CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 luglio 2025 il Tribunale di Pavia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da porre in continuazione con la condanna emessa dal Tribunale di Pavia con la sentenza n. 471 del 2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara P.Q.M¦trià