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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 14229/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11736/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende;Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrenti - avverso la sentenza n. 694 /20 22 del la CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositata il 01/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ;Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 1/3/2022, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado avev a rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualitàdi procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BaloukiMahfoud, [OSCURATO:PERSONA], per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA].,di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deidanni subiti dagli attori a seguito del decesso del proprio congiunto, BaloukiSamir, rimasto vittima di un incidente ferroviario in occasione delquale il treno [OSCURATO:PERSONA] n. 387, condotto dal macchinista [OSCURATO:PERSONA] (e con capotreno [OSCURATO:PERSONA]), aveva investito [OSCURATO:PERSONA], fermo sui binari ferroviari per esservi caduto pocoprima del transito del convoglio; a fondamento del la decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, per avere quest’ultimoesattamente ri tenu to la mancata dimostrazione, da parte degli attori, del ricorso di tutti i presupposti indispensabili ai fini del riconoscimento della responsabilità dei convenuti nella provocazione del fatto illecito dedotto in giudizio, essendo la causa dell’evento dannoso integralmente ascrivibile, secondo la ricostruzione fatta propria dal giudice d’appello, alla responsabil ità della vittima, che procedevaincautamente sul bordo della banchina in verosimile stato di ubriachezza; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BaloukiMahfoud, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di FettoumaEl O uardy, propongono ricorso per cassazione sulla base di ununico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon controricorso;Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazion e, da parte degli originari attori, della responsabilità dei convenuti nella provocazione dell’illecito dedotto in giudizio, essendosi sul punto basata su una scorretta interpretazione del complesso degli elementi istruttori acquisitaagli atti del giudizi o ed omettendo di considerare nella giusta prospettiva gli elementi di fatto richiamati in ricorso, con particolare riguardo all’esatta ricostruzione della dinamica del fatto ch’ebbe a condurreal decesso di [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame (sotto entrambii profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti siano sostanzialmente spinti a sollecitare questa C orte a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquis iti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessilimiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizirilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di l egge, i ricorrenti risultanoaver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incontroverso,insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla C orte territoriale del contenuto rappresent ativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa segnatamente riguardanti la dinamica dei fattich’ebbero a condurre al decesso della vittima; sitratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui s arebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui s i assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del c ontrollo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; atale ultimo riguardo, infatti, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. possa ritenersi den unciabile per cassazioneunicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6 ) , e 369, secondo comma , n. 4 ) , c.p.c., il ricorrente deve indi care il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omess o esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la C orte di legittim ità al riesame del merito della causa, l’odiernadoglianza dei ricorrenti deve ritenersi inammissibile, siccome direttaa censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5) cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazi one operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modocompleto ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linea rità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevantiin questa sede; sullabase di tali premesse, dev’essere conclusivamente dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

LaCorte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.700,00 oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dichiara la sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11736/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende;Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrenti - avverso la sentenza n. 694 /20 22 del la CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositata il 01/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ;Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 1/3/2022, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado avev a rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualitàdi procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BaloukiMahfoud, [OSCURATO:PERSONA], per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA].,di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deidanni subiti dagli attori a seguito del decesso del proprio congiunto, BaloukiSamir, rimasto vittima di un incidente ferroviario in occasione delquale il treno [OSCURATO:PERSONA] n. 387, condotto dal macchinista [OSCURATO:PERSONA] (e con capotreno [OSCURATO:PERSONA]), aveva investito [OSCURATO:PERSONA], fermo sui binari ferroviari per esservi caduto pocoprima del transito del convoglio; a fondamento del la decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, per avere quest’ultimoesattamente ri tenu to la mancata dimostrazione, da parte degli attori, del ricorso di tutti i presupposti indispensabili ai fini del riconoscimento della responsabilità dei convenuti nella provocazione del fatto illecito dedotto in giudizio, essendo la causa dell’evento dannoso integralmente ascrivibile, secondo la ricostruzione fatta propria dal giudice d’appello, alla responsabil ità della vittima, che procedevaincautamente sul bordo della banchina in verosimile stato di ubriachezza; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BaloukiMahfoud, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di FettoumaEl O uardy, propongono ricorso per cassazione sulla base di ununico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon controricorso;Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazion e, da parte degli originari attori, della responsabilità dei convenuti nella provocazione dell’illecito dedotto in giudizio, essendosi sul punto basata su una scorretta interpretazione del complesso degli elementi istruttori acquisitaagli atti del giudizi o ed omettendo di considerare nella giusta prospettiva gli elementi di fatto richiamati in ricorso, con particolare riguardo all’esatta ricostruzione della dinamica del fatto ch’ebbe a condurreal decesso di [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame (sotto entrambii profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti siano sostanzialmente spinti a sollecitare questa C orte a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquis iti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessilimiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizirilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di l egge, i ricorrenti risultanoaver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incontroverso,insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla C orte territoriale del contenuto rappresent ativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa segnatamente riguardanti la dinamica dei fattich’ebbero a condurre al decesso della vittima; sitratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui s arebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui s i assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del c ontrollo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; atale ultimo riguardo, infatti, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. possa ritenersi den unciabile per cassazioneunicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6 ) , e 369, secondo comma , n. 4 ) , c.p.c., il ricorrente deve indi care il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omess o esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la C orte di legittim ità al riesame del merito della causa, l’odiernadoglianza dei ricorrenti deve ritenersi inammissibile, siccome direttaa censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5) cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazi one operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modocompleto ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linea rità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevantiin questa sede; sullabase di tali premesse, dev’essere conclusivamente dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei Adunanzadel 9 marzo 2023 - R.G. n. 11736/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. LaCorte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.700,00 oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,