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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48202/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di furto aggravato dalla destrezza, in offesa a un turista straniero, e di resistenza a pubblico ufficiale rispetto all'atto d'ufficio volto alla sua identificazione.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge (art. 624 cod. pen.) per aver la Corte territoriale ritenuto accertato il contestato furto nonostante le deduzioni difensive di cui ai motivi d'appello circa la mera sussistenza di una fattispecie civilistica.

L'imputato avrebbe difatti prelevato dal portafoglio del turista 80,00 euro, mentre quest'ultimo era intento a prelevarne 5,00 euro per donarli allo stesso soggetto attivo, non essendo riusciti (l'imputato ed il turista) a accordarsi in merito alla somma da corrispondere per la posa relativa a uno scatto fotografico ritraente Sonnino in abiti da antico romano.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per l'omessa derubricazione da furto consumato a furto tentato, non essendo mai uscita la detta somma di denaro dalla sfera di controllo della persona offesa, come peraltro avrebbe dimostrato la spontanea restituzione del denaro.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione in merito alla richiesta rinnovazione istruttoria, con particolare riferimento all'escussione della persona offesa.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., per la ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza.

A dire del ricorrente, la condotta dell'imputato non sarebbe «stata caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a incidere in qualche maniera sulla capacità di sorveglianza della persona offesa posto che rientra nella normale "dinamica commerciale" che i figuranti ricevano una donazione in danaro per essersi prestati a farsi fotografare assieme al turista».

Con il quinto motivo si deducono violazione di legge (art. 337 cod. pen.) e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale considerato integrata la resistenza a pubblico ufficiale in ragione della propalazione da parte dell'imputato di frasi non aventi contenuto minaccioso e di una mera spallata inferta agli appartenenti alla polizia giudiziaria all'atto dell'identificazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. È preliminare in termini logici la trattazione del terzo motivo di ricorso la cui inammissibilità si argomenta in forza del principio per cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (ex plurimis, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; si veda sul punto altresì Sez. 5, n. 32359 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

La Corte territoriale, difatti, dopo aver fatto riferimento alla richiesta dell'appellante, ha compiutamente esplicitato gli elementi sottesi all'accertamento della responsabilità, come emergenti dalle dichiarazioni rese in sede d'indagine non solo dalla persona offesa ma anche da un suo compagno di classe (acquisite al processo in ragione del celebrato giudizio abbreviato).È stato in particolare ritenuto accertato che l'imputato ha sfilato repentinamente 80,00 euro dal portafoglio del turista dopo aver posto in essere, prima dell'impossessamento, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia e avvedutezza e idonea a sorprendere e attenuare la vigilanza della vittima.

Trattasi della condizione di favore consistita nella richiesta di regalia per l'eseguito scatto fotografico con conseguente induzione della vittima a prelevare denaro dal portafoglio per poi procedere, con mossa fulminea, alla sottrazione dal medesimo portafoglio di banconote per l'importo di 80,00 euro immediatamente riposte all'interno di un borsello collocato sotto il mantello indossato dallo stesso imputato.

All'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, sollecitato dall'insegnante ivi presente, l'imputato ha restituito solo parte della somma mentre la restante è stata recuperata solo all'esito della perquisizione in quanto effettivamente rinvenuta, accartocciata, all'interno del borsello posizionato sotto il mantello indossato da Sonnino.

5. Quanto innanzi, peraltro, evidenzia la manifesta infondatezza delle censure di cui ai motivi primo, secondo e quarto, sindacanti la mancata considerazione delle deduzioni difensive prospettanti la concretizzazione di una mera fattispecie civilistica e l'omessa riqualificazione del contestato furto in ipotesi di furto tentato, in considerazione del mancato impossessamento a cagione della persistente vigilanza da parte della vittima, nonché prospettanti l'insussistenza della contestata aggravante.

I motivi in esame, peraltro, come emerge dal raffronto con la sentenza di primo grado e i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 1-3), sono fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 4- 5), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

6. Con il quinto motivo il ricorrente, nel sindacare la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., non confronta il suo dire con l'apparato argomentativo sotteso alla decisione.

La Corte territoriale ha difatti sostanzialmente argomentato dalla spallata inferta dall'imputato agli appartenenti alla polizia giudiziaria, quale risposta alla legittima richiesta di identificazione, causa dell'intervenuto arresto.

