CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bologna haconfermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza applicata a XXXXXXXXXXXX con decreto del Tribunale di Bologna indata 24 novembre 2025 in relazione alla pericolosità ex art. 4, comma 1, lett. i-ter), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per i soggetti indiziati deldelitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., applicando altresì, su conforme richiestadel pubblico ministero, l’obbligo di dimora in aggravamento della misura delladurata di un anno e sei mesi, già raddoppiato a seguito del rifiuto opposto dalprevenuto di consentire all’applicazione del “braccialetto elettronico” permonitorare il rispetto della imposta distanza dalla persona offesa.1.1. La Corte d’appello ha confermato il giudizio di attuale pericolosità delprevenuto, alla luce della sentenza di applicazione della pena per stalking neiconfronti della ex compagna, della querela per minacce in danno del fratello e delsuccessivo arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo altresì necessarioaggravare la misura con l’obbligo di dimora a causa della dimostratainadeguatezza delle prescrizioni inizialmente applicate dal Tribunale.2. Ricorre XXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento del decreto impugnato, denunciando la violazione di leggein quanto: confonde l’appartenenza alla categoria soggettiva con l’accertamentodella pericolosità sociale che è ritenuta per conseguenza automatica della prima;non motiva effettivamente sulla pericolosità; utilizza la sentenza dipatteggiamento, le denunce, l’episodio di resistenza e il mancato consensoall’applicazione del braccialetto senza spiegarne il significato i termini dipericolosità; non distingue tra gli elementi rilevanti per l’applicazione dellamisura e quelli relativi all’aggravamento; omette la motivazione sull’obbligo didimora; non spiega perché le originarie prescrizioni siano inadeguate; non valutal’impatto della nuova prescrizione sull’attività lavorativa; non risponde alledoglianze difensive; non consente di ricostruire l’iter logico della decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nelcomplesso infondato.2. Il ricorso non contesta specificamente l’iscrizione del prevenuto nellacategoria di pericolosità sociale individuata dai conformi provvedimenti di merito,né la palesata pericolosità sociale, già rilevata in ragione della condanna e delprocedimento per minaccia, alla luce delle ulteriori manifestazioni di violenza e diinsensibilità alle prescrizioni imposte.I giudici di merito hanno, in proposito, rilevato che il prevenuto hacommesso un ulteriore reato (resistenza a pubblico ufficiale) proprio in occasionedi un controllo di polizia volto alla verifica del rispetto delle prescrizioniimpostegli; tale condotta è stata giudicata dimostrativa, nell’attualità, delcomportamento violento del prevenuto che è apparso anche del tutto insensibileal rispetto delle regole e delle prescrizioni dell’autorità.2.1. Il ricorso non sviluppa alcuna specifica critica a tali specifici elementi difatto e alle congruenti conseguenze che ne sono state tratte dal punto di vistadella pericolosità sociale e della attualità della stessa.2.2. Del resto, le deduzioni in tema di omessa risposta sono genericheperché non precisano quali siano gli aspetti decisivi e rilevanti ai quali nonsarebbe stata data risposta, mentre l’iter logico seguito risulta chiaramenteesposto, tanto che non ridonda nella denunciata violazione dell’art. 125 cod.proc. pen.3. Quanto al disposto aggravamento delle prescrizioni, il ricorso omette diricordare, ai fini della sufficienza motivazionale, che esso giunge a valle di unprimo inasprimento della durata della misura, che il ricorso neppure contesta, edi una specifica condotta violenta posta in essere in occasione del controllodell’adempimento delle precedenti prescrizioni che, per tale ragione, sono stategiudicate insufficienti a contrastare la ingravescente pericolosità sociale.3.1. Va ricordato, infatti, che l’inosservanza delle prescrizioni generiche daparte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale può essere valutata dalgiudice ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione (Sez. 7,n. 1576 del 07/12/2023 - dep. 2024, Mansour, Rv. 285605 – 01); il giudicedell’appello ha specificamente valutato le condotte in questione che il ricorsoneppure contesta.Orbene, tenuto conto che la valutazione di tali condotte e la conseguentedecisione in tema di aggravamento spetta, in caso di pendenza del gravame, algiudice che procede (Sez. 1, n. 25474 del 14/01/2021, Conflitto competenzaTribunale Trieste, Rv. 281445 – 01; recentemente, Sez. 1, n. 12521 del19/03/2026, T., Rv. 289715 - 01), risulta confermata la legittimità delprovvedimento assunto dalla Corte d’appello a seguito della motivata istanza delpubblico ministero articolata nel contraddittorio delle parti.3.2. Del resto, dato atto che la difesa non ha specificamente documentatoalcuna esigenza di spostamento al di fuori del comune di residenza, ove ilprevenuto risulterebbe svolgere un’attività artigianale, ─ esigenza dispostamento comunque facilmente tutelabile per mezzo di specificheautorizzazioni a recarsi fuori dal comune per esigenze personali e lavorative(come già chiarito nel provvedimento applicativo) ─ non appare affatto mancanteo apparente la motivazione che indica la necessità che il prevenuto ─ già ritenutoinsensibile alle prescrizioni ─ resti nel comune ove dimora per impedirgli diavvicinarsi al comune di residenza della persona offesa, una volta rilevatal’inadeguatezza delle originarie prescrizioni imposte dal Tribunale.3.3. Le ulteriori censure sono generiche e prive di specifica capacità critica,ove non ridondano in censure della motivazione che non sono consentite per ilimiti propri del presente giudizio.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.