CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 1951
Cassazione n. 16830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1951 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato ai sensi dell'art.637 cod. proc. pen. la richiesta di revisione promossa, ai sensi dell'art.630 lett.a) e lett c) cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 marzo 2018 n.1447, irrevocabile il 10 gennaio 2019, con cui era stata confermata, nei confronti del medesimo quale legale rappresentante della C.I. s.p.a., la pronuncia di condanna emessa il 21 gennaio 2016 dal Tribunale di Arezzo per il reato di cui all'art.10 ter d. Igs. 10 marzo 2000, n.74. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa l'inconciliabilità dei fatti oggetto della sentenza sottoposta a revisione con quelli oggetto della sentenza n. 734 emessa il 16 febbraio 2017 dalla Corte di appello di Firenze. Partendo dall'assunto secondo il quale la richiesta di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 lett.a) cod. proc. pen. determina un atteggiarsi del tutto peculiare dei rapporti tra fase rescindente e fase rescissoria, tali da determinare una sostanziale coincidenza delle due fasi, la difesa sostiene che il giudice investito della revisione si sarebbe dovuto limitare a constatare il conflitto teorico di giudicati senza operare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita alla luce del rigoroso dettame di cui all'art.636 cod. proc. pen. Il vizio logico da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, si assume, consiste nell'aver affermato che il dedotto contrasto non sarebbe riconducibile a una oggettiva inconciliabilità tra fatti ma a un diverso apprezzamento dell'incidenza del medesimo fatto, ossia la crisi aziendale, sull'elemento soggettivo del reato. Tale affermazione sarebbe viziata in quanto, nel caso concreto, ci si trova di fronte a una diversa ricostruzione di fatto idonea a ripercuotersi sulla verifica in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato. In tale ottica, la sentenza impugnata ha sottolineato la disomogeneità strutturale dei reati previsti dall'art. 10 bis e 10 ter d. Igs. n.74/2000 sotto il profilo della disponibilità economica, da parte del contribuente, del denaro destinato all'adempimento dell'obbligo tributario, trascurando che ai fini della consumazione del delitto previsto dall'art. 10 ter (reato istantaneo a condotta unisussistente che si consuma con lo scadere del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo) ciò che rileva è il mancato assolvimento del debito tributario alla scadenza stabilita dalla legge, indipendentemente dagli accantonamenti intervenuti durante l'anno, secondo quanto afferma la più recente giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello si sarebbe, quindi, dovuta limitare a prendere atto della inconciliabile divergenza delle affermazioni contenute nelle due sentenze: nella prima, si è affermato che la crisi di liquidità verificatasi nel gruppo societario dal 2009 è stata determinata da cause non riconducibili a negligenza o dolo dell'imputato, mentre nella seconda si è affermato non esservi la prova che il contribuente, al momento della scadenza del termine ultimo per il versamento, si trovasse in una situazione di impossibilità assoluta a lui non imputabile per colpa, e non essere stato provato che la crisi economica dell'azienda sia dipesa esclusivamente da vicende straordinarie estranee all'imputato. La medesima crisi finanziaria, in altre parole, è stata ritenuta tale da giustificare il mancato versamento delle c.d. ritenute certificate (adempimento avvertito come prioritario da parte dell'imprenditore) ma non è stata ritenuta idonea ad escludere il dolo del reato di cui all'art. 10 ter in tema di IVA per un importo di gran lunga maggiore. La difesa ha, infine, assimilato il caso concreto ad un'ipotesi-limite di conflitto teorico di giudicati, sostanzialmente assimilabile nella sostanza a un'ipotesi di contrasto pratico di giudicati. 2.2. Con un secondo motivo deduce violazione del combinato disposto degli artt. 636, comma 1, e 601 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato alla fase deputata alla trattazione dell'istanza di revisione, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Una volta ritenuta ammissibile l'istanza, la Corte avrebbe dovuto emettere il decreto di citazione a giudizio come prescritto dall'art. 601, comma 1, richiamato dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. anziché, come invece è avvenuto, dichiarare immediatamente aperto il dibattimento omettendo di citare l'imputato. Impugna, pertanto, l'ordinanza dichiarativa dell'apertura del dibattimento pronunciata all'udienza del 6 ottobre' 2020. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di norma processuale, segnatamente degli artt. 636, comma 2, 178 lette, 180, 238 bis cod. proc. pen. con violazione del diritto al contraddittorio rilevante ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.178 lett.c) e 180 cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione delle prove indicate nell'ordinanza dibattimentale del 6 ottobre 2020, nonché all'assegnazione di rilevanza probatoria a una sentenza non utilizzabile perché sprovvista dei requisiti di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. La corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla base dell'acquisizione officiosa di una serie di documenti inidonei a soddisfare il metodo dialettico nella formazione della prova. È 'stata acquisita la relazione del curatore del fallimento C.I. s.p.a. senza escussione del curatore o del teste [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni hanno avuto un peso specifico significativo nel processo che ha condotto all'assoluzione; è stata attribuita grande importanza alla sentenza di non luogo a procedere per prescrizione di reati fallimentari, emessa anche nei confronti del ricorrente, sebbene si tratti di sentenza priva dei requisiti di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. oltreché ridimensionata in termini di affidabilità dalla sentenza assolutoria pronunciata riguardo ai medesimi reati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per mancanza del requisito della motivazione rafforzata. Considerato che la sentenza impugnata si è risolta in una sostanziale revisione in peius della pronuncia assolutoria utilizzata come tertium comparationis, non è fuori luogo secondo la difesa richiamare la giurisprudenza in materia di motivazione rafforzata elaborata a proposito della ipotesi di condanna in appello dell'imputato assolto in primo grado; analoga elaborazione pretoria in materia di revisione richiede tale requisito per approdare a una sentenza di rigetto dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. Tale regola avrebbe presupposto l'arricchimento della piattaforma conoscitiva del giudizio passando per un'applicazione analogica dell'art. 603 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Occorre, in primo luogo, evidenziare che, sebbene l'istanza di revisione sia stata proposta e rigettata sia con riguardo al caso disciplinato dall'art.630 lett.a) cod. proc. pen. che con riguardo al caso previsto dall'art.630 lett.c) cod. proc. pen., il ricorso contesta in via esclusiva, anche per quanto concerne le censure in rito, il capo della decisione afferente all'insussistenza dell'ipotesi prevista dall'art.630 lett a) cod. proc. pen., onde a tale profilo è limitata la valutazione di legittimità del provvedimento impugnato demandata a questo Collegio. 1.2. Tale premessa impone due ulteriori passaggi di natura logico-giuridica: - il primo tema attiene alla più o meno accentuata struttura bifasica del procedimento di revisione (art.633 cod. proc. pen.); - il secondo attiene ai poteri-doveri istruttori della corte di appello nel procedimento di revisione in rapporto alle «ragioni indicate nella richiesta di revisione» (art.636, comma 2, cod. proc. pen.).2. Con riguardo al primo tema, si osserva che nel secondo motivo di ricorso la difesa ha impugnato l'ordinanza con la quale la corte di appello ha dichiarato l'apertura del dibattimento per nullità derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato ai sensi dell'art.601 cod. proc. pen. Il difensore incentra la censura sulle scansioni procedimentali successive all'ordinanza di ammissibilità dell'istanza, ma nulla viene indicato in merito al contenuto e ai destinatari del provvedimento che ha preceduto l'udienza. Dall'esame degli atti si evince, peraltro, che il 18 febbraio 2020 è stato emesso e notificato alle parti, incluso il condannato, il decreto di citazione per il dibattimento in appello con udienza il 31 marzo 2020 e che in data 12 marzo 2020 è stata notificata alle parti, incluso l'imputato, la comunicazione del rinvio dell'udienza al 6 ottobre 2020. Dallo stesso verbale allegato al ricorso si evince che all'udienza del 6 ottobre 2020 erano presenti le parti, la corte territoriale ha dato lettura del decreto di citazione e della relata di notificazione, ha verificato la loro regolarità e ha ordinato procedersi in assenza del condannato. Risulta, dunque, emesso il decreto di citazione e della sua regolare ovvero omessa notificazione al condannato, dichiarato assente, non vi è menzione nel ricorso. Tanto sarebbe sufficiente per ritenere inammissibile la censura in quanto aspecifica. A chiarimento di quanto sopra, il Collegio ritiene tuttavia necessarie alcune precisazioni. 2.1. Nella giurisprudenza di legittimità, sia pure a fasi alterne, si è sottolineata la differente portata delle due fasi nelle quali si articola il giudizio di revisione, pur a seguito della concentrazione della competenza in seno alla corte di appello (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco in motivazione, «Il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria. La prima è costituita dalla valutazione dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. Tale valutazione si svolge de plano senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio. La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, sono tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli e si svolge nelle forme previste per il dibattimento. In tale quadro normativo, una volta introdotta, con la citazione a giudizio, la fase rescissoria, è consentito alla \ corte di appello di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito»; Sez. 6, n. 2801 del 12/10/1993, Santolla, Rv. 196028 precisa che in base all'articolo 636, comma 1, cod. proc. pen. al procedimento di revisione si applicano, per la vocatio in ius le norme generali previste per il giudizio di appello). 