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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50189/2023

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uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. valorizzando sia la gravità dell'illecito che le modalità dell'allontanamento (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), ritenute ostative a formulare un giudizio di particolare tenuità del fatto secondo valutazioni di merito che , così argomentate, non sono sindacabili in sede di legittimità Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. valorizzando sia la gravità dell'illecito che le modalità dell'allontanamento (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), ritenute ostative a formulare un giudizio di particolare tenuità del fatto secondo valutazioni di merito che , così argomentate, non sono sindacabili in sede di legittimità Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1
Sentenza Cassazione n. 50189/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris