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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17469/2022

Testo disponibile della fonte

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ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alricorso;– ricorrente –controelettivamente domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina n. 63, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine delcontroricorso;– controricorrente –Numero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/2022avverso il decreto n. 423/2016 pronunciato dal Tribunale de LaSpezia in data 2 marzo 2016 nel ricorso n.r.g. 1804/2015;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a duemotivi, avverso il decreto con cui il Tribunale de [OSCURATO:PERSONA] ha respintol’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione al quale il suddetto professionista lamentava la mancataammissione in prededuzione del proprio credito professionale pari aeuro 91.990,13, derivante dall’attività di predisposizione e depositodella domanda di ammissione della società poi fallita al concordatopreventivo ai sensi dell’art. 161, sesto comma, della leggefallimentare, essendo lo stesso stato ammesso solo in privilegio.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Leparti hanno depositato memoria.3.

Il Tribunale ha ritenuto che il concordato preventivo, previstodall’art. 161, sesto comma, della legge fallimentare, non possa esserequalificato alla stregua di una procedura concorsuale, siccomel’effetto del procedimento sarebbe limitato a creare una protezione exlege del patrimonio dell’impresa in crisi dall’aggressione dei singolicreditori; da tanto deriverebbe l’esclusione della consecuzione tra ilc.d.

“concordato con riserva” di cui è causa e il successivo fallimento.r.g. n. 09844/2016Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/2022CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a.

Primo motivo: «Violazione dell’art. 111, comma 2, L.F.(rilevante ex art. 360, n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneitàdella motivazione resa dal Tribunale che, negando la naturaconcorsuale al c.d.

“concordato con riserva”, avrebbeapplicato una norma abrogata (art. 11, comma 3 quater, deld.l. n. 145 del 2013) e comunque erroneamente interpretatola normativa fallimentare, anche in tema di unitarietà dellaprocedura concorsuale.2.

Secondo motivo: «Omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio (rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c.) e violazione degli artt.2697 c.c., 115 e 166 c.p.c. (rilevante ex art. 360, n. 3 c.p.c.)»,deducendo l’erroneo rigetto dell’ammissione dell’istanza istruttoriacon cui si intendeva dimostrare che il ricorrente aveva partecipatoalla redazione della domanda di fallimento in proprio della [OSCURATO:SOCIETA]3.

Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziarel’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiedecomunque il rigetto.4.

Il ricorso non può trovare accoglimento.5.

Il primo motivo è infondato, sebbene la motivazione deldecreto impugnato vada corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc.civ.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.42093 del 31/12/2021, hanno affermato il principio di dirittosecondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore diausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o ilperfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anchenel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione,r.g. n. 09844/2016Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/2022anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia statafunzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della primaprocedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo ungiudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito,alla conservazione o all’incremento dei valori aziendalidell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso allaprocedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendoistituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersiesprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, lapossibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa diprelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, delsingolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazioneassunta o la partecipazione del professionista ad attivitàfraudatoria.

A tale principio non è conforme la motivazione indiritto del decreto impugnato, nella parte in cui erroneamentenega in assoluto la qualificazione del concordato “con riserva” nelnovero delle procedure concorsuali e, altrettanto erroneamente,nega la possibile astratta consecuzione con il successivofallimento.

Tuttavia, il dispositivo del decreto impugnato èconforme a diritto, giacché nel caso di specie è pacifico in atti cheil decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo anorma dell’art. 163 della legge fallimentare non è mai statoemesso, avendo la debitrice rinunciato alla domanda di concordatocon riserva senza depositare proposta, piano e documentazione, eavendo depositato, in sua vece, una domanda di auto fallimento.In tale contesto, non è dunque prospettabile alcuna consecuzionetra le due procedure, ai fini della prededuzione, né alcunarelazione funzionale tra una procedura minore mai aperta e quellaconcorsuale successiva.r.g. n. 09844/2016Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/20226.

Il secondo motivo è infondato nella parte in cui denunciala violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., atteso che nessuna di queste norme si riferisceall’omesso esame di un’istanza istruttoria; è, invece, inammissibilenella parte in cui denuncia l’omesso esame della provatestimoniale perché, anche ad ammettere che si riferiscaall’omesso esame del fatto storico cui la richiesta di prova siriferiva (la predisposizione dell’istanza di auto fallimento), mancala necessaria specificità della prospettazione della decisività delfatto stesso, non risultando dal ricorso se tale attività fossericompresa tra quelle per le quali l’istanza di ammissione delcredito era stata formulata, né quale rilevanza tale circostanzarivestisse ai fini del riconoscimento della prededuzione.7.