2.2. Successivamente, in altra pronuncia (Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003 [OSCURATO:PERSONA]. 226140) era stato ritenuto «improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza», ma tale impostazione risulta variamente rivisitata nelle più recenti pronunce [Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810; Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246884, ove si sostiene l'irriducibilità delle due fasi, distinte logicamente e funzionalmente, confermata anche dalla differente competenza individuata in caso di accoglimento dell'impugnazione: invero, sia l'ordinanza di inammissibilità (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), sia la sentenza (di accoglimento o di rigetto) pronunciata nel giudizio di revisione (art. 640 cod. proc. pen.) sono ricorribili per cassazione; tuttavia, mentre nella prima ipotesi, in caso di accoglimento, il rinvio deve essere disposto ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen. (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), nella seconda ipotesi il rinvio va disposto ad altra sezione della medesima corte di appello]; si è sostenuto, in particolare, che la valutazione spettante alla corte di appello nella fase che si svolge de plano non possa spingersi oltre l'esame di ciò che risulti ictu ocu/i (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Moneta, Rv. 255477; Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Giunta, Rv. 245770). 2.3. In merito agli esiti decisori, prevale la massima secondo la quale «L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452; Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989; Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718), ponendo l'accento sulla forma, de plano o nel contraddittorio delle parti, e sui poteri istruttori del giudice, onde mantenere ferma la suindicata distinzione logica e funzionale delle due fasi e al contempo ammettere la possibilità che in entrambi i casi l'esito possa concretarsi in una pronuncia di inammissibilità. 2.4. Va osservato, tuttavia, che nelle pronunce appena richiamate la Corte di legittimità ha vagliato istanze di revisione promosse ai sensi dell'art.630 lett.c) 6 cod. proc. pen. ritenute inammissibili, non dovendosi trascurare l'altro principio, sempre affermato dalle Sezioni Unite Pisano, secondo il quale non è necessario esternare la decisione di ammissibilità della richiesta mediante l'adozione di un'espressa ordinanza, stante l'assenza di una puntuale previsione di legge e di una netta scansione tra la fase rescindente e la fase rescissoria (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, in motivazione «l'esistenza di una progressione che, sia pure attestata ai casi tassativamente previsti dall'art. 630, implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso il segmento cruciale della procedura in questione. L'accertamento dell'ammissibilità della richiesta si presenta, infatti, sia sul piano strutturale che su quello funzionale, non dissimile dalla necessaria verifica demandata al giudice dell'impugnazione in ordine all'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l'instaurazione (subordinata, appunto, all'ammissibilità del gravame) dell'ordinario giudizio di impugnazione»; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162; Sez. 6, n. 7374 del 20/01/2015, Vaccarino, Rv. 262395). 2.5. [OSCURATO:PERSONA] hanno escluso che sia «immanente nel sistema la frammentazione del giudizio in due fasi distinte» e ne hanno tratto la conseguenza che non sia illegittima la continuità tra i due momenti del giudizio qualora il giudice ritenga l'istanza ammissibile, essendo prevista una netta scansione procedurale, legata come detto anche al parzialmente diverso regime impugnatorio, nella sola ipotesi in cui la corte di appello ritenga di pervenire de plano alla ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art.634 cod. proc. pen. 2.6. All'esito di tali condivisibili considerazioni, si può affermare, con riguardo al primo passaggio logico-giuridico, che non è dalla legge precluso al giudice procedere al giudizio di revisione ai sensi dell'art.636 cod. proc. pen. senza seguire una rigida scansione formale tra giudizio di ammissibilità e giudizio di merito, qualora non ricorrano i presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art.634 cod. proc. pen., fermo restando il rispetto delle forme prescritte per la citazione in appello dall'art.636 cod. proc. pen. Né potrebbe fondatamente sostenersi, perché non vi è alcun sostegno normativo, che vi sia una differenza nella procedura da seguire, come sostiene la difesa, in correlazione alle ragioni poste a sostegno dell'istanza nel senso che la duplice fase sarebbe riservata alle fattispecie previste dall'art.630 lett.c) cod. proc. pen. Con riguardo al caso concreto, in cui la corte ha emesso l'ordinanza di ammissibilità nel contraddittorio delle parti a seguito di regolare citazione, il terzo motivo di ricorso si rivela anche infondato, posto che a seguito dell'espressa statuizione di apertura del dibattimento, pronunciata a seguito dell'ordinanza di ammissibilità, la corte di appello ha concesso alle parti un ampio termine, rinviando l'udienza dibattimentale al 3 dicembre 2020. 