CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 22789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24150/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 80 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 4 8 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] III di Roma , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1316/04/15, depositata il 6 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 1316/04/15 del 06 / 0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale del Lazio(di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 80 s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n . 188/28/13, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con memoria depositata in data 06/06/2023 la società contribuente ha dedotto di avere definito la lite ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225; 2. appare necessario disporre rinvio a nuovo ruolo affinché l’Agenzia delle entrate deduca in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine a quanto sopra indicato nel termine di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordi