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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 528/2025

ECLI:EU:T:2025:382
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0009_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 aprile 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (Causa T‑9/23) «Ricorso di annullamento – Salute pubblica – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Rinnovo dell’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 – Restrizioni riguardanti l’immissione sul mercato di articoli trattati – Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 – Disposizioni impugnate non separabili dal resto dell’atto – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Criterio oggettivo – Annullamento che comporta una modifica della sostanza dell’atto impugnato – Condizione non soddisfatta – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento di esecuzione della Commissione 2022/1950) (v. punti 28‑32, 51, 52)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Imposizione di condizioni specifiche per l’immissione sul mercato e l’etichettatura di determinati articoli trattati con il principio attivo in questione o contenenti tale principio – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 58, §§ 2 e 3) (v. punti 39, 40)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Rinnovo dell’approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Presupposto – Bilanciamento tra i rischi per la salute umana, per la salute animale e per l’ambiente derivanti dall’utilizzo e le conseguenze negative per la società in caso di non approvazione di una tale sostanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, artt. 5, § 2, c), e 12, § 2] (v. punti 42‑45) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] ApS e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie e spese e di quelle della Commissione europea. 3) La Repubblica francese, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0009_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 aprile 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (Causa T‑9/23) «Ricorso di annullamento – Salute pubblica – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Rinnovo dell’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 – Restrizioni riguardanti l’immissione sul mercato di articoli trattati – Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 – Disposizioni impugnate non separabili dal resto dell’atto – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Criterio oggettivo – Annullamento che comporta una modifica della sostanza dell’atto impugnato – Condizione non soddisfatta – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento di esecuzione della Commissione 2022/1950) (v. punti 28‑32, 51, 52) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Imposizione di condizioni specifiche per l’immissione sul mercato e l’etichettatura di determinati articoli trattati con il principio attivo in questione o contenenti tale principio – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 58, §§ 2 e 3) (v. punti 39, 40) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Rinnovo dell’approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Presupposto – Bilanciamento tra i rischi per la salute umana, per la salute animale e per l’ambiente derivanti dall’utilizzo e le conseguenze negative per la società in caso di non approvazione di una tale sostanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, artt. 5, § 2, c), e 12, § 2] (v. punti 42‑45) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] ApS e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie e spese e di quelle della Commissione europea. 3) La Repubblica francese, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese.