possibilità che la principale preoccupazione di Ramponi fosse quella di non vedersi contestata una denuncia per evasione, aveva tuttavia rilevato che l'imputato non avesse mai fornito allegazione alcuna in merito alla provenienza del bene, motivazione contraddittoria ed illogica nella parte in cui non valorizzava il dubbio sulla rappresentazione della eventualità della provenienza delittuosa del bene da parte di Ramponi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che la sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione è stata desunta dal non avere il ricorrente mai fornito spiegazioni su come era entrato in possesso del bene; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. , P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](rss