3. Il secondo argomento, che attiene, come detto, ai poteri-doveri istruttori della corte di appello, è sollecitato dal terzo motivo di ricorso, ove la difesa si duole del fatto che la corte di appello si sia limitata a integrare il compendio probatorio mediante l'acquisizione di una serie di documenti «inidonei a soddisfare il metodo dialettico nella formazione della prova». Si tratta di deduzione generica; non è stato allegato, infatti, che le integrazioni istruttorie la cui mancata acquisizione avrebbe compresso il diritto di difesa siano state offerte o proposte al giudice della revisione. 3.1. Giova, in proposito, precisare che proprio l'art.636 cod. proc. pen., del quale si lamenta la violazione, prevede l'applicazione al processo di revisione delle disposizioni del libro VII relative al giudizio in primo grado ma in quanto applicabili e in rapporto alle «ragioni indicate nella richiesta di revisione» (art.636, comma 2, cod. proc. pen.), per tale profilo assumendo rilievo dirimente se a sostegno dell'istanza di revisione sia dedotto il contrasto di giudicati piuttosto che la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove. 3.2. Va, quindi, richiamato, ad ulteriore giustificazione dell'infondatezza della censura, il principio per cui persino la mancata assunzione di una prova decisiva può dedursi come motivo di ricorso solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; tantomeno è ammessa a dolersi la parte che abbia sollecitato il giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270). 4. La prima e la quarta censura ineriscono, per diverso profilo, ad asseriti vizi della motivazione. 4.1. Con il quarto motivo la difesa invoca l'applicazione analogica al giudizio di revisione della disposizione dettata dall'art.603 cod. proc. pen. sull'assunto che il giudizio si sarebbe caratterizzato per una sostanziale revisione in peius della sentenza assolutoria indicata nell'istanza come tertium comparationis. Tale operazione, si assume, avrebbe imposto tanto l'arricchimento della piattaforma conoscitiva del giudizio quanto il confezionamento di un provvedimento dotato di forza persuasiva superiore. La tesi, seppur suggestiva, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto parte da un presupposto, ossia la sostanziale reformatio in peius della sentenza assolutoria emessa dalla Corte di appello di Firenze il 16 febbraio 2017, che non trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato, in cui si è esclusivamente esaminato il compendio probatorio a base del provvedimento soggetto a revisione quale argomentazione a sostegno dell'infondatezza del ricorso. 4.2. Esaminando, ora, il cuore del tema sottoposto al vaglio di questo Collegio con il primo motivo di ricorso, si deve premettere che non si condivide l'assunto difensivo secondo il quale la richiesta di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 lett.a) cod. proc. pen. determinerebbe un atteggiarsi del tutto peculiare dei rapporti tra fase rescindente e fase rescissoria, tale che il giudice investito della revisione si dovrebbe limitare a constatare il conflitto teorico di giudicati senza operare una rivalutazione del compendio probatorio. Sebbene sia indiscutibile che la richiesta proposta ai sensi dell'art.630 lett.a) cod. proc. pen. dia luogo ad acquisizioni istruttorie incentrate sulla prova documentale, come peraltro prefigurato anche dalla disposizione dell'art.633, comma 2, cod. proc pen., con riguardo alla valutazione di tali documenti è stato precisato che l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione; ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli, Rv. 260238). 4.3. Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili deve, qui, essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757; Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, dep. 2002, Pisano FC, Rv. 221098), né alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749); ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757). La Corte di legittimità ha recentemente chiarito (Sez.5 n.26619 del 22/02/2019, Crispino, in motivazione) che sono, in tale giudizio, inconferenti le diverse ricostruzioni ermeneutiche che attengano a profili di diritto o alla valutazione giuridica dei medesimi fatti, ovvero, ancora, ad apprezzamenti che coinvolgano la identità o meno delle imputazioni elevate o i fatti ivi menzionati. Si è, sul punto, evidenziato che «la sequenza normativamente imposta passa, dunque, attraverso una triplice, convergente disamina: occorre, anzitutto, che i fatti storici - vale a dire gli accadimenti materiali su cui si radica la nozione di "fatto" penalmente significativa sul versante del ne bis in idem: e cioè, azione od omissione, evento e nesso di causalità - siano gli stessi...; occorre, poi, che i fatti risultino "fondamentali" ai fini delle decisioni poste in comparazione, giacché ove mancasse il requisito della necessaria decisività, la diversa ricostruzione degli stessi fatti non potrebbe mai fungere da elemento "dirompente" rispetto alla "tenuta" intrinseca della decisione oggetto di revisione (a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., infatti, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.). È, infine, essenziale il requisito della inconciliabilità: il che sta a significare che la diversa ricostruzione del medesimo fatto deve pervenire ad approdi fra loro alternativi» (Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162). Pertanto, in tema di revisione ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., il giudice è tenuto a procedere ad una rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo. alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione (Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523). 4.4. Viene, dunque, ribadita in questa sede la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804) e, in altre parole, il contrasto riguardi l'ipotesi in cui i due giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due processi (Sez.2, n.4964 del 1/12/2021, dep. 2022, Scianni, in motivazione; Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formicola, Rv. 259461). 5. Il provvedimento impugnato ha sinteticamente ripercorso le motivazioni della sentenza di condanna oggetto dell'istanza di revisione e della sentenza assolutoria asseritamente con la prima inconciliabile, ritenendo che le due pronunce irrevocabili avessero in maniera conforme ricostruito i fatti, segnatamente la crisi economica che l'azienda aveva dovuto affrontare, divergendo sul punto dell'incidenza che tale crisi economica avesse avuto sull'elemento soggettivo del reato. La corte territoriale ha, dunque, ritenuto che il diverso esito decisorio esprimesse una solo apparente contraddittorietà logica e, dopo analitica disamina delle emergenze documentali acquisite, ha concluso ritenendo che il dubbio espresso nella sentenza assolutoria in merito all'intenzionalità dell'omesso adempimento degli obblighi fiscali connessi al versamento della retribuzione ai dipendenti non fosse idoneo a contrastare efficacemente la prova, acquisita nel giudizio di revisione, che l'istante avesse scelto di non accantonare VIVA incassata per garantire il futuro adempimento tributario, preferendo eseguire pagamenti in favore di altri creditori, così da finanziare l'attività della società mediante le somme percepite da terzi a titolo di IVA. 5.1. La difesa deduce la manifesta illogicità di tali argomentazioni, ma il vizio dedotto non è in alcun modo riscontrabile, non potendo tale vizio evincersi da una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, più favorevole al ricorrente, che si risolverebbe in una rivisitazione del giudizio riservato al giudice di merito. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la diversa struttura dei reati previsti dagli artt.10 bis e 10 ter d. Igs. n.74/2000, alla quale ha fatto riferimento il giudice della revisione sotto il profilo dell'acquisto da parte dell'imprenditore della liquidità necessaria all'adempimento dell'obbligo tributario, dunque del diverso atteggiarsi del fatto «crisi finanziaria» in relazione all'elemento soggettivo dei due reati, è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini dell'elemento soggettivo del reato in esame, al mancato •accantonamento delle somme dovute dal contribuente a titolo di IVA, pervenendo anche ad affermare che il mancato incasso dell'IVA per inadempimento contrattuale dei clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237; Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep.2020, Mattiazzo, Rv. 278909). 5.2. Giova aggiungere che la sentenza della quale si è chiesta la revisione è divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia di inammissibilità emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n.15748/2019 con la seguente motivazione: «La Corte territoriale ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo del reato contestato, con argomentazioni congrue e logiche, evidenziando che non era emersa prova che l'imputato si fosse trovato in una situazione di impossibilità assoluta di adempiere, così facendo buon governo dei principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che Questa Suprema Corte ha affermato che nel reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez.3, 2 n.2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv.258595; Sez.3, n.8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv.263128); ed è stato escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822); è stato anche chiarito che, al fine di escludere la colpevolezza, occorre la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, del 9/10/2013, dep. 2014, n. 5905; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055)».