CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 08332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della Corte DI appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del 16 dicembre 2020 della Corte dì appello di Catania che confermava la sua condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Deduce: - con primo e secondo motivo violazione legge vizio di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione dei reati, previa esclusione della recidiva; tale prescrizione è maturata quindi al 24 febbraio 2019. In ogni caso, comunque, anche applicando la recidiva, il termine è decorso il 24 giugno 2021. - Con terzo motivo violazione legge vizio di motivazione per non essere stato individuato un nesso strumentale tra il reato di resistenza e quello di cui all'art.635, secondo comma, cod. pen.. - Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la erronea ricostruzione dei fatti, sussistendo l'esercizio del diritto di reazione agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali. - Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione non sussistendo il reato di lesioni. Il ricorso è inammissibile. Quanto ai primi due motivi, non vi era stata prescrizione prima della sentenza di appello in ragione della applicazione della recidiva. Non rileva, invece, la decorrenza della prescrizione successiva alla sentenza di appello in quanto, essendo il ricorso per cassazione inammissibile, la data di formazione del giudicato va riportata alla data della decisione di merito oggetto di impugnazione. Il terzo motivo è inammissibile in quanto richiede espressamente diverse valutazioni in fatto («l'odierna difesa si vede obbligata a precisare meglio la realtà fattuale rispetto a quella descritta, erroneamente, nella sentenza impugnata...»), non consentite in sede di legittimità. Il quarto motivo è inammissibile in quanto richiede valutazioni di merito e, comunque, la stessa esposizione in fatto del ricorso fa escludere la sussistenza della arbitrarietà del comportamento dei pubblici ufficiali. Infine, anche il quinto motivo sotto vari profili propone diversa valutazione del merito con argomenti, comunque, manifestamente infondati. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]