CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fficio di rappresentanza in Roma, in persona del legalerappresentante per l’Italia, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marra, domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come perlegge- controricorrente –Numero registro generale 11158/2024Numero sezionale 4575/2025Numero di raccolta generale 8997/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5168/2023, pubblicatain data 17 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice di pace diEboli la società [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, dopo essersiimbarcato assieme alla moglie all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sulvolo SU2403 della [OSCURATO:PERSONA] con destinazione TokyoNarita, all’arrivo non gli era stato riconsegnato il bagaglio, che avevarecuperato solo dopo sei giorni; chiedeva il risarcimento dei dannisubiti, quantificati nella misura di euro 1.264,00.Il giudice adito accoglieva la domanda, condannando lacompagnia aerea a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, lasomma di euro 500,00.2. Il Tribunale di Salerno, dinanzi al quale Aeroflot RussianAirlines ha proposto gravame, lo ha dichiarato inammissibile.Ha, in particolare, osservato che dall’epigrafe dell’atto di appello edalla procura ad litem a questo allegata emergeva che l’impugnazioneera stata spiegata, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], dallegale rappresentante per l’[OSCURATO:PERSONA] in forza diprocura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio diMosca, [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, poiché tale procura notarilenon era stata prodotta in giudizio, il gravame doveva ritenersiinammissibile, essendo stata la procura alle liti rilasciata da soggettoprivo di idonei poteri rappresentativi della società.Numero registro generale 11158/2024Numero sezionale 4575/2025Numero di raccolta generale 8997/2026Data pubblicazione 09/04/20263. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi, avverso la suindicata sentenza della corte dimerito.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Ragioni della decisione1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione da sollevata dalcontroricorrente di inammissibilità del ricorso per nullità della procuraspeciale conferita al difensore in mancanza di produzione in giudiziodi valida documentazione comprovante la sussistenza di poterirappresentativi di natura sostanziale in capo al procuratore dellasocietà di diritto russo.3.1. L’eccezione è fondata.3.2. In tema di rappresentanza processuale il potererappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori econferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto acolui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanzialein ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che ildifetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche dellalegitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento,trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione delrapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado delgiudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite delgiudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti16/11/2009, n. 24179).3.3. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità‹‹In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, laNumero registro generale 11158/2024Numero sezionale 4575/2025Numero di raccolta generale 8997/2026Data pubblicazione 09/04/2026persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'oneredi dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si siacostituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legalerappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanzaprocessuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto,poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e,quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui ilpotere rappresentativo abbia origine da un atto della personagiuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agiscel'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, chela contestazione della relativa qualità ad opera della controparte siatempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativaaccertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dalrappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che hadichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbiaanche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarloalla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa" (Cass.sez. U, 1/10/2007, n. 20596).In base a tale principio di diritto, si configura, come megliochiarito dal giudice dell’appello nella motivazione dell’impugnatadecisione, al paragrafo 1.1., un onere di chi agisce qualificandosicome rappresentate legale della società persona giuridica di fornirel'indicazione della fonte del potere di rappresentanza legale, al qualenon si accompagna il relativo onere di dimostrazione.Solo in presenza di detta indicazione si configura l'onere di chicontesti l'esistenza del potere rappresentativo di dimostrare chel'allegazione non trova riscontro nella fonte indicata, in quantosoggetta a pubblicità legale.In mancanza di una indicazione della fonte, viceversa, nonNumero registro generale 11158/2024Numero sezionale 4575/2025Numero di raccolta generale 8997/2026Data pubblicazione 09/04/2026essendo stata la controparte messa in grado di procedere alla verificadella sussistenza del potere rappresentativo, deve ritenersi che difronte alla contestazione di quest'ultimo, sia onere della parte che havisto la sua rappresentanza contestata allegare e dimostrare quale sial'atto da cui origina l'esercitato potere di rappresentanza legale,inerendo tale attività all'ammissibilità del ricorso.Se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass., sez. L,21/10/2013, n. 23786; Cass., sez. 6 – 3, 07/05/2019, n. 11898;Cass., sez. 3, 15/09/2021, n. 24893; Cass., sez. 3, 01/12/2023, n.33552).3.4. Orbene, nella specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenutodell’allegata procura alle liti fanno riferimento alla Aeroflot RussianAirlines quale società di diritto russo, avente sede legale a Mosca, conufficio di rappresentanza in Roma, ed al legale rappresentante perl’Italia, [OSCURATO:PERSONA].Agli atti risulta depositata esclusivamente una visura cameraleordinaria della Aeroflot, nella quale [OSCURATO:PERSONA] viene indicatocome procuratore della società in forza di “atto del 19/12/2018, n.23170”.La sola visura camerale non consente di accertare la sussistenzadei poteri rappresentativi della persona fisica che ha agito in giudizioin nome e per conto della Aeroflot, essendo a tal fine imprescindibilel’indicazione ed il deposito dell’atto o della procura in forza della qualetali poteri gli sono stati conferiti.Poiché l'azione è stata esercitata da soggetto qualificatosi comerappresentante legale senza che né nel ricorso né nella procura siastato indicato da quale atto o rapporto originasse il potererappresentativo, non essendosi precisato in particolare se si trattavadello statuto o di altro atto sociale secondo il regime giuridicoNumero registro generale 11158/2024Numero sezionale 4575/2025Numero di raccolta generale 8997/2026Data pubblicazione 09/04/2026dell'ordinamento al quale la ricorrente appartiene, di fronte allacontestazione svolta dal controricorrente, l’odierna ricorrente avrebbedovuto replicare e dimostrare tramite la relativa produzionedocumentale anche ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. ilproprio potere rappresentativo.In difetto di ciò, e di idonea replica all'eccezione avversaria, deveritenersi il potere rappresentativo non sia stato dall’odierna ricorrentedimostrato, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso percassazione, sicché la parte dev'essere considerata come noncostituita (Cass., sez. 3, 30/09/2014, n. 20563).4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicatain dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.Ricorrono i presupposti per la condanna della parte ricorrente aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nell’ammontareindicato in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 1.100,00 ( di cui euro900,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 900,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 11158/2024Numero sezionale 4575/2025Numero di raccolta generale 8997/2026Data pubblicazione 09/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 27 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]