CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00110/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe CINTURRINO, Santi CINTURRINO, Flavia [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat i e difes i da gli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procur e in calce alricorso; -ricorrenti- nei confronti di CarmeloDAVÌ’, Giorgia DAVÌ’ ; rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procur e su fogli separati allegati alcontroricorso; -controricorrenti- A.C. 05.07.2023 N. R.G. 00110/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 452/2021 del la CORTE d ’ APPELLO di MESSINA, depositata il 1 3 ottobre 2021 , notificata il 2 6 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 13 ottobre 2021, n. 452, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 20 aprile 2017 dal Tribunale della stessa città, con cui era stata rigettata l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (e proseguita dai suoi eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])al precetto con cui i coniugi Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale, era poi succeduta, oltre al primo, [OSCURATO:PERSONA]) gli avevano intimato di dare esecuzione allacondanna di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggiosu una strada rurale carrabile , sulla base di una sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale di Messina in data10 dicembre 2008, confermativa di unaprecedente sentenza del locale Tribunale del 4 giugno 2002. Il giudice d’appello – « rilevata l’inammissibilità di qualunque questione afferente la sussistenza del diritto azionato, perché definitivamente accertato»(p. 4 della sentenza impugnata) e rigettata l’eccezionepreliminare di prescrizione – , quanto alla dedotta illegalità del contenuto della servitù e allasua contrarietà ai requisiti di stabilità e sicurezza, ha ritenuto che la deduzione era «inammissibile, perché già effettuata in sede di giudizio di merito ed ivi definitivamenterisolta in senso negativo » (p.4 sentenza cit. ) ; quanto all a dedotta impossibilità di eseguire l’ordine di reintegrazione , ha parimenti reputato che «trattasi di una riproposizione in termini più accentuati della prospettata doglianza, tesa con tutta evidenza a procrastinare una mortificazione di un diritto riconosciuto giudizialmente » (pp.4 - 5, sentenza cit.). A.C. 05.07.2023 N. R.G. 00110/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Solo ad abundantiam, la Corte messinese ha aggiunto che, ai sensi dell’art. 1145, secondo comma, cod. civ., nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto a beni appartenenti al pubblico demanio, sicché, nella fattispecie, era irrilevantela circostanza che la strada oggettodel possesso di servitù reintegrando, oltre che passare per ilfondo dell’opponente, transitava, per un tratto, anche nell’alveo di un torrentecon esso confinante. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Santi C inturrino e F lavia di N uzzo , sulla base di cinque motivi. Rispondonocon controricorso Carmelo e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorsoè stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. I ricorrentihanno depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.96, 97 e 93 del R.D. 25 luglio 1904, n.523, «anche in relazione all’art. 2 del suddetto d.P.R., nonché in relazione all’art.615 cod. proc.civ. (ed in rapporto all’art. 617 cod. proc. civ.)». 1.2. Con il secondo motivo viene denunc iata v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1145, secondo comma, cod. civ., « anche in relazione all’art. 2 del suddettod.P.R., nonché in relazione all ’ art.615 cod. proc civ. (ed in rapporto all’art. 617 cod. proc. civ.)». 1.3. Con il te rzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ.,per mancata esposizione delle ragioni poste a sostegno della decisione, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ.. 1.4. Con il quarto motivo viene denunciata vio lazione e falsa applicazione dell’art. 612 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. A.C. 05.07.2023 N. R.G. 00110/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.5.Con il qu into motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. 2. I motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione– son o manifestamente inammissibili. 2.1. Con essi vengono ribadite le deduzioni, già formulate nel giudizio di merito, in ordine al contenuto illecito del diritto giudizialmentericonosciuto a Carmelo e Gi ulia Davì e all’impossibilità giuridica di ottemperare all’ordine di reintegrazione nel possesso della servitù: ciò, in quanto sia l’osservanza dell’ordine sia l’ esercizio del diritto postulerebbero il compimento di lavori od opere diret te ad alterare la forma, le dimensionio la resistenza dell’argine del torrente, lungo il cui alveo dovrebbe svolgersi il passaggio carrabile ; tali lavori ed opere, però, sarebberovietati dalla legge con sanzione di carattere penale, sicché, in sostanza, l’esecuzione del provvedimento giudiziale di reintegrazione si tradurrebbe nellacommissione di un reato. Non assumerebbe rilievo , in senso contrario, la disposizione di cui all’art.1145, secondo comma, cod. civ., la quale, nella concreta applicazione giurisprudenziale, avrebbe trovato operatività con riguardo alle strade pubbliche e vicinali, nonché in ordine ai beni mobili demaniali, ma non potrebbe essere invocato a l fin e di considerare legittima l’esecuzionedi un’ opera sul demanio fluviale e torrentizio , il cui divietoè assistito da sanzione penale. In ogni caso, ai fini dell’esecuzione dell’ordine sarebbe stato necessario quanto meno un provvedimentoautorizzativo della pubblica amministrazionecompetente, nella specie mancante. 