CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1965
Cassazione n. 27235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1965 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato nonché la memoria difensiva trasmessa dalla difesa diretta a ribadire la ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso ; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, sia in relazione alla resistenza contestata al ricorrente ( con riguardo alla idoneità oppositiva della condotta tenuta dall'imputato), sia con riguardo, alla contestazione ex art 341 bis cp ( in ordine alla percezione da parte di più persone delle espressioni oltraggiose proferite dal ricorrente), le censure proposte risultano affrontate e disattese dalla Corte del merito ribaltando la decisione di primo grado con argomenti giuridicamente corretti quanto alla coerente configurazione dei reati ascritti all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.