Le spese di lite, atteso che la decisione è parzialmentefondata sull’arresto delle recenti Sezioni Unite, possono esserecompensate in ragione del 50% mentre, per il resto, seguono ilcriterio della soccombenza, nella misura liquidata come indispositivo.8.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del20 febbraio 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere allegittimità che, previa compensazione nella misura del 50%, liquidar.g. n. 09844/2016Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/2022nel resto in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 100,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2022.Il PresidenteAndrea Scaldaferrir.g. n. 09844/2016Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alricorso;– ricorrente –controelettivamente domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina n. 63, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine delcontroricorso;– controricorrente –Numero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/2022avverso il decreto n. 423/2016 pronunciato dal Tribunale de LaSpezia in data 2 marzo 2016 nel ricorso n.r.g. 1804/2015;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a duemotivi, avverso il decreto con cui il Tribunale de [OSCURATO:PERSONA] ha respintol’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione al quale il suddetto professionista lamentava la mancataammissione in prededuzione del proprio credito professionale pari aeuro 91.990,13, derivante dall’attività di predisposizione e depositodella domanda di ammissione della società poi fallita al concordatopreventivo ai sensi dell’art. 161, sesto comma, della leggefallimentare, essendo lo stesso stato ammesso solo in privilegio.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Leparti hanno depositato memoria.3. Il Tribunale ha ritenuto che il concordato preventivo, previstodall’art. 161, sesto comma, della legge fallimentare, non possa esserequalificato alla stregua di una procedura concorsuale, siccomel’effetto del procedimento sarebbe limitato a creare una protezione exlege del patrimonio dell’impresa in crisi dall’aggressione dei singolicreditori; da tanto deriverebbe l’esclusione della consecuzione tra ilc.d. “concordato con riserva” di cui è causa e il successivo fallimento.r.g. n. 09844/2016Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/2022CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «Violazione dell’art. 111, comma 2, L.F.(rilevante ex art. 360, n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneitàdella motivazione resa dal Tribunale che, negando la naturaconcorsuale al c.d. “concordato con riserva”, avrebbeapplicato una norma abrogata (art. 11, comma 3 quater, deld.l. n. 145 del 2013) e comunque erroneamente interpretatola normativa fallimentare, anche in tema di unitarietà dellaprocedura concorsuale.2. Secondo motivo: «Omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio (rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c.) e violazione degli artt.2697 c.c., 115 e 166 c.p.c. (rilevante ex art. 360, n. 3 c.p.c.)»,deducendo l’erroneo rigetto dell’ammissione dell’istanza istruttoriacon cui si intendeva dimostrare che il ricorrente aveva partecipatoalla redazione della domanda di fallimento in proprio della [OSCURATO:SOCIETA]3. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziarel’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiedecomunque il rigetto.4. Il ricorso non può trovare accoglimento.5. Il primo motivo è infondato, sebbene la motivazione deldecreto impugnato vada corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc.civ. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.42093 del 31/12/2021, hanno affermato il principio di dirittosecondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore diausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o ilperfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anchenel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione,r.g. n. 09844/2016Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/2022anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia statafunzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della primaprocedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo ungiudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito,alla conservazione o all’incremento dei valori aziendalidell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso allaprocedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendoistituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersiesprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, lapossibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa diprelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, delsingolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazioneassunta o la partecipazione del professionista ad attivitàfraudatoria. A tale principio non è conforme la motivazione indiritto del decreto impugnato, nella parte in cui erroneamentenega in assoluto la qualificazione del concordato “con riserva” nelnovero delle procedure concorsuali e, altrettanto erroneamente,nega la possibile astratta consecuzione con il successivofallimento. Tuttavia, il dispositivo del decreto impugnato èconforme a diritto, giacché nel caso di specie è pacifico in atti cheil decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo anorma dell’art. 163 della legge fallimentare non è mai statoemesso, avendo la debitrice rinunciato alla domanda di concordatocon riserva senza depositare proposta, piano e documentazione, eavendo depositato, in sua vece, una domanda di auto fallimento.In tale contesto, non è dunque prospettabile alcuna consecuzionetra le due procedure, ai fini della prededuzione, né alcunarelazione funzionale tra una procedura minore mai aperta e quellaconcorsuale successiva.r.g. n. 09844/2016Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/20226. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui denunciala violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., atteso che nessuna di queste norme si riferisceall’omesso esame di un’istanza istruttoria; è, invece, inammissibilenella parte in cui denuncia l’omesso esame della provatestimoniale perché, anche ad ammettere che si riferiscaall’omesso esame del fatto storico cui la richiesta di prova siriferiva (la predisposizione dell’istanza di auto fallimento), mancala necessaria specificità della prospettazione della decisività delfatto stesso, non risultando dal ricorso se tale attività fossericompresa tra quelle per le quali l’istanza di ammissione delcredito era stata formulata, né quale rilevanza tale circostanzarivestisse ai fini del riconoscimento della prededuzione.7. Le spese di lite, atteso che la decisione è parzialmentefondata sull’arresto delle recenti Sezioni Unite, possono esserecompensate in ragione del 50% mentre, per il resto, seguono ilcriterio della soccombenza, nella misura liquidata come indispositivo.8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del20 febbraio 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere allegittimità che, previa compensazione nella misura del 50%, liquidar.g. n. 09844/2016Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 9844/2016Numero sezionale 1512/2022Numero di raccolta generale 17469/2022Data pubblicazione 30/05/2022nel resto in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 100,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2022.Il PresidenteAndrea Scaldaferrir.g. n. 09844/2016Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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