CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 1990
Cassazione n. 33255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/10/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1998 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante applicato ad entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], per non avere la sentenza impugnata motivato in ordine alla pena inflitta a titolo di continuazione - devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 17.400 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.980 di multa per [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che all'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in