CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 41164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 16 maggio 2024 dal GIP del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni e utilizzo indebito di carta di debito, meglio precisate in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen. in quanto anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. il giudice non è esonerato dall'obbligo di avvisare l'imputato della possibilità di chiedere l'applicazione di una misura sostitutiva. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata per motivi non consentiti e non previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. . Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario. (Sez. 2 , n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01 ) Inoltre va ribadito il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo. (Sez. 6 , n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore La residente [OSCURATO:PERSONA] llis [OSCURATO:PERSONA] IL L 7 NOV. 2024 [OSCURATO:PERSONA]