Sotto tale ultimo aspetto il ricorso si mostra dunque inammissibile anche per non essersi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta consumazione del reato in oggetto argomentata in ragione della detta condotta e non di mere frasi rivolte alle forze dell'ordine.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di furto aggravato dalla destrezza, in offesa a un turista straniero, e di resistenza a pubblico ufficiale rispetto all'atto d'ufficio volto alla sua identificazione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge (art. 624 cod. pen.) per aver la Corte territoriale ritenuto accertato il contestato furto nonostante le deduzioni difensive di cui ai motivi d'appello circa la mera sussistenza di una fattispecie civilistica. L'imputato avrebbe difatti prelevato dal portafoglio del turista 80,00 euro, mentre quest'ultimo era intento a prelevarne 5,00 euro per donarli allo stesso soggetto attivo, non essendo riusciti (l'imputato ed il turista) a accordarsi in merito alla somma da corrispondere per la posa relativa a uno scatto fotografico ritraente Sonnino in abiti da antico romano. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per l'omessa derubricazione da furto consumato a furto tentato, non essendo mai uscita la detta somma di denaro dalla sfera di controllo della persona offesa, come peraltro avrebbe dimostrato la spontanea restituzione del denaro. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione in merito alla richiesta rinnovazione istruttoria, con particolare riferimento all'escussione della persona offesa. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., per la ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza. A dire del ricorrente, la condotta dell'imputato non sarebbe «stata caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a incidere in qualche maniera sulla capacità di sorveglianza della persona offesa posto che rientra nella normale "dinamica commerciale" che i figuranti ricevano una donazione in danaro per essersi prestati a farsi fotografare assieme al turista». Con il quinto motivo si deducono violazione di legge (art. 337 cod. pen.) e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale considerato integrata la resistenza a pubblico ufficiale in ragione della propalazione da parte dell'imputato di frasi non aventi contenuto minaccioso e di una mera spallata inferta agli appartenenti alla polizia giudiziaria all'atto dell'identificazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. È preliminare in termini logici la trattazione del terzo motivo di ricorso la cui inammissibilità si argomenta in forza del principio per cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (ex plurimis, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; si veda sul punto altresì Sez. 5, n. 32359 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). La Corte territoriale, difatti, dopo aver fatto riferimento alla richiesta dell'appellante, ha compiutamente esplicitato gli elementi sottesi all'accertamento della responsabilità, come emergenti dalle dichiarazioni rese in sede d'indagine non solo dalla persona offesa ma anche da un suo compagno di classe (acquisite al processo in ragione del celebrato giudizio abbreviato).È stato in particolare ritenuto accertato che l'imputato ha sfilato repentinamente 80,00 euro dal portafoglio del turista dopo aver posto in essere, prima dell'impossessamento, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia e avvedutezza e idonea a sorprendere e attenuare la vigilanza della vittima. Trattasi della condizione di favore consistita nella richiesta di regalia per l'eseguito scatto fotografico con conseguente induzione della vittima a prelevare denaro dal portafoglio per poi procedere, con mossa fulminea, alla sottrazione dal medesimo portafoglio di banconote per l'importo di 80,00 euro immediatamente riposte all'interno di un borsello collocato sotto il mantello indossato dallo stesso imputato. All'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, sollecitato dall'insegnante ivi presente, l'imputato ha restituito solo parte della somma mentre la restante è stata recuperata solo all'esito della perquisizione in quanto effettivamente rinvenuta, accartocciata, all'interno del borsello posizionato sotto il mantello indossato da Sonnino. 5. Quanto innanzi, peraltro, evidenzia la manifesta infondatezza delle censure di cui ai motivi primo, secondo e quarto, sindacanti la mancata considerazione delle deduzioni difensive prospettanti la concretizzazione di una mera fattispecie civilistica e l'omessa riqualificazione del contestato furto in ipotesi di furto tentato, in considerazione del mancato impossessamento a cagione della persistente vigilanza da parte della vittima, nonché prospettanti l'insussistenza della contestata aggravante. I motivi in esame, peraltro, come emerge dal raffronto con la sentenza di primo grado e i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 1-3), sono fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 4- 5), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 6. Con il quinto motivo il ricorrente, nel sindacare la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., non confronta il suo dire con l'apparato argomentativo sotteso alla decisione. La Corte territoriale ha difatti sostanzialmente argomentato dalla spallata inferta dall'imputato agli appartenenti alla polizia giudiziaria, quale risposta alla legittima richiesta di identificazione, causa dell'intervenuto arresto. Sotto tale ultimo aspetto il ricorso si mostra dunque inammissibile anche per non essersi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta consumazione del reato in oggetto argomentata in ragione della detta condotta e non di mere frasi rivolte alle forze dell'ordine. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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