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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26183/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 del TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Bari il 13 ottobre 2025, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata di anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Noicattaro il 13 ottobre 2025.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e si contesta la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato perché generico, dovendo richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 33145 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279842), secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 comma 50 della legge n. 103 del 2017, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, dovendo la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444 comma 2 cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.

Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione di legge con riferimento alla disposta confisca del danaro sequestrato, è manifestamente infondato, avendo il giudice del patteggiamento adeguatamente spiegato (pagina 3 della sentenza impugnata) le ragioni per cui si è proceduto alla confisca della somma di 9.500 euro in sequestro, ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. avuto riguardo alla manifesta sproporzione del denaro rispetto al reddito dell'imputato e all'assenza di valide giustificazioni circa la provenienza della predetta somma.

Ritenuto che sul punto la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone, invero in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 del TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Bari il 13 ottobre 2025, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata di anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Noicattaro il 13 ottobre 2025. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e si contesta la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato perché generico, dovendo richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 33145 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279842), secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 comma 50 della legge n. 103 del 2017, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, dovendo la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444 comma 2 cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione di legge con riferimento alla disposta confisca del danaro sequestrato, è manifestamente infondato, avendo il giudice del patteggiamento adeguatamente spiegato (pagina 3 della sentenza impugnata) le ragioni per cui si è proceduto alla confisca della somma di 9.500 euro in sequestro, ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. avuto riguardo alla manifesta sproporzione del denaro rispetto al reddito dell'imputato e all'assenza di valide giustificazioni circa la provenienza della predetta somma. Ritenuto che sul punto la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone, invero in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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