CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 13866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore- intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 630/2023 depositata il 18/01/2023NONCHE’sul ricorso iscritto al n. 8122/2026 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Marino– ricorrente –controNumero registro generale 13456/2023Numero sezionale 3582/2026Numero di raccolta generale 13866/2026Data pubblicazione 13/05/2026Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentantepro-tempore- intimata -avverso la sentenza n. 630/2023 della Corte Giustizia tributaria di II gradodella Campania depositata il 18.03.2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso per revocazione l’Agenzia delle Entrate Riscossionechiedeva la revoca della sentenza n. 1231/2022 emessa dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania depositata il28/01/2022.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania rigettava ilricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusionedelle spese processuali liquidate in € 250,00.2. Avverso la pronuncia n. 630/2023 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Campania in data 24 ottobre 2022, depositatail giorno 18 gennaio 2023, non notificata, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] un primo ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo diricorso, illustrato con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata.4. Con ulteriore ricorso del 30.05.2026 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentavanuova impugnazione avverso la predetta sentenza n. 630/2023 della Cortedi giustizia Tributaria di II grado della Campania, dolendosi sempre dellastatuizione sulle spese per mancata applicazione dei parametri forensi.5. La discussione di entrambi i ricorsi è stata fissata dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 28 aprile 2026, ai sensidegli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 13456/2023Numero sezionale 3582/2026Numero di raccolta generale 13866/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In primo luogo, il Collegio dispone la riunione del ricorso n. 8122/2026R.G. al ricorso n. 13456/2023 R.G., ritenendo sussistenti i presupposti dicui all’art. 274 c.p.c., atteso che trattasi di due ricorsi avverso lamedesima pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania, e di cui il secondo – per stessa ammissione della difesa diparte ricorrente – “per mero errore informatico è stato iscritto a ruolo ilgiudizio al quale è stato assegnato il n.r.g. indicato in epigrafe contenentelo stesso ricorso e gli stessi allegati di cui al giudizio già iscritto nel 2023n.r.g. 13456”.2. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del nuovo ricorsopresentato dalla ricorrente avverso la medesima pronuncia n. 630/2023della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania in difettodella notifica dell’atto introduttivo del giudizio a controparte, nonessendovi prova agli atti.Invero, la stessa parte ricorrente ha precisato di essere incorsa in errorenella nuova iscrizione del medesimo ricorso in cassazione che aveva giàdato origine al procedimento n.13456/2023 RG, tanto da aver rinunciatoai termini ex art. 377 c.p.c. comma 2 come da dichiarazione depositata indata 15.04.2026 per consentire la trattazione unitaria dei dueprocedimenti.3. Per quanto riguarda il procedimento avente n. 13456/2023 RG, conl’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “Mancata applicazione deiparametri forensi e del principio dell’equo compenso - Violazione o falsaapplicazione degli art. 13 c. 7 e art. 13 bis L.247/2012, art. 4 comma 1del D.M.55/2014 come novellato prima dal D.M. 27/2018, aggiornati alD.M. n. 147 del 13/08/2022, art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre2012 n. 247, art. 91, 132 comma 2 n.4 cpc, in relazione all’art. 360 n.3 e4”, avendo i giudici regionali liquidato le spese di lite senza rispettare iminimi tariffari.Numero registro generale 13456/2023Numero sezionale 3582/2026Numero di raccolta generale 13866/2026Data pubblicazione 13/05/20264. Il motivo è fondato.4.1. Ai fini della decisione, si deve dare conto che la sentenza impugnata,ritualmente prodotta in atti, ha effettivamente provveduto alla liquidazionedelle spese di lite in modo forfettario ed immotivato.Nella decisione di secondo grado, infatti, si afferma che: “La conseguenzaè il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione dellespese processuali che si liquidano in complessivi € 250,00, oltre oneri edaccessori da distrarsi a favore del difensore antistatario” (cfr. pag. 3 dellasentenza).4.2. In diritto, si può richiamare innanzitutto la più recente Cass., sez. 2,sent. n. 14146 del 27/05/2025, secondo cui l'inderogabilità dei parametriminimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato operaretroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizionedel giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata,dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattivitàdel principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese,dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione conriferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a taledata la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Edancora, Cass.,sez. 2, ord. n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 - 01), hastabilito che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi deld.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice,contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non èsoggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametriindicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili leragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuitàquello secondo cui in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parteNumero registro generale 13456/2023Numero sezionale 3582/2026Numero di raccolta generale 13866/2026Data pubblicazione 13/05/2026vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetariadegli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dareadeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da luioperata (cfr. da ultimo Cass., sez. 3, ord. n. 19718 del 16/07/2025; inprecedenza vds. anche sez. 2, ord. n. 22762 del 27/07/2023).Occorre inoltre ribadire che qualora – come nel caso di specie è avvenuto,trattandosi di sentenza depositata il 18.01.2023 - la liquidazione deicompensi professionali e delle spese di lite avviene in base ai parametri dicui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni il giudice non puòscendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattereinderogabile (Cass., sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023).5. Invero, come precisato in sede di ricorso il valore della lite noncontestato dalle parti ammontava ad € 192.032,00 essendo stateimpugnate numerose cartelle esattoriali e pertanto la liquidazione dellespese ai valori minimi non era rispettosa dello scaglione di riferimento,che per quel valore di lite prevede un minimo nettamente superiore aquello liquidato e comunque non esplicitava i motivi di una liquidazionecosì modesta.6. La pronuncia impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda ad una nuova liquidazione delle spese di lite,tenendo conto dei principi sopra espressi. Il giudice del rinvio provvederàaltresì sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.Mpronunziando nei giudizi come sopra riuniti RG. n. 13456/2023 e8122/2026, accoglie il ricorso di cui al giudizio R.G. 13456/2023; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cui rimette anchela liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 13456/2023Numero sezionale 3582/2026Numero di raccolta generale 13866/2026Data pubblicazione 13/05/2026Pronunziando sul ricorso di cui al giudizio R.G. 8122/2026, dichiarainammissibile tale ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quelloprevisto per il ricorso da ultimo indicato, a norma del comma 1 — bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente