CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto per insussistenza del dolo del delitto di estorsione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 6 della sentenza impugnata, facendo proprie anche le argomentazioni del Tribunale, ha evidenziato come la pretesa vantata dalla concorrente Vitale non potesse trovare tutela giuridica, così sconfessando l'invocata derubricazione dell' ipotesi delittuosa contestata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]