2.2. Il complesso delle d eduzioni svolte tende, in sintesi , ad evidenziarela sussistenza di fatti impeditivi del diritto giudizialmente accertato a favore degli opposti e consacrato in un provvedimento giudiziale passato in giudicato (la sentenza del 2008 della Corte d’appello di Messina) da loro postolegittimamente in esecuzione. A.C. 05.07.2023 N. R.G. 00110/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Poiché si tratta di fatti impeditivi non sopravvenuti al titolo esecutivo, deve escludersi l’ammissibilità del l a loro deduzione dinanzi al giudice dell’esecuzione e dell’opposizione esecutiva, avuto riguardo al principio generale per cui , in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo(ex aliis, Cass. 14/02/2013, n. 3667; Cass.18/02/2015, n. 3277; Cass. 14/02/2020, n. 3716). Corretta in iure appare , dunque , l’ affermazione con cui la Corte territoriale, prima di argomentare, ad abundantiam, sull’applicabilità dell’art. 1145, secondo comma, cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibili, perché già risolte in senso negativoin sede di cognizione, tanto la questione sulla illegalità del contenuto della servitù, quanto quelle sulla non eseguibilità dell’ordine di re integrazione , quale riproposizione della medesima doglianza, tesa a “ mortifica re” il già avvenutoriconoscimento giudiziale del diritto. 2.3. Quanto evidenziato rende inammissibil i tu tte le doglianze prospettate. Va, tuttavia, aggiunto che il terzo e il quinto motivo – con i quali viene denunciato, rispettivamente, difetto motivazionale e omissione di fatto decisivo e controverso – presentano ulteriori e autonome ragionidi inammissibilità. Con riguardo al terzo motivo, va infatti ricordato che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c od. proc. civ. , introdotta dall'art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla motivazione può investire esclusivamente l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, sicché il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell'esistenza A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 00110/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. , Sez. U n . , 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257 e Cass. 12/10/2017, n. 23940). Nel caso di specie, i ricorrenti non denunciano la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,né «motivazione apparente, perplessa o d obiettivamente incomprensibile», né un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», ma lamentano che il giudice del merito si sia limitato ad u n a motivazione in fatto, senza dare conto del regime giuridico dei beni del demanio fluviale e torrentizio. Il difetto motivazionale denunciatoappartiene, dunque, dal punto di vista della prospettazione, alla sfera della sufficienza e non a quella della esistenza o della coerenza della motivazione, con conseguente inammissibilità della doglianza. 2.4.Con riferimento al quinto motivo va invece rammentato che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma sopra citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c od. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761). In altre parole, deve trattarsi di un pre ciso accadimento o d i una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 A.C. 05.07.2023 N. R.G. 00110/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 655413-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305-01). Il quinto motivo è dunque inammissibilepoiché la censurain esame è stataimpropriamente utilizzata per argomentare sull’ asse rita omessa applicazione del regio decreto n.523 del 1904, sul presupposto che il giudice del merito non avrebbetenuto conto che tale fonte normativa tutelerebbe «coattivamente interessi generali, correlati al la s icurezza anche fisica dei membri della collettività»(p.28 del ricorso). 3. Il ricorso , pertanto, va complessivamente dichiar at o inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5. Alla condanna dei soccombenti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nellastessa misura delle spese medesime. Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tutte come si è veduto, assolutamente inammissibili, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta,integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna della soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma A.C. 05.07.2023 N. R.G. 00110/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc.civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto, infine,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare a i controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di Euro 4.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da